L’eccezionalità della “res publica” romana (Polyb. VI 11, 11-13; 12-14)

di I. BIONDI, Storia e antologia della letteratura greca. III. L’Ellenismo e la tarda grecità, Messina-Firenze 2004, 555-559; cfr. Polibio, Storie, vol. III (libri V-VI), eds. D. Musti, M. Mari, J. Thornton, 294-303.

Polibio muove la sua analisi affermando di voler completare un aspetto finora carente nella sua trattazione, per colmare una lacuna che potrebbe attirargli il rimprovero dei lettori o di storiografi forse non troppi competenti, ma pronti a criticare, anche senza fondati motivi, l’operato altrui. L’autore precisa soprattutto che la sua indagine sulle forme della costituzione della res publica romana si riferisce agli immediatamente successivi alla battaglia di Canne (216 a.C.), un momento talmente critico da costituire un’eccellente pietra di paragone per evidenziare la solidità e le capacità di ripresa dei Romani.

Scena di sacrificio (𝑠𝑢𝑜𝑣𝑒𝑡𝑎𝑢𝑟𝑖𝑙𝑖𝑎). Affresco, 𝑎𝑛𝑡𝑒 79 d.C. dall’agro pompeiano, loc. Moregine, edificio B.

[11. 11] Ἦν μὲν δὴ τρία μέρη τὰ κρατοῦντα τῆς πολιτείας, ἅπερ εἶπα πρότερον ἅπαντα· οὕτως δὲ πάντα κατὰ μέρος ἴσως καὶ πρεπόντως συνετέτακτο καὶ διῳκεῖτο διὰ τούτων ὥστε μηδένα ποτ’ ἂν εἰπεῖν δύνασθαι βεβαίως μηδὲ τῶν ἐγχωρίων πότερ’ ἀριστοκρατικὸν τὸ πολίτευμα σύμπαν ἢ δημοκρατικὸν [12] ἢ μοναρχικόν. καὶ τοῦτ’ εἰκὸς ἦν πάσχειν. ὅτε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν ὑπάτων ἀτενίσαιμεν ἐξουσίαν, τελείως μοναρχικὸν ἐφαίνετ’ εἶναι καὶ βασιλικόν, ὅτε δ’ εἰς τὴν τῆς συγκλήτου, πάλιν ἀριστοκρατικόν· καὶ μὴν εἰ τὴν τῶν πολλῶν ἐξουσίαν θεωροίη τις, [13] ἐδόκει σαφῶς εἶναι δημοκρατικόν. ὧν δ’ ἕκαστον εἶδος μερῶν τῆς πολιτείας ἐπεκράτει, καὶ τότε καὶ νῦν ἔτι πλὴν ὀλίγων τινῶν ταῦτ’ ἐστίν.

[12. 1] Οἱ μὲν γὰρ ὕπατοι πρὸ τοῦ μὲν ἐξάγειν τὰ στρατόπεδα παρόντες ἐν Ῥώμῃ πασῶν εἰσι κύριοι τῶν [2] δημοσίων πράξεων. οἵ τε γὰρ ἄρχοντες οἱ λοιποὶ πάντες ὑποτάττονται καὶ πειθαρχοῦσι τούτοις πλὴν τῶν δημάρχων, εἴς τε τὴν σύγκλητον οὗτοι τὰς [3] πρεσβείας ἄγουσι. πρὸς δὲ τοῖς προειρημένοις οὗτοι τὰ κατεπείγοντα τῶν διαβουλίων ἀναδιδόασιν, οὗτοι τὸν ὅλον χειρισμὸν τῶν δογμάτων ἐπιτελοῦσι. [4] καὶ μὴν ὅσα δεῖ διὰ τοῦ δήμου συντελεῖσθαι τῶν πρὸς τὰς κοινὰς πράξεις ἀνηκόντων, τούτοις καθήκει φροντίζειν καὶ συνάγειν τὰς ἐκκλησίας, τούτοις εἰσφέρειν τὰ δόγματα, τούτοις βραβεύειν τὰ δοκοῦντα [5] τοῖς πλείοσι. καὶ μὴν περὶ πολέμου κατασκευῆς καὶ καθόλου τῆς ἐν ὑπαίθροις οἰκονομίας σχεδὸν αὐτοκράτορα [6] τὴν ἐξουσίαν ἔχουσι. καὶ γὰρ ἐπιτάττειν τοῖς συμμαχικοῖς τὸ δοκοῦν, καὶ τοὺς χιλιάρχους καθιστάναι, καὶ διαγράφειν τοὺς στρατιώτας, καὶ [7] διαλέγειν τοὺς ἐπιτηδείους τούτοις ἔξεστι. πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις ζημιῶσαι τῶν ὑποταττομένων ἐν τοῖς ὑπαίθροις ὃν ἂν βουληθῶσι κύριοι καθεστᾶσιν. [8] ἐξουσίαν δ’ ἔχουσι καὶ δαπανᾶν τῶν δημοσίων ὅσα προθεῖντο, παρεπομένου ταμίου καὶ πᾶν τὸ προσταχθὲν [9] ἑτοίμως ποιοῦντος. ὥστ’ εἰκότως εἰπεῖν ἄν, ὅτε τις εἰς ταύτην ἀποβλέψειε τὴν μερίδα, διότι μοναρχικὸν ἁπλῶς καὶ βασιλικόν ἐστι τὸ πολίτευμα. [10] εἰ δέ τινα τούτων ἢ τῶν λέγεσθαι μελλόντων λήψεται μετάθεσιν ἢ κατὰ τὸ παρὸν ἢ μετά τινα χρόνον, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὴν νῦν ὑφ’ ἡμῶν λεγομένην ἀπόφασιν.

[13. 1] Καὶ μὴν ἡ σύγκλητος πρῶτον μὲν ἔχει τὴν τοῦ ταμιείου κυρίαν. καὶ γὰρ τῆς εἰσόδου πάσης αὕτη [2] κρατεῖ καὶ τῆς ἐξόδου παραπλησίως. οὔτε γὰρ εἰς τὰς κατὰ μέρος χρείας οὐδεμίαν ποιεῖν ἔξοδον οἱ ταμίαι δύνανται χωρὶς τῶν τῆς συγκλήτου δογμάτων [3] πλὴν τὴν εἰς τοὺς ὑπάτους· τῆς τε παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων ὁλοσχερεστάτης καὶ μεγίστης δαπάνης, ἣν οἱ τιμηταὶ ποιοῦσιν εἰς τὰς ἐπισκευὰς καὶ κατασκευὰς τῶν δημοσίων κατὰ πενταετηρίδα, ταύτης ἡ σύγκλητός ἐστι κυρία, καὶ διὰ ταύτης γίνεται τὸ [4] συγχώρημα τοῖς τιμηταῖς. ὁμοίως ὅσα τῶν ἀδικημάτων τῶν κατ’ Ἰταλίαν προσδεῖται δημοσίας ἐπισκέψεως, λέγω δ’ οἷον προδοσίας, συνωμοσίας, φαρμακείας, δολοφονίας, τῇ συγκλήτῳ μέλει περὶ τούτων. [5] πρὸς δὲ τούτοις, εἴ τις ἰδιώτης ἢ πόλις τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν διαλύσεως ἢ (καὶ νὴ Δί’) ἐπιτιμήσεως ἢ βοηθείας ἢ φυλακῆς προσδεῖται, τούτων πάντων ἐπιμελές [6] ἐστι τῇ συγκλήτῳ. καὶ μὴν εἰ τῶν ἐκτὸς Ἰταλίας πρός τινας ἐξαποστέλλειν δέοι πρεσβείαν τιν’ ἢ διαλύσουσάν τινας ἢ παρακαλέσουσαν ἢ καὶ νὴ Δί’ ἐπιτάξουσαν ἢ παραληψομένην ἢ πόλεμον ἐπαγγέλλουσαν. [7] αὕτη ποιεῖται τὴν πρόνοιαν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παραγενομένων εἰς Ῥώμην πρεσβειῶν ὡς δέον ἐστὶν ἑκάστοις χρῆσθαι καὶ ὡς δέον ἀποκριθῆναι, πάντα ταῦτα χειρίζεται διὰ τῆς συγκλήτου. πρὸς δὲ τὸν [8] δῆμον καθάπαξ οὐδέν ἐστι τῶν προειρημένων. ἐξ ὧν πάλιν ὁπότε τις ἐπιδημήσαι μὴ παρόντος ὑπάτου, [9] τελείως ἀριστοκρατικὴ φαίνεθ’ ἡ πολιτεία. ὃ δὴ καὶ πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν βασιλέων, πεπεισμένοι τυγχάνουσι, διὰ τὸ τὰ σφῶν πράγματα σχεδὸν πάντα τὴν σύγκλητον κυροῦν.

[14. 1] Ἐκ δὲ τούτων τίς οὐκ ἂν εἰκότως ἐπιζητήσειε ποία καὶ τίς ποτ’ ἐστὶν ἡ τῷ δήμῳ καταλειπομένη [2] μερὶς ἐν τῷ πολιτεύματι, τῆς μὲν συγκλήτου τῶν κατὰ μέρος ὧν εἰρήκαμεν κυρίας ὑπαρχούσης, τὸ δὲ μέγιστον, ὑπ’ αὐτῆς καὶ τῆς εἰσόδου καὶ τῆς ἐξόδου χειριζομένης ἁπάσης, τῶν δὲ στρατηγῶν ὑπάτων πάλιν αὐτοκράτορα μὲν ἐχόντων δύναμιν περὶ τὰς τοῦ πολέμου παρασκευάς, αὐτοκράτορα δὲ τὴν ἐν [3] τοῖς ὑπαίθροις ἐξουσίαν; οὐ μὴν ἀλλὰ καταλείπεται μερὶς καὶ τῷ δήμῳ, καὶ καταλείπεταί γε βαρυτάτη. [4] τιμῆς γάρ ἐστι καὶ τιμωρίας ἐν τῇ πολιτείᾳ μόνος ὁ δῆμος κύριος, οἷς συνέχονται μόνοις καὶ δυναστεῖαι καὶ πολιτεῖαι καὶ συλλήβδην πᾶς ὁ τῶν ἀνθρώπων [5] βίος. παρ’ οἷς γὰρ ἢ μὴ γινώσκεσθαι συμβαίνει τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἢ γινωσκομένην χειρίζεσθαι κακῶς, παρὰ τούτοις οὐδὲν οἷόν τε κατὰ λόγον διοικεῖσθαι τῶν ὑφεστώτων· πῶς γὰρ εἰκὸς [6] ἐν ἴσῃ τιμῇ [ὄντων] τῶν ἀγαθῶν τοῖς κακοῖς; κρίνει μὲν οὖν ὁ δῆμος καὶ διαφόρου πολλάκις, ὅταν ἀξιόχρεων ᾖ τὸ τίμημα τῆς ἀδικίας, καὶ μάλιστα τοὺς τὰς ἐπιφανεῖς ἐσχηκότας ἀρχάς. θανάτου δὲ κρίνει [7] μόνος. καὶ γίνεταί τι περὶ ταύτην τὴν χρείαν παρ’ αὐτοῖς ἄξιον ἐπαίνου καὶ μνήμης. τοῖς γὰρ θανάτου κρινομένοις, ἐπὰν καταδικάζωνται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ παρ’ αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερῶς, κἂν ἔτι μία λείπηται φυλὴ τῶν ἐπικυρουσῶν τὴν κρίσιν ἀψηφοφόρητος, ἑκούσιον ἑαυτοῦ καταγνόντα [8] φυγαδείαν. ἔστι δ’ ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἔν τε τῇ Νεαπολιτῶν καὶ Πραινεστίνων, ἔτι δὲ Τιβουρίνων πόλει, καὶ ταῖς ἄλλαις, πρὸς ἃς ἔχουσιν [9] ὅρκια. καὶ μὴν τὰς ἀρχὰς ὁ δῆμος δίδωσι τοῖς ἀξίοις· ὅπερ ἐστὶ κάλλιστον ἆθλον ἐν πολιτείᾳ καλοκἀγαθίας. [10] ἔχει δὲ τὴν κυρίαν καὶ περὶ τῆς τῶν νόμων δοκιμασίας, καὶ τὸ μέγιστον, ὑπὲρ εἰρήνης [11] οὗτος βουλεύεται καὶ πολέμου. καὶ μὴν περὶ συμμαχίας καὶ διαλύσεως καὶ συνθηκῶν οὗτός ἐστιν ὁ βεβαιῶν ἕκαστα τούτων καὶ κύρια ποιῶν ἢ τοὐναντίον. [12] ὥστε πάλιν ἐκ τούτων εἰκότως ἄν τιν’ εἰπεῖν ὅτι μεγίστην ὁ δῆμος ἔχει μερίδα καὶ δημοκρατικόν ἐστι τὸ πολίτευμα.

C. Cassio Longino. Denario, Roma 63 a.C. 𝐴𝑟. 3,75 gr. Rovescio: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑛(𝑢𝑠) 𝐼𝐼𝐼𝑉(𝑖𝑟). Cittadino in atto di votare, stante, verso sinistra, mentre ripone una tabella contrassegnata con 𝑈(𝑡𝑖 𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠) in una cista.

“Erano dunque tre gli elementi dominanti nella costituzione, che ho tutti citati in precedenza; ogni settore dell’amministrazione in particolare era stato disposto e veniva regolato per mezzo di loro in modo così equo e conveniente che nessuno, nemmeno tra i cittadini stessi, avrebbe potuto dire con sicurezza se questo sistema politico nel suo complesso fosse aristocratico, democratico o monarchico. Ed era naturale che la pensassero così. A fissare lo sguardo sull’autorità dei consoli, infatti, esso ci sarebbe apparso senz’altro monarchico e regale; considerando invece il potere del Senato, aristocratico; se, invece, ci fossimo soffermati su quello del popolo, sarebbe sembrato chiaramente democratico. Ciascuna di queste componenti aveva le sue competenze di governo e, salvo alcune modifiche, sia allora che oggi sono le seguenti.

I consoli, prima di guidare le legioni per una spedizione militare, quando si trovano a Roma esercitano la loro autorità su tutti gli affari pubblici. Infatti, tutti gli altri magistrati, a accezione dei tribuni della plebe, sono subordinati e obbediscono a loro, i quali introducono anche le ambascerie straniere in Senato. Oltre a quanto si è già detto, sono loro a proporre le deliberazioni urgenti e a curare per intero l’attuazione dei decreti. Per di più, tocca a loro provvedere a tutte le questioni concernenti gli affari pubblici, che devono essere trattate con l’intervento del popolo: proporre i decreti, dirigere l’esecuzione delle decisioni dei più. Ancora, hanno un’autorità quasi assoluta nei preparativi di guerra e, in generale, nella condotta sul campo. Hanno infatti facoltà di dare ai contingenti alleati le disposizioni che ritengono opportune, di nominare i tribuni militari, di arruolare i soldati e scegliere quelli idonei. Oltre a quanto si è detto, sul campo hanno l’autorità di infliggere punizioni a chi vogliono, tra i loro subordinati. Sono anche autorizzati a investire, del denaro pubblico, le cifre che stabiliscono: un questore li accompagna ed esegue prontamente ciò che gli è stato ordinato. Perciò, se qualcuno prendesse in considerazione questi aspetti, potrebbe a buon diritto affermare che l’organizzazione politica sia veramente monarchica e regia. E se alcune di queste cose o di quelle che sto per dire subirà qualche cambiamento o nel presente o fra qualche tempo, non smentirebbe quanto affermiamo ora.

Il Senato, da parte sua, esercita la sua autorità in primo luogo sull’erario: esso controlla infatti tutte le entrate e, analogamente, le uscite. I questori, infatti, non possono fare alcuna spesa, per esigenze particolari, senza decreto senatorio, a eccezione degli investimenti destinati ai consoli; sulla spesa di gran lunga più importante e gravosa di tutte – quella che i censori fanno ogni cinque anni per restaurare o costruire opere pubbliche – il Senato esercita il proprio controllo, e da esso viene la concessione ai censori. Nello stesso modo, di tutti i reati commessi in Italia che richiedano un’inchiesta pubblica – mi riferisco, per esempio, a tradimenti, congiure, venefici, omicidi – si occupa il Senato. Inoltre, se un privato, o un’intera città italica, ha bisogno di un arbitrato o magari di una censura, o di soccorso, oppure ancora di sorveglianza, di tutto ciò si occupa sempre il Senato. Per di più, se bisogna inviare un’ambasceria all’estero o per un’opera di pacificazione, o per avanzare richieste, o magare per dare ordini, o per accettare sottomissioni, o per dichiarare guerra, esso vi provvede puntualmente. Allo stesso modo, ancora, è il Senato a stabilire come si debbano trattare tutte le delegazioni che giungono a Roma e quale risposta si debba dare loro. In nessuna di queste faccende interviene il popolo. In conseguenza di ciò, quando qualche straniero soggiorna in città in assenza dei magistrati, la forma di governo può sembrargli compiutamente aristocratica. E di ciò sono convinti anche molti dei Greci e dei re, perché il Senato ha la competenza di quasi tutti i loro affari.

Visto e considerato tutto ciò, è lecito domandarsi quale sia mai la parte lasciata al popolo in questo ordinamento, dal momento che il Senato ha il controllo su tutte le questioni particolari delle quali abbiamo parlato e che – l’aspetto più importante – regolamenta tutte le entrate e le uscite, mentre i consoli, da parte loro, detengono pieni poteri sui preparativi di guerra e autorità assoluta in battaglia. Ebbene, anche al popolo viene lasciata una parte, e assai rilevante. Soltanto il popolo, infatti, in questa costituzione, ha il controllo degli onori e delle pene, le sole cose dalle quali sono tenuti uniti gli imperi, le città e, insomma, la vita della gente! Dove tale distinzione o non è conosciuta o, pur essendo nota, è praticata male, infatti, nessuna questione può essere risolta con criterio: e come potrebbe, visto che i buoni sono considerati alla stregua dei cattivi? Il popolo, dunque, spesso giudica una causa che prevede sanzioni pecuniarie, quando l’ammenda per il reato sia considerevole, e soprattutto giudica coloro che hanno ricoperto cariche importanti. È il solo a deliberare sulle cause capitali. Riguardo a quest’uso, avviene presso di loro una cosa degna di lode e di menzione. A coloro che vengono giudicati in una causa capitale, infatti, appena vengono condannati, il costume vigente presso di loro concede la facoltà di allontanarsi apertamente se resta anche una sola tribù, tra quelle che emanano il giudizio, a non aver ancora votato, condannandosi all’esilio volontario. Gli esuli sono al sicuro nelle città di Napoli, Preneste e Tivoli, e nelle altre con le quali hanno stretto patti giurati. Per di più, il popolo assegna le cariche a chi n’è degno: questa, in un ordinamento politico è la più bella ricompensa per la rettitudine di un uomo! Il popolo esercita la sua autorità anche sull’approvazione delle leggi e il dato più notevole è che sia esso a decidere della pace e della guerra. Per giunta, riguardo a un’alleanza, a un trattato di pace e alla stipula di patti, è il popolo a ratificare e a rendere operante o meno ciascuno di questi atti. Così, ancora, da ciò si potrebbe a buon diritto concludere che il popolo romano detenga un ruolo importantissimo nel sistema politico e che questo sia a tutti gli effetti democratico”.

Scena di lettura del testamento davanti al magistrato. Bassorilievo, marmo, I sec. a.C. da un sarcofago.

L’analisi dell’ordinamento romano operata dallo storico greco coincide con il momento di massima efficienza della res publica, che, uscita poi vincitrice dalla durissima prova delle guerre contro Cartagine, non aveva trovato ostacoli degni di nota alla sua espansione nel bacino orientale del Mediterraneo. Questo stato di cose non solo indusse Polibio a tentare di convincere i propri connazionali a cedere di buon grado alla nuova potenza, ma lo spinse anche ad approfondire lo studio delle istituzioni e delle usanze romane, allo scopo di mettere in luce quei caratteri che, secondo lui, dopo aver facilitato la rapida ascesa dell’Urbe, avrebbero anche garantito la solidità e la lunga durata (non l’eternità e l’immutabilità) della sua egemonia. Questo tipo di indagine non era nuovo presso i Greci: l’esempio più antico e autorevole si trova infatti in Erodoto (Hdt. III 80-83), in un celebre passo nel quale Dario e i suoi compagni, Otane e Megabizo, stroncata la congiura dei Magi, discutono fra loro su quale sia la migliore forma di governo (λόγος τριπολιτικός). Tale analisi, poi ripresa in forma molto più estesa e approfondita nei vasti sistemi filosofici di Platone e di Aristotele, aveva finito con giungere a una schematizzazione teorica, fondata su una duplice tripartizione, che valutava gli aspetti positivi e negativi di ciascun ordinamento statale: monarchia e tirannide, aristocrazia e oligarchia, democrazia e oclocrazia, evidenziandone la dinamica e le cause di mutamento e degenerazione. Dopo aver constatato, attraverso la considerazione dei fatti storici, che ciascuna di questi regimi contenesse in sé, per natura, i germi del proprio cambiamento e della propria distruzione, si era approdati alla convinzione che la costituzione migliore fosse quella mista, che riuniva in sé le caratteristiche più valide delle tre forme positive. Fino a Polibio, il modello ideale era stato identificato nella costituzione degli Spartani stabilita da Licurgo, fondata sull’interazione del potere dei due re (δυαρχία), della γερουσία (consiglio degli anziani) e degli ἔφοροι (guardiani del popolo), che controllavano l’operato dei re. Polibio segue questa stessa linea di ricerca, senza pretesa di originalità, ma affermando di voler chiarire, verificare e completare le conclusioni a cui erano giunti tutti i suoi predecessori con il concreto appoggio della sua diretta esperienza. Infatti, avendo vissuto in un periodo di grandi e rapidi mutamenti politici, la compatta solidità con cui i Romani avevano reagito a momenti estremamente difficili della loro storia, come la sconfitta del Trasimeno o quella, ancor più disastrosa, di Canne, lo aveva convinto a vedere nell’ordinamento quiritario un modello perfetto di costituzione mista, pur ammettendo che anch’essa avrebbe potuto modificarsi nel tempo, essendo soggetta – come ogni fatto umano – all’eterna legge del divenire.

Le osservazioni dello storico megalopolitano sull’assetto politico dei Romani suscitano nel lettore l’impressione che l’autore provasse un’incondizionata ammirazione per questa forma istituzionale, che sembra avere, ai suoi occhi, soltanto caratteristiche positive. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che egli ebbe modo di fare le sue valutazioni in un periodo in cui il governo della res publica aveva raggiunto il massimo grado di funzionalità, mentre le questioni che ne avrebbero in seguito determinato la decadenza erano ancora abbastanza lontane e indefinite. Alla mente di Polibio, tesa a una visione universale del divenire storico, le vicende di Roma apparivano del tutto diverse da quelle di altri popoli e civiltà; nessun’altra delle nazioni di cui egli aveva seguito la parabola, dapprima in ascesa e poi sempre più declinante verso l’inevitabile decadenza, aveva avuto la forza di coesione, la disciplina, le capacità di reazione dei Romani, né tantomeno aveva avuto le qualità necessarie per attirare nella propria orbita le altre potenze del mondo antico. Queste peculiarità meritavano un’indagine più approfondita sia per soddisfare l’interesse dello storico, posto per la prima volta di fronte a una realtà nuova, sia per l’utilità dei suoi lettori, fine ultimo del suo lavoro.

Un console (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙) in tenuta da campagna, con il suo seguito di scribae e lictores. Illustrazione di A. McBride.

Fedele alla concretezza che permea tutta l’opera, Polibio evita considerazioni di carattere puramente teorico e ideologico, calandosi nella realtà dei fatti. In quest’ottica, lo statuto misto di Roma viene presentato come un solido e ben connesso organismo, le cui parti interagiscono attivamente, grazie alle possibilità di intervento e di veto di cui dispongono, pur nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a ciascuna, in un sistema di complementarietà saldamente equilibrata. Anziché disquisire in maniera astratta sulle possibilità, sulle caratteristiche e sugli effetti delle varie organizzazioni statali (come, per esempio, aveva fatto Erodoto), o di dar vita all’utopia dello “Stato ideale”, lasciandosi vincere dal fascino della speculazione filosofica, Polibio si cala nel cuore di una realtà empirica senza idealizzarla, presentandola nei suoi meccanismi e nei suoi obiettivi utilitaristici.

Condizione irrinunciabile perché ciascuna delle tre componenti, minuziosamente analizzate nei poteri e nei compiti specifici, possa funzionare nel migliore dei modi in collaborazione con le altre è l’esistenza di un chiaro fine comune, che implichi per tutte uguali responsabilità e uguali vantaggi. Poiché la validità di questi principi si può saggiare soprattutto nelle situazioni più difficili, le guerre puniche costituirono, agli occhi dello storico, un eccellente banco di prova per dimostrare la tenuta dell’ordinamento romano, derivata dalla volontà di tutte le sue componenti di affrontare ogni sacrificio per la sopravvivenza di un organismo in cui sia la collettività sia i singoli cittadini si identificavano con egual convinzione.

Paradossalmente, per un autore come Polibio, deciso a rifiutare con assoluta coerenza qualsiasi forma di teorizzazione distaccata dalla realtà storica, l’utopia dello “Stato perfetto” sembra incarnarsi proprio nel Senatus popolusque Romanus. Forse, finché lo storico visse (scomparve nel 124 o nel 118 a.C.), la stabilità delle istituzioni fu tale da alimentare in lui la certezza di una lunga durata nel tempo; ma già nel 129, la morte violenta e misteriosa del suo fraterno sodale, Publio Cornelio Scipione Emiliano, preannunciava i sintomi di una crisi non solo istituzionale, ma anche politica e morale, che avrebbe corroso dall’interno quell’ordinamento che, fino ad allora, aveva resistito con granitica compattezza a ogni attacco esterno, anche quando, dopo Canne, i suoi cittadini avevano gridato per le strade: Hannibal ad portas!

Un pensiero su “L’eccezionalità della “res publica” romana (Polyb. VI 11, 11-13; 12-14)

Annotazioni e osservazioni dei lettori

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