Cortesie (e scortesie) per gli ospiti

di F. PIAZZI, A. GIORDANO RAMPIONI, Multa per aequora. Letteratura, antologia e autori della lingua latina, vol. 1 – Dall’età arcaica all’età di Cesare, Bologna 2004, pp. 702 sgg.

 

Catullo invita l’amico Fabullo a cena, avvertendolo però che dovrà portarsela per suo conto, assieme a tutto quanto potrà allietarla (ivi compresa una bella ragazza); il poeta infatti è – o meglio si dichiara – in bolletta. La contropartita che il poeta propone a Fabullo è immateriale ma non per questo inconsistente: è la sua stessa amicizia, unita a un unguento di Lesbia dal profumo irresistibile.

Scena conviviale. Affresco, I secolo, da Pompei. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

 

Si tratta di un carme d’occasione e l’occasione è ghiotta, ma solo se il destinatario sarà disposto a collaborare: Catullo invita a cena Fabullo (un amico nominato anche altrove nel Liber), ma lo avverte che dovrà portarsi il necessario; il poeta infatti ha le tasche vuote e non può offrire altro che la propria amicizia e un profumo di Lesbia, per annusare il quale Fabullo dovrà chiedere agli dèi che lo facciano «tutto naso». Com’è evidente, la confidenza e l’ironia sono le caratteristiche salienti del componimento, in cui almeno due volte si fa ricorso all’effetto a sorpresa, per ribaltare sia le aspettative dell’amico sia quelle del lettore (che anche in questo carme scorge la compresenza di una forma poetica tradizionale e di uno «spirito» – inteso anche come tono spiritoso – nuovo).

 

Cenabis[1] bene, mi Fabulle, apud me

paucis, si tibi di favent, diebus[2],

si tecum attuleris bonam atque magnam

cenam, non sine[3] candida[4] puella

et vino et sale et omnibus cachinnis[5].

haec si, inquam, attuleris, venuste noster[6]

cenabis bene; nam tui Catulli

plenus sacculus est aranearum[7].

sed contra accipies meros amores

seu quid suavius elegantiusve est:

nam unguentum dabo, quod meae puellae

donarunt Veneres Cupidinesque,

quod tu cum olfacies, deos rogabis

totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

 

Che cena, Fabullo mio, da me,

tra pochi giorni, se gli dèi vorranno,

e se porti una cena buona e abbondante

non senza una bellissima ragazza

e vino e spirito e risa in quantità.

Con questo contributo, bello mio,

dico: che cena! Sì, perché la borsa

del tuo Catullo è piena di ragnatele!

Ricambierò con sinceri affetti

e con quanto c’è di più elegante e raffinato,

cioè un profumo[8], che alla mia ragazza

hanno donato le Veneri e gli Amorini,

il quale se lo annuserai, pregherai gli dèi

di farti diventare tutto naso[9]!

(tr. it. E. Mandruzzato)

 

L’invitatio ad cenam è elemento topico che si trova nella letteratura latina in più generi letterari. La frequenza di tale elemento, che nasce comunque da situazioni reali, lascia intravvedere quanto era diffusa la pratica conviviale, nella quale era ricercato soprattutto il piacere dello stare assieme.

Scena conviviale. Affresco, I secolo a.C. dalla Casa degli Amanti (IX 12, 6-8), Pompei.

Cicerone, nell’invitare l’amico Peto ad aver cura della propria salute, prendendo a frequentare gli amici e ad accettare quegli inviti a cena fuori, che invece rifiuta, afferma (Ad fam. IX 24, 3):

Nihil est aptius vitae, nihil ad beate vivendum accomodatius. Nec id ad voluptatem refero sed ad communitatem vitae atque victus remissionemque animorum, quae maxime sermone efficitur familiari, qui est in conviviis dulcissimus…

Dunque «la prassi alimentare non è solo la soddisfazione di un bisogno naturale, ma è condizionata da fattori culturali, è un atto socializzato e ritualizzato, basato su un proprio linguaggio, quindi anche simbolico…». E un simbolico valore comunicativo assume il cibo così come l’etichetta: è dunque in questo quadro che si inserisce, con le sue convenzioni sociali, la partecipazione al convito, preceduta da «formale» invito. «Il biglietto di invito, come quello di risposta, doveva menzionare gli elementi costitutivi che sono il tempo, il luogo, l’apparato, le persone che rendono ospitale l’ambiente, il menu, che adombra in sé una scelta di vita» (F. Citti). In Catullo tutti questi elementi sono presenti, ma il suo è uno scanzonato e goliardico invito: sarà invitato a portare con sé quel che serve per la riuscita della serata, limitandosi Catullo ad indicare tempo (paucis diebus) e luogo (apud me). Né mancano gli usuali elementi formali: l’uso del futuro, il vocativo del nome dell’invitato (Fabulle), la presenza del verbo cenare, proprio della formula stereotipa d’invito.

Oltre al celeberrimo invito a cena a Mecenate di Odi I 20, il poeta venusino propone il «biglietto» inviato all’amico Torquato e, come spesso nella sua poesia, «protagonista» del carme è il vino: non mancano tutti gli elementi propri dell’invitatio ad cenam che abbiamo già enucleato e l’invito alla frugalitas proprio della musa oraziana.

Epist. I 5

Se ti contenti di giacere ospite su divani fabbricati da Archia

né sdegni di mangiare erbaggi d’ogni sorta in un modesto piatto,

al tramonto in casa ti aspetterò, o Torquato,

berrai vino versato nei dogli fra Petrino di Sinuessa e Miturna

5   palustre quando Tauro fu per la seconda volta console.

Se ne hai di migliore, fallo pure venire, se no accontentati del mio.

Da un pezzo splende il fuoco e le stoviglie brillano per te,

lascia da parte le futili speranze e la corsa al denaro

il processo di Mosco: domani, compleanno di Cesare, giorno festo,

10 darà riposo e sonno; sarà lecito senza colpa

prolungare la notte estiva chiacchierando.

A che mi serve la Fortuna, se non m’è consentito usufruirne?

Chi risparmia pensoso all’erede ed è troppo severo

somiglia a un pazzo; voglio incominciare a bere

15 e spargere fiori, e lascerò pensare che ho perduto il senno.

Che cosa non sprigiona mai l’ebbrezza? Manda fuori i segreti,

rende evidenti le speranze, spinge in guerra l’imbelle,

scuote il peso dell’angoscia, ispira le arti.

A chi non donano fervida parlantina i calici?

20 Chi non risollevano, ridotto in povertà?

A me, convenientemente e non forzatamente, è richiesto di preoccuparmi

di queste cose: che la coperta sia decente, nitido il tovagliolo

perché non ti venga la nausea, né che il bicchiere e il piatto

non ti rispecchino, né vi sia qualcuno fra i fidi amici

25 che vada in giro a propalare i discorsi, e che ciascuno stia

con un compagno che gli sia pari. Inviterò per te Butra e Septicio

e anche Sabino, a meno che non lo trattenga una compagnia preferibile

alla nostra: una ragazza. C’è posto per parecchi seguaci,

ma se stiamo troppo stretti si sente puzza di becco.

30 Tu scrivimi in quanti sarete e, dimessi gli affari,

pianta in asso i clienti nell’atrio e scappa dalla porta sul retro[10].

Mosaico pavimentale con Bacco, Arianna, Sileno e Satiro a banchetto. II secolo d.C. Tunisi, Musée du Bardo.

«La differenza di tono da Catullo è anche troppo facile a segnarsi: Catullo si abbandona tutto al suo gioco, Orazio è anche qui contenuto e sorvegliato; l’epistola si apre con uno dei motivi più costanti sia dell’Orazio satirico sia dell’Orazio lirico, con un richiamo alla sua metriotes: la cena sarà spoglia di inutile fasto» (A. La Penna). Anche altrove (Sat. 2) Orazio biasima la ricercatezza dei cibi offerti non per la loro gustosità ma perché prescritti dalla moda del momento e contrappone ai banchetti lussuosi quelli più frugali della tradizione romana; è un richiamo ai valori del mos maiorum e, insieme, una scelta di vita: lo spazio del simposio è spazio dell’amicizia.

Ma non per tutti a Roma era così, come lasciano intravvedere i numerosi epigrammi di Marziale che parlano di «inviti a cena» e la Satira 5 di Giovenale che, rivolgendosi al cliens che riceve l’invito, mette in evidenza la stessa realtà.

Un momento che dovrebbe essere dedicato alla celebrazione dell’amicizia rivela, attraverso i cibi offerti, l’arroganza del patronus che a sé riserva cibi raffinati e prelibati ed al cliens concede cibi di poco pregio o addirittura ripugnanti andandosi così ad iscrivere l’offerta di cibo in un simbolico rituale che sottolinea la differenza di classe sociale.

 

Marziale, Epigr. III 60

Siccome m’inviti a cena e ormai non mi dai più denaro come prima,

perché non mi vengono servite le tue stesse pietanze?

Tu t’ingozzi di ostriche ingrassate nello stagno Lucrino,

Io mi succhio un mitilo dopo averne rotto la conchiglia:

5   tu mangi boleti, io funghi porcini;

tu sei impegnato con i rombi, io invece con piccoli spari;

tu ti rimpinzi di grasse cosce di tortora dal color dell’oro,

a me viene presentata una gazza morta in gabbia.

Perché io ceno senza di te, pur cenando con te, o Pontico?

10 Non si dà più la sportula, approfittiamone: mangiamo gli stessi cibi[11].

(trad. it. G. Norcio)

 

Mosaico dalla Casa del Fauno, a Pompei. Un gatto che azzanna un uccello e anatre, uccelli, pesce e conchiglie. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

 

Giovenale, Satire V, passim

[…] Anzitutto, piantati bene in testa che, invitato a cena,

non fai che ricevere il saldo completo dei tuoi passati servizi.

Il pasto è il frutto di un’ininfluente amicizia: il padrone te lo mette in conto,

e anche se avviene raramente, tuttavia te l’addebita […]

E che cena poi! Un vino che non vorrebbe assorbire

la lana greggia […]

Lui stesso beve vino travasato quanto i consoli avevano i capelli

e tiene uva pigiata al tempo delle guerre sociali.

[…] Osserva quella lampreda che vien portata al padrone:

come adorna il bacile col suo lungo corpo e come, circondata attorno

dagli asparagi, pare spregiare i convitati con la coda,

mentre arriva tenuta alta sulle palme di un altissimo schiavo.

Ma a te viene servito, in un piccolo piatto, un gamberetto

circondato da mezzo uovo, vera cena mortuaria.

Quello lì, invece, innaffia il suo pesce con olio di Venafro, ma a te,

poverino, verrà portato un livido cavolo che puzza

di lucerna […]

Del padrone sarà una triglia inviata dalla Corsica

o dalle scogliere di Taormina […]

A Virrone si serve una murena enorme che viene

dai gorghi di Sicilia […]

Per voi è pronta un’anguilla parente dell’affilata biscia

o un pesce del Tevere macchiettato †dal ghiaccio† e

abitatore delle sponde, impinguato dal flusso della cloaca

ed uso risalire la fogna della Suburra fino al centro città.

[…] Agli amici di bassa risma verranno serviti funghi sospetti,

al padrone un boleto, ma di quelli che Claudio mangiò

prima di quello della moglie, dopo il quale non mangiò più nulla!

Virrone, per sé e per gli altri Virroni, farà portare

quelle mele, delle quali soltanto l’odore basterebbe a nutrirti,

di quelle che produceva il perenne autunno dei Feaci:

potresti credere che siano state sottratte alle sorelle africane.

Tu invece mangi una mela imbozzacchita, quale rosicchia

sui bastioni lo scimmione che, coperto di scudo e di elmo,

timoroso della sferza, impara a vibrare la lancia dall’alto d’un’irsuta capretta.

(trad. it. P. Frassinetti)

 

Scena di banchetto. Mosaico, V sec. d.C. da Aquileia. Musée de le Château de Boudry

In modo simile dunque, attraverso una continua antitesi tra ciò che mangia il patronus e ciò che è da lui offerto ai clientes sia Marziale sia Giovenale enfatizzano la differenza fra le portate che, per chi invita, è giusta rimarcatura di diversa posizione sociale, per chi è invitato, è frutto di discriminazione e fonte di umiliazione.

Che questi comportamenti nella società romana, soprattutto in età imperiale, dovessero essere frequenti risulta anche dall’epistolario di Plinio il Giovane.

Riportiamo, ad esempio, Epist. II 6, 1-4:

Lungo sarebbe, e neppur ne vale la pena, risalire molto indietro per dire come sia avvenuto ch’io cenassi in casa di un tale che non era affatto mio intimo: uomo, a sentir lui, magnifico insieme ed economo, ma a parer mio tanto sontuoso quanto gretto. A se stesso e ad alcuni faceva servire vivande squisite, agli altri cibi comuni e scarsi. Anche i vini aveva fatto disporre entro piccole fiale di tre qualità diverse, non per lasciare libertà di scelta ma perché non si potesse opporre rifiuto: una qualità per sé e per noi, un’altra per gli amici minori (ché ha amici di gradi diversi), e l’altra per i suoi e nostri liberti.

Quegli che giaceva al mio fianco notò la cosa e mi domandò se io l’approvassi. Risposi di no. «E tu» fece «come ti regoli?». «Faccio servire a tutti le stesse cose; a una cena io invito, non a un affronto; e tratto in modo eguale quelli che ho fatto miei eguali nella mensa e nel triclinio». «Anche i liberti?». «Anche i liberti; perché in tale occasione li considero commensali, e non liberti». E quello: «Ti deve costar caro». «Oh, niente affatto». «Come mai?». «Come? Perché i miei liberti non bevono il vino che bevo io, ma bevo io quello che bevono anche i liberti»[12].

(trad. it. G. Vitali)

 

È evidente l’atteggiamento di disgusto da parte di Plinio che «esprimendo il suo ideale antitetico di uguaglianza assoluta di tutti i convitati – liberti compresi – resa possibile dalla parsimonia nella scelta delle vivande, prende le distanze e stigmatizza questi eccessi tipici dei nuovi ricchi» (G. Migliori).

 

 ***

 

[1] Formula convenzionale di invito, dove il futuro ha un valore iussivo, ossia di comando, nell’ambito di una proposizione che viene ad essere l’apodosi di un periodo ipotetico la cui protasi compare a sorpresa nel v.3; la cena per i Romani era il pasto principale della giornata ed iniziava intorno alle tre del pomeriggio.

[2] L’indeterminatezza della data da un lato contrasta con la perentorietà dell’invito e con la certezza della sua accettazione, dall’altro sembra alludere ironicamente alle incerte condizioni di ospitalità di cui apprenderemo nei versi successivi; e l’espressione si tibi di favent («se gli dèi ti sono favorevoli»), inciso proprio della lingua d’uso, rinforza il dubbio che non si tratterà di una cena comune.

[3] È litote per cum, rispetto a cui è più efficace.

[4] Indica la luminosità e la grazia della puella (probabilmente un’intrattenitrice musicale.

[5] Ecco l’aprosdóketon, ovvero la cosa inattesa, in questo caso il fatto che la condizione della cena è che Fabullo porti la cena stessa – concetto ben reso dal richiamo tra il cenabis dell’incipit e cenam del v.4, entrambi a inizio di verso –, o meglio i suoi ingredienti (qui enumerati anche con il polisindeto del v.5).

[6] È detto con affetto ma anche con una sfumatura ironica.

[7] Espressione proverbiale, come proverbiale – da Ipponatte alla letteratura ellenistica – è l’idea del poeta pitocco e male in arnese (che qui non va certo presa sul serio).

[8] Si tratta di un profumo oleoso; quella di profumarsi durante i banchetti era un’usanza importata dall’Oriente.

[9] Altro motto di spirito, che da una parte enfatizza il valore del profumo, dall’altra ridimensiona l’intervento divino.

[10]    Si potes Archiacis conviva recumbere lectis/nec modica cenare times holus omne patella,/supremo te sole domi, Torquate, manebo,/vina bibes iterum Tauro diffusa palustris/inter Minturnas Sinuessanumque Petrinum./si melius quid habes, arcesse, vel imperium fer./iamdudum splendet focus et tibi munda supellex,/mitte levis spes et certamina divitiarum/et Moschi causam: cras nato Caesare festus/dat veniam somnumque dies; impune licebit/aestivam sermone benigno tendere noctem./Quo mihi fortunam, si non conceditur uti?/parcus ob heredis curam nimiumque severus/adsidet insano, potare et spargere flores/incipiam, patiarque vel inconsultus haberi./quid non ebrietas dissignat ? operta recludit,/spes iubet esse ratas, ad proelia trudit inertem,/sollicitis animis onus eximit, addocet artes. /fecundi calices quem non fecere disertum?/contracta quem non in paupertate solutum?/Haec ego procurare et idoneus imperor et non/invitus, ne turpe toral, ne sordida mappa/corruget naris, ne non et cantharus et lanx/ostendat tibi te, ne fidos inter amicos/sit qui dicta foras eliminet, ut coeat par/iungaturque pari. Butram tibi Septiciumque,/et nisi cena prior potiorque puella Sabinum/detinet, adsumam. locus est et pluribus umbris:/sed nimis arta premunt olidae convivia caprae,/tu quotus esse velis rescribe et rebus omissis/atria servantem postico falle clientem.

[11]  Cum vocer ad cenam non iam venalis ut ante,/Cur mihi non eadem, quae tibi, cena datur?/Ostrea tu sumis stagno saturata Lucrino,/Sugitur inciso mitulus ore mihi:/Sunt tibi boleti, fungos ego sumo suillos:/Res tibi cum rhombost, at mihi cum sparulo:/Aureus inmodicis turtur te clunibus implet,/Ponitur in cavea mortua pica mihi./Cur sine te ceno, cum tecum, Pontice, cenem?/Sportula quod non est, prosit: edamus idem.

[12] Longum est altius repetere nec refert, quemadmodum acciderit, ut homo minime familiaris cenarem apud quendam, ut sibi videbatur, lautum et diligentem, ut mihi, sordidum simul et sumptuosum. Nam sibi et paucis opima quaedam, ceteris vilia et minuta ponebat. Vinum etiam parvolis lagunculis in tria genera discripserat, non ut potestas eligendi, sed ne ius esset recusandi, aliud sibi et nobis, aliud minoribus amicis – nam gradatim amicos habet –, aliud suis nostrisque libertis. Animadvertit qui mihi proximus recumbebat, et an probarem interrogavit. Negavi. «Tu ergo» inquit «quam consuetudinem sequeris?». «Eadem omnibus pono; ad cenam enim, non ad notam invito cunctisque rebus exaequo, quos mensa et toro aequavi». «Etiamne libertos?». «Etiam; convictores enim tunc, non libertos puto». Et ille: «Magno tibi constat». «Minime». «Qui fieri potest?». «Quia scilicet liberti mei non idem quod ego bibunt, sed idem ego quod liberti».

𝐿𝑖𝑐𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑢𝑥𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑒𝑚 (Sᴇɴ. 𝐸𝑝. 𝑎𝑑 𝐿𝑢𝑐. 2, 18)

da R.M. GUMMERE (ed.), Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, voll. 1-3. Cambridge 1917. Traduzione italiana in F. SOLINAS (a cura di), Seneca. Lettere morali a Lucilio, Milano 1995.

Banchetto sul fiume. Mosaico, I sec. a.C. ca. dal «Mosaico con scena nilotica». Palestrina, Museo Archeologico Nazionale.

Seneca Lucilio suo salutem

1. December est mensis; cum maxime civitas sudat. Ius luxuriæ publicæ datum est. Ingenti apparatu sonant omnia, tamquam quicquam inter Saturnalia intersit et dies rerum agendarum. Adeo nihil interest, ut non videatur[1] mihi errasse, qui dixit olim mensem Decembrem fuisse, nunc annum. 2. Si te hic haberem, libenter tecum conferrem, quid existimares esse faciendum: utrum nihil ex cotidiana consuetudine movendum an, ne dissidere videremur cum publicis moribus, et hilarius cenandum et exuendam togam. Nam quod fieri nisi in tumultu et tristi tempore civitatis non solebat, voluptatis causa ac festorum dierum vestem mutavimus. 3. Si te bene novi, arbitri partibus functus nec per omnia nos similes esse pilleatæ turbæ voluisses nec per omnia dissimiles; nisi forte his maxime diebus animo imperandum est, ut tunc voluptatibus solus abstineat, cum in illas omnis turba procubuit; certissimum enim argumentum firmitatis suae capit, si ad blanda et in luxuriam trahentia nec it nec abducitur. 4. Hoc multo fortius est, ebrio ac vomitante populo siccum ac sobrium esse, illud temperatius, non excerpere se nec insigniri nec misceri omnibus et eadem, sed non eodem modo, facere. Licet enim sine luxuria agere festum diem.

5. Ceterum adeo mihi placet temptare animi tui firmitatem, ut ex præcepto magnorum virorum tibi quoque praecipiam: interponas aliquot dies, quibus contentus minimo ac vilissimo cibo, dura atque horrida veste dicas tibi: «Hoc est quod timebatur?». 6. In ipsa securitate animus ad difficilia se præparet et contra iniurias Fortunæ inter beneficia firmetur. Miles in media pace decurrit, sine ullo hoste vallum iacit et supervacuo labore lassatur, ut sufficere necessario possit. Quem in ipsa re trepidare nolueris, ante rem exerceas. Hoc secuti sunt, qui omnibus mensibus paupertatem imitati prope ad inopiam accesserunt, ne umquam expavescerent quod sæpe didicissent. 7. Non est nunc quod existimes me dicere Timoneas cenas et pauperum cellas, et quicquid aliud est, per quod luxuria divitiarum tædio ludit; grabatus ille verus sit et sagum et panis durus ac sordidus. Hoc triduo et quatriduo fer, interdum pluribus diebus, ut non lusus sit, sed experimentum; tunc, mihi crede, Lucili, exultabis dipondio satur et intelleges ad securitatem non opus esse fortuna; hoc enim, quod necessitati sat est, dat et[2] irata. 8. Non est tamen quare tu multum tibi facere videaris. Facies enim, quod multa milia servorum, multa milia pauperum faciunt; illo nomine te suspice, quod facies non coactus, quod tam facile erit tibi illud pati semper quam aliquando experiri. Exerceamur ad palum. Et ne inparatos fortuna deprehendat, fiat nobis paupertas familiaris. Securius divites erimus, si scierimus, quam non sit grave pauperes esse. 9. Certos habebat dies ille magister voluptatis Epicurus, quibus maligne famem extingueret, visurus, an aliquid deesset ex plena et consummata voluptate, vel quantum deesset et an dignum quod quis magno labore pensaret. Hoc certe in his epistulis ait, quas scripsit Charino magistratu ad Polyænum. Et quidem gloriatur non toto asse se[3] pasci, Metrodorum, qui nondum tantum profecerit, toto. 10. In hoc tu victu saturitatem putas esse? Et voluptas est. Voluptas autem non illa levis et fugax et subinde reficienda, sed stabilis et certa. Non enim iucunda res est aqua et polenta aut frustum hordeacei panis, sed summa voluptas est posse capere etiam ex his voluptatem et ad id se deduxisse, quod eripere nulla Fortunæ iniquitas possit. 11. Liberaliora[4] alimenta sunt carceris, sepositos ad capitale supplicium non tam anguste, qui occisurus est, pascit Quanta est animi magnitudo ad id sua sponte descendere, quod ne ad extrema quidem decretis timendum sit! Hoc est præoccupare tela Fortunæ. 12. Incipe ergo, mi Lucili, sequi horum consuetudinem et aliquos dies destina, quibus secedas a tuis rebus minimoque te facias familiarem; incipe cum paupertate habere commercium.

Aude, hospes, contemnere opes et te quoque dignum

finge deo.

13. Nemo alius est deo dignus quam qui opes contempsit. Quarum possessionem tibi non interdico, sed efficere volo, ut illas intrepide possideas; quod uno consequeris modo, si te etiam sine illis beate victurum persuaseris tibi, si illas tamquam exituras semper aspexeris. 14. Sed iam incipiamus epistulam conplicare. «Prius» inquis «redde quod debes». Delegabo te ad Epicurum; ab illo fiet numeratio: «Inmodica ira gignit insaniam». Hoc quam verum sit, necesse est scias, cum habueris et servum et inimicum. 15. In omnes personas hic exardescit affectus; tam ex amore nascitur quam ex odio, non minus inter seria quam inter lusus et iocos. Nec interest, ex quam magna causa nascatur, sed in qualem perveniat animum. Sic ignis non refert quam magnus, sed quo incidat. Nam etiam maximum solida non receperunt; rursus arida et corripi facilia scintillam quoque fovent usque in incendium. Ita est, mi Lucili, ingentis irae exitus furor est, et ideo ira vitanda est non moderationis causa, sed sanitatis.

Vale.

Dicembre. Particolare, mosaico pavimentale con i dodici mesi. Prima metà del III secolo d.C., da Sousse (od. El Jem). Musée archéologique de Sousse.

Seneca saluta il suo Lucilio

1. È il mese di dicembre, però qui in città tutti si suda. Il diritto alla pazza gioia è riconosciuto ufficialmente. C’è un frastuono generale, mentre fervono grandi preparativi come se ci fosse qualche differenza tra i Saturnali e i giorni di piena attività: la differenza non ha lasciato più alcuna traccia e così mi sembra non abbia torto chi afferma che un tempo il mese di dicembre c’era una volta sola e ora tutto l’anno[5]. 2. Se ti avessi qui, discorrerei volentieri con te per sapere come, a tuo avviso, dovremmo comportarci: se non dobbiamo scostarci in nulla dalle nostre abitudini quotidiane o se, per non suscitare l’impressione di metterci in aperto contrasto con le usanze di tutti gli altri, non abbiamo anche noi il dovere di sederci a tavola in allegra compagnia e di toglierci la toga[6]. Infatti, ciò che soleva avvenire soltanto in caso di gravi disordini e in momenti drammatici per lo Stato, accade per motivi di svago e in un periodo di festa: ci siamo cambiati d’abito. 3. Se ben ti conosco, avresti voluto, assunte le funzioni di arbitro, che non fossimo simili sotto ogni aspetto alla folla imberrettata[7], e però non del tutto dissimili, a meno che specialmente in questi giorni non si debba imporre al proprio animo di astenersi, lui solo, dai piaceri, mentre tutta la gente vi si getta a capofitto: sarebbe una prova di assoluta fermezza, se l’animo non si volgesse né si lasciasse trasportare verso le blandizie e le seduzioni che hanno come meta la sfrenatezza. 4. Certo, occorre una forza morale molto più grande rispetto a quella degli altri per mantenersi a bocca asciutta e sobri in mezzo a gente che si ubriaca e vomita, ma è segno di maggior temperanza non isolarsi completamente né distinguersi a ogni costo, non mescolarsi alla massa e fare le medesime cose sia pure non allo stesso modo: nulla vieta di celebrare senza eccessi un giorno di festa. 5. Del resto, mi piace talmente mettere alla prova la fermezza del tuo animo che, attingendo al magistero di uomini illustri, ti prescriverò anche questa norma: intercala pure alcuni giorni in cui, soddisfatto del cibo più esiguo e più semplice, di una veste grossolana e ruvida, tu possa dire: «È tutto qui ciò che faceva paura?». 6. Nei periodi di calma l’animo si prepari ad affrontare situazioni difficili e si rafforzi contro le ingiurie della Fortuna proprio in mezzo ai favori che essa concede. In piena pace il soldato esegue manovre, costruisce trincee, pur non avendo alcun nemico davanti a sé, e si affatica nell’esecuzione di lavori superflui in modo da non poter essere sufficientemente preparato per quelli necessari. Se non vuoi che uno si disorienti nel momento dell’azione, esercitalo per tempo. Seguirono tale norma coloro che, imitando una volta ogni mese la condizione di povertà, giunsero quasi al limite dell’indigenza per non dover mai temere ciò che avevano ripetutamente appreso[8]. 7. Non è il caso che tu pensi che mi riferisca alle cene di Timone e alle stanzucce dei poveri[9] e a qualsiasi altra stramberia con cui il lusso smodato si trastulla per il disgusto delle ricchezze: ci vogliono un vero pagliericcio, un saio e pane duro di pessima qualità. Sopporta questa condizione per tre, quattro, talvolta anche per diversi giorni in modo che non si tratti di un passatempo, ma di un’esperienza. Allora esulterai – credimi, o Lucilio – per esserti saziato con la spesa di due assi e ti renderai conto che per vivere senza affanni non occorre la Fortuna, perché quanto basta ai bisogni indispensabili la Fortuna lo dà anche quando è irata. 8. Non c’è tuttavia motivo per cui tu debba immaginare di intraprendere chissà quale impresa: farai semplicemente ciò che fanno molte migliaia di schiavi, molte migliaia di poveri. Saranno titoli di stima per te stesso la decisione di farlo non essendovi costretto e il trovare altrettanto facile sopportare sempre quella prova quanto tentarla in certe occasioni. Esercitiamoci al palo[10] e, affinché la Fortuna non ci sorprenda impreparati, la povertà diventi per noi familiare. Saremo ricchi con minori preoccupazioni, se avremo constatato quanto sia poco gravoso essere poveri. 9. Epicuro, quel gran maestro del piacere, aveva giorni prestabiliti in cui soddisfaceva la fame in modo estremamente sobrio per accertarsi se al piacere completo e perfetto mancasse qualcosa o quale fosse l’entità della perdita e se valesse la pena di compensarla a prezzo di una grande fatica: almeno questo egli aveva affermato nella lettera che scrisse a Polieno durante l’arcontato[11] di Carino. E si vanta addirittura di nutrirsi spendendo meno di un asse, mentre per Metrodoro, che non aveva ancora raggiunto questo grado di perfezione, ci voleva un asse intero. 10. Pensi ci sia la possibilità di saziarsi con questo regime alimentare? Anzi, è una dieta che dà piacere. Non si tratta, però, di quel piacere lieve e fugace che esige di essere continuamente rinnovato, ma di un piacere stabile e sicuro. Infatti l’acqua e la polenta o un pezzo di pane d’orzo non sono cibi entusiasmanti, ma è un enorme piacere riuscire a prendere piacere anche di questi alimenti e avere ridotto le proprie necessità a una misura che nessuna iniquità della Fortuna potrebbe strapparci. 11. Più abbondanti sono le razioni distribuite nel carcere,[12] e nemmeno quelli tenuti in isolamento in attesa della pena capitale ricevono un cibo altrettanto scarso dall’uomo che li dovrà giustiziare. Quanta grandezza d’animo esprime chi si è ridotto spontaneamente a un tenore di vita che neppure i condannati all’estremo supplizio devono temere! Questo significa prevenire gli strali della Fortuna. 12. Comincia, dunque, caro Lucilio, a seguire le abitudini di questi saggi e stabilisci alcuni giorno in cui tenerti lontano dalle tue risorse per familiarizzarti con lo stretto necessario; comincia ad avere un rapporto con la povertà:

Osa spregiare le ricchezze, ospite, e modella te stesso in modo da essere a tua volta

degno di un dio[13].

13. Nessun altro è degno di un dio quanto l’uomo che disprezza le ricchezze; comunque non te ne vieto il possesso, ma voglio far sì che tu le possegga senza angoscia, e ciò lo otterrai esclusivamente se ti persuaderai che anche senza di esse potrai vivere felice e se le considererai sempre un bene destinato a dileguarsi. 14. Ma ora conviene che cominci a piegare la mia lettera. «Prima» tu dici «rendi ciò che mi devi». Ti rinvierò a Epicuro, sarà lui ad occuparsi del pagamento: «L’ira smodata genera pazzia»[14]. Quanto ciò sia vero, devi saperlo per forza, avendo avuto almeno uno schiavo e un nemico. 15. È una passione, questa, che si sfoga contro qualsiasi categoria di persone; nasce dall’amore come dall’odio, non meno tra le occupazioni serie che tra gli svaghi e i giochi, né importa quanto grande sia la causa che la suscita, ma in quale animo vada a parare. Analogamente non conta quanto grande sia il fuoco, ma il punto dove si abbatte. Infatti, esistono strutture compatte che non si sono incendiate neppure con il fuoco più intenso; al contrario, materiali secchi e facilmente attaccabili alimentano anche una scintilla fino a provocare un incendio. È proprio così, caro Lucilio: il risultato di una collera eccessiva è la follia, e pertanto l’ira deve essere evitata non per senso di misura, ma per sanità mentale.

Stammi bene.

Giocatori di dadi. Affresco, I secolo, dall’Osteria della Via di Mercurio (VI 10, 1.19, sala b), Pompei. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

***

Note:

[1] ut non videatur later MSS; ut videatur pLPb.

[2]dat et Schweighäuser; debet MSS.

[3]se Muretus.

[4] liberaliora Muretus; liberiora MSS; uberiora Buecheler.

[5] Seneca intende dire che i Saturnali, sembrano durare tutto l’anno: infatti il clima di spensieratezza e di piaceri sfrenati che le caratterizza non conosce più soste, dato il decadimento generale dei costumi. In Apokolokyntosis 8, 2, lo scrittore sostiene ironicamente che l’imperatore Claudio istituzionalizzò, per così dire, questa eccessiva durata della festa.

[6] Per indossare la synthesis, una veste di vario colore, tipica dei banchetti e dei Saturnali.

[7] Il pilleus, una sorta di berretto di feltro, era portato dagli schiavi affrancati e anche da uomini liberi, soprattutto di basso rango, durante i conviti e in talune solennità.

[8] Seneca si riferisce agli Epicurei. Cfr. anche il par. 9.

[9] Alcuni antichi romani, che si atteggiavano a filosofi, allestivano nella propria abitazione una “stanzetta del povero”, dove si compiacevano di trascorrere qualche giornata in tutta semplicità e in meditazione. Cfr. Lettere morali a Lucilio XVIII 7, e Marziale, Epigrammi III 48.

[10] Un fantoccio utilizzato dai gladiatori per esercitarsi al combattimento nell’arena.

[11] L’arcontato era la più alta magistratura in molte importanti città dell’antica Grecia e particolarmente in Atene, dove risaliva al periodo regio e si era affermato sempre più con l’assunzione di alcune prerogative regie da parte degli arconti. Ad Atene, in età storica, questi magistrati erano nove: l’arconte re, munito delle antiche attribuzioni sacrali dei re, l’arconte eponimo (in sostanza il capo dello Stato), che dava nome all’anno, l’arconte polemarco, che si occupava degli affari militari, e sei tesmoteti, cioè “custodi delle leggi”.

[12] Come ci informa Sallustio nell’Orazione del tribuno Gaio Licinio Macro, consistevano in cinque misure di grano, oggi non più qualificabili, distribuite al prigioniero una volta al giorno. I prigionieri erano insomma alimentati a pane e acqua.

[13] Virgilio, Eneide VIII, 364-365. Parole rivolte a Enea da Evandro, che lo invita ad accettare di buon grado la povertà, ricordandogli che Ercole non disdegnò di essere accolto nella sua umile dimora.

[14] Parole di Epicuro, riprese da Seneca in vari punti delle sue opere, per esempio De ira I 4, 2; cfr. anche Orazio, Epistole I 2, 62.

Le magistrature romane

in M. Kaser, Storia del diritto romano, I. L’età contadina. § 8 Le cariche statali, Milano 1967, pp. 30-39.

I magistrati (da magis) sono organi mediante i quali lo Stato romano (populus Romanus)[1] compie atti giuridici. La parola magistratus  esprime la posizione superiore ed indica sia la carica come istituzione, sia colui che personalmente la ricopre. Il nome honor caratterizza la carica come onore per colui che è stato prescelto.

Angus McBride, Il console
Un console (consul) in tenuta da campagna, con il suo seguito di scribae e lictores. Illustrazione di A. McBride.

 

Dalle magistrature romane noi dobbiamo tener lontana ogni rappresentazione del nostro moderno stato burocratico. La carica statale romana non costituisce un impiego, per il quale si viene preparati in maniera professionale e dal quale si ricava il proprio sostentamento, ma rappresenta una sfera di attività politica, nella quale si è chiamati dalla fiducia della classe dominante, per la propria capacità di uomini di Stato. I magistrati non sono perciò da confrontare con i nostri funzionari, bensì piuttosto con i ministri, che vengono parimenti nominati per considerazioni di ordine politico. Non è richiesta la prova di una particolare istruzione professionale o di una conoscenza professionale acquisita nella pratica. Per la conoscenza professionale provvede il consilium, la cerchia di consiglieri esperti, liberamente scelti, che vengono consultati per l’adempimento dei doveri della carica. Come gli attuali ministri, anche i magistrati romani sono di norma confermati con delibera popolare, più tardi eletti, e badano alla sfera dei loro compiti con potere decisionale autonomo. Per la loro attività ricevono sì, un rimborso delle spese, ma non uno stipendio; in più di un caso, anzi, essi debbono utilizzare il loro patrimonio privato per sopportare gli oneri economici della carica, talora rilevanti.

Ciò che distingue inoltre le magistrature dalle istituzioni del moderno stato burocratico è la mancanza di una procedura per gradi gerarchici, il che si spiega con l’ordine di grandezza dello Stato-città. Il magistrato decide sempre in maniera definitiva; la sua competenza all’interno della sfera dei suoi compiti non è limitata né per territorio né per materia. Ai magistrati repubblicani manca anche il dicastero, l’apparato di impiegati subalterni. Ci sono, sì, degli impiegati di sottordine (apparitores) come dipendenti statali retribuiti, che eseguono gli ordini dei magistrati: innanzitutto scrivani (scribae), i quali, svolgendo il loro compito per molti anni, si appropriano della tecnica della prassi amministrativa e contribuiscono perciò all’uniformità nella gestione degli affari, poi lictores, identificabili con una specie di polizia amministrativa e giudiziaria, araldi (praecones), messaggeri (viatores) ed altri. Ma essi non hanno alcun potere decisionale e, in quanto meri organi esecutivi, non godono di un’elevata considerazione sociale. L’organizzazione dello Stato moderno, per cui gli impiegati più elevati in grado debbono, con maggiore o minore autonomia, trattare gli affari di loro competenza secondo le direttive del ministro o di altri funzionari più elevati è sconosciuta. Il magistrato decide sempre da solo. Al maggior peso che l’ampliamento dei compiti d’ufficio porta con sé, si sopperisce o aumentando i posti di pari grado, oppure ricorrendo a cariche speciali.

Magistrato intento al census (dettaglio). Bassorilievo, marmo, II sec. a.C., dall_Ara di Domizio Enobarbo (Campo Marzio, Roma). Musée du Louvre
Scena del census (dettaglio). Bassorilievo, marmo, II sec. a.C., dall’Ara di Domizio Enobarbo (Campo Marzio, Roma). Paris, Musée du Louvre.

 

Il contenuto del potere magistratuale (potestas) fu all’origine della Repubblica più vasto che in seguito, poiché dalla carica suprema (ricoperta con più di una persona) vennero tolte gradualmente alcune sfere di competenza, affidate a speciali magistrati di rango minore. […] Solo dal 367 a.C., con la legislazione licinia-sestia, l’organizzazione della magistratura più elevata assunse una struttura stabile. Dopo questa data il potere supremo, qualificato come imperium, appartenne ai due consoli – uno dei quali poteva d’ora innanzi essere eletto fra i plebei – ed inoltre, come terzo magistrato di rango inferiore, al pretore. In momenti di necessità poteva tuttavia essere nominato un dittatore come magistrato straordinario, con ampia pienezza di poteri.

L’imperium comprende accanto al supremo comando militare, da cui deriva il concetto, un potere disciplinare di polizia (coercitio), cioè la capacità di emanare ordine e divieti, con la minaccia di mezzi di coazione per coloro che non obbediscono. Come mezzi disciplinari, stanno a disposizione dei titolari dell’imperium non solo il pignoramento (pignoris capio) e la multa in denaro (multa), ma anche il carcere (vincula) e la flagellazione (verbera), e perfino il supplizio capitale. Come simbolo di questo potere disciplinare, davanti ai titolari di imperium vengono portati dai littori i fasci di verghe (fasces), nei quali, nei luoghi in cui i magistrati hanno il potere di vita e di morte, sono inserite le scuri (secures).

Statua di personaggio loricato. Marmo pario, II sec. d.C. dalla Basilica Iulia. Corinto, Museo Archeologico Nazionale
Statua di personaggio loricato. Marmo pario, II sec. d.C. dalla Basilica Iulia. Corinto, Museo Archeologico Nazionale.

Con l’imperium è poi collegata la giurisdizione (iurisdictio). I magistratus cum imperio potevano altresì presentare proposte (specialmente per leggi ed elezioni), davanti all’assemblea popolare (ius agendi cum populo); portare oggetti per la trattazione davanti al senato (ius referendi ad senatum); pubblicare notificazioni generali o particolari (ius edicendi). Essi (con il consenso del senato) potevano nominare determinati magistrati, come, all’inizio, il successore o un collega nella carica. Spettavano infine loro determinati diritti onorifici.

La potestas dei magistrati inferiori (senza imperium) conferisce ad essi anche un potere di coercizione, il quale, però, comprende solo la multa ed il pignoramento. Degli altri diritti sopra elencati, ad alcuni di costoro spettava uno ius edicendi.

Una caratteristica limitazione del potere coercitivo, per quanto riguarda il corpo e la vita, si è formata con il diritto di provocatio. Se un magistrato fornito d’imperio, senza che vi fosse stata in precedenza una sentenza giudiziale di morte, avesse ordinato l’esecuzione di un cittadino romano maschio, all’interno del territorio statale, questi poteva provocare ad populum, “appellarsi al popolo”. Ciò viene attestato già per l’epoca monarchica nei confronti della decisione dei duoviri perduellionis per un crimine che offendesse lo Stato: è tuttavia più verosimile che la provocatio risalga solo alla lotta patrizio-plebea, allorché un plebeo, il quale era stato minacciato di morte da un magistrato patrizio, poteva chiamare in soccorso la massa della plebe. Se questa aderiva in maniera dimostrativa all’invocazione d’aiuto, il magistrato non si sarà arrischiato facilmente a non tenerne conto. A questo stadio perciò la provocatio era ancora un atto politico, non giuridico.

Koson di Tracia. Statere, Au 8, 37 gr., Skythia. D - KOΣΩN, un console romano accompagnato da due littori in cammino verso sinistra
Koson di Tracia. Statere, Au 8, 37 gr., Skythia. Recto: KOΣΩN; un console romano accompagnato da due littori.

 

Con il tempo, la provocatio fu istituzionalizzata come meccanismo stabile di un appello al popolo, contro la minaccia di una pena da parte di un magistrato. Ne testimonia espressamente la lex Valeria de provocatione del 300 a.C. (le leggi antecedenti dallo stesso nome, del 504 e 445, non sono credibili). Che non ci sia pervenuta nemmeno una decisione dei comizi su un caso del genere, si potrà spiegare con la circostanza che la lex Valeria biasimava come improbe factum l’esecuzione del cittadino senza previa condanna giudiziale. Da ciò si trasse verosimilmente la conseguenza che un magistrato, il quale avesse ordinato l’esecuzione di uno che non era stato condannato, poteva essere accusato davanti ai comizi per violazione del suo dovere di ufficio e, per effetto di questa minaccia, i magistrati avranno eseguito, d’ora in poi, le pene più gravi, solo quando l’autore fosse stato dichiarato colpevole di un procedimento giudiziario.

Il diritto di provocatio vale solo domi (nel territorio della città), non militiae (sul campo di guerra – cioè fuori dai confini della città – dove il magistrato compare come generale); esso è inoltre negato alle donne, agli stranieri ed agli schiavi. Ma anche nel territorio della città la provocatio è esclusa quando viene istituito un dittatore, poiché allora esiste una sorta di stato d’assedio. Le leges Porciae del 198-195 vietarono anche la fustigazione di cittadini ed estesero inoltre la provocatio al terreno di guerra. Più tardi ancora fu concesso tale diritto persino agli stranieri.

Dalle limitazioni delle magistrature attraverso l’annualità e la collegialità si è già fatto cenno[2]. La durata della carica corrisponde normalmente all’anno civile; in seguito fu accordato in via eccezionale un prolungamento (prorogatio), specialmente ai generali in caso di guerra […].

M. Giunio Bruto. Denario, Ar. 54 a.C. Roma. V - BRVTVS in ex, il console fra due littori preceduti da un accensus, in processione verso sinistra
M. Giunio Bruto. Denario, Ar. 54 a.C. Roma. Verso: Brutus. Un magistrato scortato da due littori e preceduto da un accensus.

 

La collegialità, per quanto riguarda i due consoli e, spesso, anche in altri casi, è una collegialità di pari rango (ossia perfetta) e si fonda sull’idea che ogni titolare della carica è parificato all’altro per tutta la sfera dei compiti, senza cioè una delimitazione oggettiva. Ogni magistrato ha il pieno potere connesso con la sua carica, il quale viene tuttavia limitato dal potere contenutisticamente eguale dell’altro (un rapporto analogo si ha nell’antica comunione romana ercto non cito del diritto privato).

In caso di conflitto, interviene il diritto d’intercessio: l’ordine non ancora eseguito di un magistrato può essere paralizzato da ogni altro magistrato, di grado pari o superiore, per mezzo della sua frapposizione (intercedere), ossia per mezzo del suo divieto (veto). Praticamente si giunse con ciò al risultato che i colleghi nella carica doveva accordarsi sullo svolgimento dei loro doveri d’ufficio, per lo più dividendosi i compiti d’accordo, oppure mediante sorteggio. Per il consolato, si è d’abitudine cambiata la guida suprema negli affari civili ogni mese ed il comando supremo negli affari militari persino ogni giorno, a meno che ogni console non avesse da condurre un proprio esercito. I seri conflitti che potevano derivare da questo sistema sono però evidenti.

I magistrati ordinari sono insediati, inizialmente, mediante nomina (creatio) da parte del predecessore, ma già dal V secolo mediante elezione popolare nei comizi;  questa è tuttavia fortemente limitata, fino al III secolo, dal fatto che il popolo può solo votare sui candidati presentati dal proponente. Grazie a questa precedente elezione, la connessa attribuzione dell’imperium con la lex de imperio diviene una mera formalità.

Angus McBride, Catone il Censore.
Personaggio togato. Illustrazione di A. McBride.

L’ammissione alle cariche statali non richiede in genere giuridicamente nient’altro che pieno diritto di cittadinanza, età maggiore, sesso maschile e integrità. La limitazione ai patrizi e, più tardi, alla nobiltà patrizio-plebea dipende da una pura situazione di forza. Nella prassi si è affermato poi un determinato ordine di successione nelle cariche (cursus honorum), nonché il rispetto di un intervallo di tempo fra le cariche stesse, onde poter sottoporre chi era stato magistrato al rendiconto. L’iterazione di una carica veniva resa difficile. Una lex Villia annalis del 180 a.C. previde il seguente ordine di successione: questura, edilità (o tribunato della plebe), pretura e consolato. Nella prima metà del I secolo a.C. si diveniva edile al più preso a 37 anni, pretore a 40, console a 43.

Diamo ora uno sguardo alle magistrature della Repubblica avanzata, individualmente[3].

I consoli sono, almeno dopo il 367, i supremi magistrati ordinari; essi hanno un imperium maius nei confronti di tutti i magistrati ordinari, ai quali possono quindi opporre l’intercessio. Il loro numero di due è sempre stato tenuto fermo. La loro potestà, che abbraccia ogni campo, viene alleggerita con la creazione di nuove cariche; rimane tuttavia in ogni tempo ai consoli la condotta della politica estera e interna, e con ciò un elevato potere di polizia, oltreché il supremo comando militare. Al pretore essi cedono invece l’esercizio della giurisdizione, conservando solo una giurisdizione straordinaria, nonché una giurisdizione “volontaria” nelle cause civili.

Il pretore, il cui nome risale ai più antichi titolari del supremo potere repubblicano[4], è istituito nel 367 per la giurisdizione ordinaria, tanto nelle cause penali che civili. Rispetto ai consoli, egli ha un imperium minus; è però costituzionalmente competente come loro rappresentante, specie quando essi sono assenti dalla città, che egli, per conto suo, non può lasciare più a lungo di 10 giorni. Nel 242 il pretore riceve un collega nella carica, ma i compiti vengono ora divisi, essendo il praetor urbanus destinato ai processi fra cittadini ed il praetor peregrinus a quelli fra cittadini e stranieri o fra questi ultimi […].

Due personaggi togati (forse magistrati). Statuetta, bronzo, I sec. d.C. Getty Museum
Coppia di personaggi togati (forse magistrati). Statuetta, bronzo, I sec. d.C. Getty Museum.

Con la magistratura straordinaria del dittatore o magister populi (come comandante della fanteria), anche la costituzione consolare ritorna eccezionalmente, in tempi di necessità, all’autorità di uno solo. In caso di pericolo esterno o interno per lo Stato, un console (o un tribuno consolare), d’accordo con il senato, ma senza bisogno di interrogare il popolo, può nominare un dictator, il quale è anteposto a tutte le magistrature ordinarie e, anche nel territorio della città, ha le competenze del comandante dell’esercito in zona di guerra; contro le sue decisioni ed ordinanze non c’è provocatio ad populumintercessio. L’istituzione del dittatore in caso di torbidi interni significa lo stato d’assedio per ristabilire l’ordine. Affinché la dittatura non si trasformi in monarchia, essa è doppiamente limitata: temporalmente, a sei mesi, in corrispondenza alle necessità della campagna estiva, e, funzionalmente, attraverso l’obbligo del dittatore di nominare come collega minor un comandante della cavalleria (magister equitum).

Una magistratura ordinaria, ma non ricoperta in modo permanente, è quella del censore, che, secondo la tradizione, fu distaccata nel 443, ma forse in realtà solo nel 366, dalla carica suprema. Certamente già nella più antica Repubblica fu introdotto, per la divisione della cittadinanza nelle classi della popolazione e nelle tribù, il census, un’assemblea di cittadini tenuta ogni cinque anni (ogni lustrum), al fine di controllare la persona di ogni pater familias romano, la sua famiglia, i suoi clienti e i suoi schiavi, le sue armi e il suo patrimonio. Scopo di questo controllo era quello di constatare la sua capacità militare e di stabilire, in conseguenza, il suo inquadramento nelle strutture dello Stato e il suo onere tributario. In occasione di questa rassegna dell’esercito e delle armi, i cittadini che nel lustrum trascorso avessero mancato contro le buone usanze degli avi (il mos maiorum) potevano essere rimossi dal senato o dal ceto equestre, essere trasferiti in una tribù meno ragguardevole (tribu movere), od anche essere sanzionati pubblicamente, mediante una semplice annotazione nella lista dei cittadini (nota censoria). Da qui si sviluppò una sorta di potere punitivo censorio, che peraltro, distinguendosi a questo riguardo fra diritto (ius) e costume (mos), non fu configurato come giurisdizionale. Le misure censorie hanno comunque influenzato anche lo sviluppo del diritto e hanno in particolare contribuito notevolmente alla lotta contro il comportamento antisociale, rappresentato dall’abuso del potere familiare e della proprietà privata.

Ai censori, all’incirca dal 312 (lex Ovinia), appartenne anche la  nomina dei senatori (lectio senatus). Insieme alla stima delle imposte, spettavano inoltre ad essi la formazione del bilancio statale, la conclusione dei contratti dello Stato con singole persone per l’esecuzione di lavori pubblici, la concessione in appalto della riscossione delle imposte, nonché l’affitto delle terre demaniali.

Il cosiddetto «Arringatore». Statua, bronzo, fine II-inizi I sec. a.C., da Perugia. Firenze, Museo Archeologico Nazionale.
Il cosiddetto «Arringatore». Statua, bronzo, fine II-inizi I sec. a.C., da Perugia. Firenze, Museo Archeologico Nazionale.

I due censori non avevano imperium, ma erano di regola sottratti all’intercessio e perciò alle intromissioni dei supremi magistrati ordinari. La loro carica, che incideva profondamente nella vita pubblica e privata, veniva considerata come la più onorifica, e, dopo il III secolo, fu ricoperta quasi esclusivamente con ex-consoli. I censori erano eletti dal popolo, ogni cinque anni, per il periodo massimo di diciotto mesi. Quando la carica non era coperta, i loro compiti ricadevano sui consoli.

Al modello di organi plebei rimontano gli aediles curules, che, dal 367, sono insediati in numero di due per la sorveglianza sui mercati (i quali si tengono nel recinto dei templi). Oltre ad un potere di polizia, essi hanno anche una limitata giurisdizione e siedono perciò sulla sella curulis.

I questori, come amministratori della cassa statale, erano forse, all’origine, degli ausiliari nominati dai consoli. Dal 447 sono eletti dal popolo, dapprima in numero di due, poi di quattro e, dopo il 267, di otto. Essi non hanno manifestamente nulla a che fare con i quaestores parricidii dell’epoca antica[5].

[…]

I tribuni della plebe, tribuni plebi(s), così denominati probabilmente in contrapposizione ai tribuni militum, sono gli organi di guida  e di protezione dei plebei; dapprima due, vengono in seguito aumentati e dal 449 sono stabilmente dieci. Essi sono eletti dall’assemblea della plebe, la convocano e la presiedono.

Accanto a compiti di amministrazione interna, per la quale spettava ad essi un potere penale e di polizia sui plebei, il loro compito più antico fu il diritto di soccorso (ius auxilii), ossia la protezione dei singoli plebei contro i provvedimenti dei magistrati. I tribuni lo esercitarono dapprima mediante semplice rimostranza, ma ben presto mediante il diritto di intercessio (ius interdicendi), con il “frapporsi” cioè fra il littore che eseguiva l’ordine e il plebeo minacciato. Con questo diritto d’opposizione – un singolare corpo estraneo nella costituzione romana, altrimenti così rigidamente fondata sul principio dell’autorità magistratuale – essi potevano mandare a vuoto gli ordini di tutti i magistrati e perfino dei consoli, tranne che del dittatore. Quest’arma dette loro il potere, non solo di prevenire gli atti di arbitrio contro i singoli plebei, ma, a poco a poco, d’intervenire con efficacia paralizzante in tutta quanta la politica dei magistrati, e, dopo il IV secolo, d’impedire perfino le proposte di delibera popolare.

I tribuni erano intangibili (sacrosancti): ogni turbativa all’esercizio dei loro doveri, anche una semplice interruzione durante un pubblico discorso, era passibile di morte. Ciò discendeva da un giuramento collettivo (una lex sacrata), vincolante anche per gli eredi, con cui i plebei avevano giurato di uccidere chiunque avesse disatteso il divieto.

[…].

 

Iscrizione riportante i 'Fasti triumphales' (CIL I2, p. 47 = Inscr. It., XIII, 1), dettaglio con i trionfi della I Guerra punica
Dettaglio dei Fasti triumphales (CIL I2, p. 47 = Inscr. It., XIII, 1) con i trionfi della Prima guerra punica.

 

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[1] Nei primi tempi della sua storia, Roma era soltanto una di quelle piccole formazioni statali, che si trovano in gran numero in Italia, così come in Grecia. I Romani la chiamavano civitas, il che indica una comunità sovrana (indipendente verso l’esterno) ed autonoma (che si regge da sola) di cittadini liberi su di un territorio delimitato, confrontabile – nonostante la diversa atmosfera – con la πόλις greca; ovvero anche populus, intendendo per popolo la comunità dei cittadini atti alle armi o, ciò che vi coincide, il comune politico dello Stato popolare. Da qui si sviluppa in seguito il concetto di res publica (= poplica), la “cosa del popolo” (cfr. Cic., Rep. I 25: est igitur… res publica res populi), l’unità statale in contrapposizione all’unità familiare (familia), alla quale ultima viene aggiunto l’attributo di privatus (da privus = “singolo”; cfr. res privata, res familiaris = “patrimonio familiare”). Lo Stato romano è, in tal modo, individuato principalmente in maniera personale: esso viene pensato come una cosa sola con il legittimo popolo dello Stato (la sua denominazione ufficiale è, tuttavia, senatus populusque Romanus = S.P.Q.R., dove accanto al popolo è menzionato anche il senato). Per queste antiche comunità noi possiamo parlare di uno “Stato comunale”, poiché l’insieme dei cittadini di diritto determina sostanzialmente da se stesso il proprio destino politico [ibid. pp. 20 -21].

[2] Per impedire una troppo grossa concentrazione di ampio potere politico e militare in una sola mano, si circoscrive tuttavia questo potere in tre modi: esso viene limitato nel tempo, per lo più ad un anno (annualità); della carica vengono investiti più titolari che possono essere l’un l’altro su un piano di parità oppure di subordinazione (collegialità perfetta o imperfetta); ogni titolare della carica può essere reso responsabile, a causa della sua condotta nella medesima, in un processo civile o penale, ciò che avviene di solito dopo il termine, ma può avvenire anche, dinanzi ad un magistrato di rango più elevato, durante il periodo di carica [ibid. p. 28].

[3] Nel corso del tempo si sono istituite una serie di cariche speciali per specifici ambiti di competenze (censura, questura, ecc.), al fine di alleggerire la carica suprema, dato il costante aumento degli affari dello Stato [ibid. p. 28]

[4] Chi avesse all’origine della Repubblica la guida dello Stato è pertanto discutibile: forse due o eventualmente tre magistrati che erano qualificati praetores o iudices, e dai quali era tratto uno come praetor maximus, come cioè il più potente o, forse, anche soltanto come il più vecchio. Nel nome praetor (da praeire = “camminare davanti”) si esprime il comando militare; in iudex (qui nel senso di organo giusdicente, qui ius dicit, come in seguito, di giudice che emana sentenza) l’attività giurisdizionale [ibid. pp. 29-30].

[5] Il delitto concernente l’uccisione di un libero (parricidium), era all’inizio lasciato alla vendetta di sangue dei più vicini parenti. In proposito già una supposta legge regia ha limitato l’assassinio al fatto intenzionale (si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto, Fest. p. 247 Lindsay). Per il caso contrario, che “l’arma sia più uscita di mano che scagliata” (si telum manu fugit magis quam iecit), una norma attribuita alle XII tavole, ma forse più antica, consente la liberazione dell’autore con la consegna, al suo posto, di un montone al gruppo familiare dell’offeso (“capro espiatorio”). Oltre a ciò, per la vendetta di sangue, si giunge già al punto che il fatto deve prima essere accertato giudizialmente (con la cooperazione dei quaestores parricidii): chi uccide uno che non è stato condannato è trattato egli stesso come assassino [ibid. p. 66]. È dubbio se i quaestores parricidii avessero da “investigare” (quaerere), come magistrati o come giurati, sugli assassinii e, nel caso, da decidere in proposito. Fino ad oggi, per i reati capitali si pensava o ad una giurisdizione dei ricordati questori (delegati dai consoli), in cui la sentenza, su appello del condannato per mezzo della provocatio ad popolum, veniva riesaminata dall’assemblea popolare (così Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III 2, Leipzig 18883), o ad un’autonoma giurisdizione comiziale su semplice accusa di tali questori (così C.H. Brecht, Perduellio, Müncher Beitr. Zur Papyrusforschung 29, 1938). In contrasto a ciò, è stata da ultimo propugnata la tesi che la persecuzione sia rimasta, anche in seguito, privata, introducendo gli agnati il processo presso il pretore, come in caso di processo civile, e insediando costui una corte di giurati, che decideva sulla questione della colpevolezza (così W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962) [ibid. pp. 126 s.].