Le cohortes vigilum: la piaga degli incendi nell’antica Roma

Gli incendi a Roma erano fenomeni assai frequenti e costituivano un serissimo problema. All’interno delle abitazioni il fuoco era utilizzato per moltissimi scopi: per cucinare, per riscaldare, per illuminare. Era perciò sufficiente anche una minima negligenza, una lieve distrazione, perché una delle tante fiamme libere investisse le strutture lignee dei tetti, dei solai e dei tramezzi, causando un principio d’incendio. A partire dai secoli finali del periodo repubblicano, la popolazione residente nell’Urbe era aumentata in modo impressionante ed esponenziale, e molti speculatori avevano approfittato della situazione, costruendo strutture precarie, spesso senza un distanziamento sufficiente tra un edificio e l’altro. Di conseguenza, le condizioni di sicurezza all’interno dei quartieri residenziali erano spesso pessime (Vitr. De arch. II 8, 20; 9, 16; Juv. III 197-222).

Nella costruzione degli stessi monumenti pubblici, le precauzioni anti-incendio si limitavano a evitare contatti troppo ravvicinati con i caseggiati circostanti. In età repubblicana la prevenzione e l’intervento contro questi disastri erano appannaggio dei tresviri nocturni (cfr. Liv. XXXIX 14, 10), in seguito affiancati a dei funzionari ausiliari, i quinqueviri cis Tiberim: gli uni e gli altri disponevano di squadre di servi pubblici; è noto anche che alcuni privati mettessero a disposizione della cittadinanza i propri schiavi, gratuitamente o a pagamento, come nel caso di Marco Egnazio Rufo, uno dei dissidenti di Augusto, che nel 26 a.C., durante la sua edilità, aveva riscosso non poca popolarità grazie alla tempestività con cui soccorse i concittadini colpiti da un incendio (Vell. II 91, 2; DCass. LIII 24, 4-6). Uno dei quartieri più popolosi di Roma, in cui gli speculatori spadroneggiavano, era certamente la Suburra: era altresì tristemente noto per la frequenza degli incendi. Così, nella realizzazione del suo Foro, Ottaviano Augusto fece innalzare un alto muro di peperino e pietra gabina allo scopo di schermare il nuovo complesso dal quartiere retrostante.

Città romana (dettaglio). Rilievo, marmo, c. II sec. da Avezzano. Celano, Castello Piccolomini. Collezione Torlonia di Antichità del Fucino.

Il princeps affrontò il problema da più punti di vista: Cassio Dione riferisce che nel 22 a.C. Augusto «affidò l’estinzione degli incendi agli edili curuli, assegnando loro come aiutanti seicento servi» (LIV 24, 6, τοῖς δ’ ἀγορανόμοις τοῖς κουρουλίοις τὴν τῶν ἐμπιμπραμένων κατάσβεσιν ἐνεχείρισεν, ἑξακοσίους σφίσι βοηθοὺς δούλους δούς); nell’anno 7 a.C. l’imperatore divise la città e il suo suburbio in 14 regiones (δεκατέσσαρα μέρη) e 265 vici. Alla supervisione di ciascuna regio (quartiere) era preposto un magistrato tramite sorteggio, mentre a ciascun vicus quattro magistri, eletti ogni anno dagli abitanti della circoscrizione (cfr. Suet. Aug. 30, 1).

Mappa delle XIV regiones dell’Urbe. Opera di ColdEel

Al 6 d.C. risale l’istituzione ufficiale del corpo paramilitare dei vigiles, costituito da sette cohortes da 1000 uomini ciascuna, e posto sotto la guida di un praefectus vigilum di rango equestre. Ecco la testimonianza in merito di Cassio Dione: «In questo periodo, quando molte zone della città andarono distrutte a causa di un incendio, Augusto coscrisse dei liberti, ripartendoli in sette divisioni con il compito di soccorritori, ai quali prepose un cavaliere come comandante, con l’intenzione di sciogliere questa formazione nel giro di breve tempo. Tuttavia, non fece così, poiché, essendosi reso conto con l’esperienza che il loro intervento era quanto mai utile e necessario, li trattenne. Questi vigiles esistono ancora oggi come una specie di corpo scelto, ma non sono più reclutati soltanto tra i liberti, ma anche da altre classi sociali; essi dispongono di acquartieramenti in città e ricevono una paga dal Tesoro» (LV 26, 4-5, ἐπειδή τε ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ πολλὰ τῆς πόλεως πυρὶ διεφθάρη, ἄνδρας τε ἐξελευθέρους ἑπταχῇ πρὸς τὰς ἐπικουρίας αὐτῆς κατελέξατο, καὶ ἄρχοντα ἱππέα αὐτοῖς προσέταξεν, ὡς καὶ δι’ ὀλίγου σφᾶς διαλύσων. οὐ μέντοι καὶ ἐποίησε τοῦτο· καταμαθὼν γὰρ ἐκ τῆς πείρας καὶ χρησιμωτάτην καὶ ἀναγκαιοτάτην τὴν παρ’ αὐτῶν βοήθειαν οὖσαν ἐτήρησεν αὐτούς. καὶ εἰσὶ καὶ νῦν οἱ νυκτοφύλακες οὗτοι ἴδιόν τινα τρόπον οὐκ ἐκ τῶν ἀπελευθέρων ἔτι μόνον ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων στρατευόμενοι, καὶ τείχη τε ἐν τῇ πόλει ἔχουσι καὶ μισθὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φέρουσιν). La stessa fonte riporta che il princeps «per il mantenimento dei praefecti vigilum introdusse una tassa (vicesima libertatis) del 2% sulla vendita degli schiavi» (LV 31, 4, ἐς τὴν τῶν νυκτοφυλάκων τροφήν, τό τε τέλος τὸ τῆς πεντηκοστῆς ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδραπόδων πράσει ἐσήγαγε). A conferma del numero esatto delle divisioni in cui erano ripartiti i vigiles sono pervenuti alcuni documenti epigrafici, come l’iscrizione onorifica ostiense (ILS 2154) apposta su una base di statua, risalente al 162, e dedicata a Marco Aurelio dalle cohortes VII vig(ilum); o ancora una tabula marmorea frammentaria (ILS 2178), datata l’11 aprile del 212 e dedicata pro salute et incolumitate dal praefectus vigilum Cerellio Apollinare e dagli uomini delle 7 coorti a Caracalla e a sua madre Giulia Domna.

Iscrizione onorifica (ILS 2154) per M. Aurelio Antonino con dedica da parte delle cohortes VII vigilum. Base di statua, marmo, 162. Ostia, Caserma dei Vigili.

La competenza specifica dei vigiles (νυκτοφύλακες) era, dunque, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi, ma è noto che si occupassero anche dei servizi notturni di ronda e svolgessero compiti di polizia. Ciascuna coorte era posta al controllo di due delle quattordici circoscrizioni in cui era suddivisa l’Urbe; i vigiles erano perciò dislocati in una caserma principale, detta statio o castra (CIL XIV 4381 = ILS 2155; CIL XIV 4387), posta in una regio, e in un distaccamento (excubitorium) in quella vicina (CIL VI 3010 = ILS 2174), in modo da garantire in tutta la città la massima tempestività di intervento. A testimonianza di ciò soccorrono anche le rovine delle caserme rinvenute sia in Roma sia a Ostia.

Il loro comandante non era un magistrato, ma disponeva di notevoli poteri di coercitio, che nel corso del tempo si accrebbero: rientravano nelle sue prerogative la lotta contro gli incendi dolosi o appiccati per negligenza, i danneggiamenti, i furti e le questioni inerenti la proprietà privata e l’impiego delle acque (Dig. I 15, 3; Cassiod. Var. VII 7; VI 8).

Due vigiles in azione durante una ronda notturna. Illustrazione di Ángel García Pinto.

All’interno delle cohortes gli uomini erano inquadrati per mansione e specializzazione: c’erano i siphonari, addetti all’azionamento delle pompe per lo spegnimento dei fuochi; gli aquarii, che si occupavano dell’approvvigionamento idrico in città; i carcerarii, che sorvegliavano a turno le prigioni; gli horrearii, che custodivano i magazzini pubblici; i balnearii, che assicuravano l’ordine pubblico negli stabilimenti termali. Ogni divisione disponeva, inoltre, di quattro medici, addetti alle cure e al primo soccorso degli uomini infortunati.

Per spegnere gli incendi, i vigiles erano equipaggiati in primo luogo con tubi e pompe. I tubi venivano collegati alla fontana più vicina, in modo da portare l’acqua alle pompe che, azionate da cinque o da sei uomini, potevano emettere getti d’acqua ad altissima pressione, come è stato possibile verificare ricostruendo il meccanismo in base alla descrizione di Vitruvio e ad alcuni esemplari rinvenuti a Roma e a Pompei (Heron. Pneum. I 28; cfr. Vitr. De arch. VII 4). I vigiles facevano ricorso anche a mezzi più semplici, come i secchi per attingere l’acqua e i centones, grandi coperte bagnate usate per soffocare le fiamme. È testimoniato anche l’utilizzo, in casi particolari, di sabbia e aceto. Erano, infine, dotati di scale, corde e attrezzi per demolire muri e abbattere porte (cfr. Petron. Sat. 78, 7; Plin. Ep. X 33, 2; Dig. XXXIII 7, 12, 18).

Siphona. Ricostruzione moderna di una pompa ad acqua romana. Madrid, Museo Arqueologico Nacional.

Le fonti letterarie antiche testimoniano la preoccupazione costante dei cittadini e delle autorità civili per il rischio degli incendi e ne ricordano alcuni degli esiti particolarmente catastrofici o che interessarono edifici sacri o pubblici del centro monumentale (Tac. Ann. IV 64; VI 45; XV 38-41; DCass. LVIII 26, 5; LXII 16). È possibile, dunque, redigere una sorta di “lista” di queste sciagure. In epoca imperiale, Tacito ricorda un incendio che distrusse buona parte del quartiere sul Celio nel 27 d.C. (Tac. Ann. IV 64; Suet. Tib. 48), mentre nove anni più tardi, nel 36, fu la volta del Circo Massimo e dell’Aventino (Tac. VI 45, 1; cfr. DCass. LVIII 26, 5; Suet. Tib. 48; Inscr. It. XIII 1, 5). Allora Tiberio nominò una commissione per la valutazione dei danni e fece versare una cospicua indennità (HS 100.000.000!) a tutti coloro che ne erano stati colpiti.

Pietra tombale di Q. Giulio Galato, vessillifero della cohors VI vigilum, con immagine e iscrizione (ILS 2169). Stele, pietra tiburtina, c. 71-130, dalla vigna Maccarani, presso Porta S. Paolo. Città del Vaticano, Musei Vaticani

Il celeberrimo incendio scoppiato nell’estate del 64, sotto Nerone, ebbe proporzioni spaventose (Tac. Ann. XV 38-45; cfr. Suet. Ner. 38-39; DCass. LXII 16-18; CIL VI 826; 30837; Hier. An. 64; Oros. VII 7, 4-6): dei quattordici quartieri romani solo quattro rimasero indenni; altre quattro regiones, forse perché le più centrali, furono distrutte e le altre sei rimasero pesantemente danneggiate. Per avere un’idea solo parziale dell’estensione dell’area andata in cenere si può considerare che a nord raggiungesse certamente il Quirinale, a ovest avesse superato il Tevere in direzione del Vaticano e a sud avesse toccato l’Aventino. Pochi anni dopo, nel 69, durante le lotte per la successione ai vertici dello Stato, andò in fiamme il Campidoglio con il tempio di Giove Ottimo Massimo (Tac. Hist. I 2; III 72; Suet. Dom. 1, 2; Vit. 15; DCass. LIV 17, 3; Aurel. Vict. Caes. 8, 5; Hier. ab Abr. 2285; Oros. VII 8, 7). Di nuovo nell’80, sotto il principato di Tito, un nuovo incendio colpì lo stesso colle, propagandosi fino al Campo Marzio (DCass. LXVI 24; Suet. Dom. 5, 1; 7; 20; Tit. 8, 3; Hier. ab Abr. 2096; Oros. VII 9, 14). Nel 104 andarono in fiamme le strutture rimanenti della Domus Aurea (Hier. ab Abr. 2120; Oros. VII 12, 4). Nel 191, sotto il principato di Commodo, furono colpiti dalle fiamme il Tempio di Vesta nel Foro e «gran parte della città» (Hier. ab Abr. 2208; Oros. VII 16, 3; DCass. LXXIII 24; Herod. I 14, 2-6). Al 23 agosto del 217 risalgono i danni da incendio riportati dall’Anfiteatro Flavio, in occasione dei Ludi di Vulcano: l’incidente fu inserito in una lista di prodigi che preannunciarono la caduta dell’usurpatore Macrino, culminati proprio in un fulmine che colpì la sezione superiore dell’edificio (DCass. LXXIX 25, 2-5; cfr. Chron. Min. 354; SHA Elag. 17, 8). Nel 283 fu la volta del teatro di Pompeo, finito in cenere a causa di un incidente con una macchina scenica (SHA Carin. 19; Chron. Min. 354). Infine, si può ricordare l’incendio che colpì il 19 aprile del 363, sotto l’imperatore Giuliano, il tempio di Apollo Palatino, propagatosi nelle vicinanze (Amm. Mar. XXIII 3, 3).

***

Bibliografia:

AURORA FERNÁNDEZ R., El cuerpo de vigiles, RGDR 2 (2004), 1-38.

BAILLIE REYNOLDS P., The Vigils of Imperial Rome, Chicago 1996.

BARRETT A.A., Rome is Burning: Nero and the Fire that Ended a Dynasty, Princeton 2020 [].

BIRLEY E., Septimius Severus and the Roman Army, EpSt 8 (1969), 63-82.

BUSH A.W., Militia in Urbe. The Military Presence in Rome, in DE BLOIS L., LO CASCIO E. (eds.), The Impact of the Roman Army (200 B.C.-A.D. 476): Economic, Social, Political, Religious and Cultural, Leiden-Boston 2007, 315-341 [].

BUSCH A.W., Instruments of Vigiles, in The Encyclopedia of the Roman Army, ACS 2015, 492-556.

CAPPONI S., MENGOZZI B., I vigiles dei Cesari: l’organizzazione dell’antincendio nell’antica Roma, Roma 1993.

CASCIONE C., Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore, Napoli 1999.

DAUGHERTY G.N., The Cohortes Vigilum and the Great Fire of 64 AD, CJ 87 (1992), 229-240 [].

DEMOUGIN S., LORIOT X., Les détachements du vigile M. Aurelius Mucianus, in PACI G.F. (ed.), Contributi all’epigrafia d’età augustea, Actes de la XIII ͤ Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, Macerata, 9-11 settembre 2005, Tivoli 2007, 315-329.

DESMOND M., Fires in Rome: the Ancient City as a Fire Régime, PhD thesis, University of Dublin 2019 [].

FAORO D., Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell’Alto Impero Romano, Firenze 2011.

GOODMAN P.J., In omnibus regionibus? The Fourteen Regions and the City of Rome, PBSR 88 (2020), 119-150 [].

GRAY-FOW, M.J.G. Why the Christians? Nero and the Great Fire, Latomus 57 (1998), 595-616.

GUILHEMBET J.-P., La densité des domus et des insulae dans les XIV Régions de  Rome selon les Régionnaires : Représentations cartographiques, MEFRA 108 (1996), 7-26.

LANCASTER L.C., Reconstructing the Restorations of the Colosseum after the Fire of 217 AD, JRA 11 (1998), 46-74.

NEWBOLD R.F., Some Social and Economic Consequences of the AD 64 Fire at Rome, Latomus 33 (1974), 858-869.

NG M., Cohortes of Vigiles, in The Encyclopedia of the Roman Army, ACS 2015, 122-276.

RAINBIRD J.S., The Vigiles of Rome, PhD thesis, Durham University 1976 []

RAINBIRD J.S., The Fire Stations of Imperial Rome, PBSR 54 (1986), 147-169 [].

RAMIERI A.M., I vigili del fuoco nella Roma antica, Roma 1990.

RICCI C., Il principe in villa: residenze imperiali in Italia e servizi di sicurezza, CCGG 15 (2004), 321-324.

ROBINSON O.F., Fire Prevention at Rome, RIDA 24 (1977), 377-388.

ROBINSON O.F., Ancient Rome: City Planning and Administration, London 1992, 105-110.

RUCINSKI S., Le rôle du préfet des vigiles dans le maintien de l’ordre public dans la Rome impériale, Eos 90 (2003), 261-274 [].

SABLAYROLLES R., Libertinus miles. Les cohortes de vigiles, Rome 1996 [].

WALSH J.J., The Great Fire of Rome: Life and Death in the Ancient City, Baltimore 2019.

ZEVI F., Ostia. Caserma dei vigili. Scavo sotto il mosaico del vano antistante il Cesareo, NSC suppl. 1 (1980), 7-41.

Il diritto di famiglia in età repubblicana: la 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘴 e l’istituto dell’adozione

In due passi dell’Heautontimorumenos – il dialogo tra Menedemo e Cremete a proposito del modello educativo adatto a crescere i figli (vv. 53-168) e le esternazioni di Clitifonte contro l’eccessiva severità dei padri (vv. 213-229) – ricorre un tema centrale in tutta l’opera di Terenzio: il contrasto generazionale tra genitori troppo severi e autoritari, da una parte, e figli che vorrebbero invece godere di un maggior grado di libertà e di autodeterminazione, dall’altra. Pur ambientando i propri drammi nel mondo greco, Terenzio si richiama, in scene di questo tipo, al diritto familiare vigente nella Roma del suo tempo. E per meglio comprendere le dinamiche descritte dal poeta, occorre perciò capire quanto fosse ampia l’autorità del capofamiglia romano nei confronti non solo dei propri figli, ma anche di tutti gli altri membri della familia.

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Cod. Vat. lat. 3868, P. Terenti Afri Comoediae VI (sec. IX), f. 46v. Dialogo fra Menedèmo e Cremete.

La familia, che insieme alla gens costituiva, fin dai tempi più remoti, uno dei pilastri su cui si fondava l’organizzazione sociale di Roma antica, era il nucleo più piccolo, che comprendeva tutti coloro che erano soggetti all’autorità del maschio più anziano (il pater familias), vale a dire la moglie, i figli, i nipoti, le nuore, i beni materiali (terre, animali, case, ecc.) e i servi, che, almeno nei primi secoli dell’Urbe, erano ancora poco numerosi. Lo status familiae era infatti la condizione giuridica propria dei membri di una medesima unità familiare (familia proprio iure) costituita intorno al suo capo.

 Mentre le gentes esprimevano complessivamente l’originaria classe dirigente, le familiae costituivano la base della società stessa. Il termine latino familia derivava probabilmente dall’osco faama, che indicava in un primo tempo l’insieme di tutti i servi o famuli, che costituivano il patrimonio; in seguito, però, il significato della parola si condensò come definizione di gruppo familiare, ovvero l’insieme di tutte le persone residenti nella domus. Ecco allora la presenza di differenze ben marcate tra l’organizzazione familiare in tutte le sue forme e la gens: la familia aveva un capostipite reale, mentre quello dei gentiles era spesso mitico-divino; la parentela familiare, a differenza di quella gentilizia, era stabilita per gradi; il carattere della familia era essenzialmente potestativo, mentre quello della gens era comunitario e solidaristico. Siccome, poi, la familia era considerata un istituto sacro, di essa facevano parte anche i Lares, cioè i numi tutelari della casa, e i Penates, demoni protettori della dispensa e di tutti i membri del gruppo; i riti religiosi erano gestiti e officiati dal pater e riguardavano unicamente gli antenati, mentre il culto gentilizio celebrava non solo gli avi comuni, ma anche le divinità. Quanto al sistema onomastico, il nomen gentilicium preceduto da un praenomen identificava l’appartenenza dell’individuo a una gens, mentre una familia era ben distinta dalle altre dal cognomen portato ed ereditato dai suoi membri.

Lari e scena di sacrificio (dettaglio). Affresco, ante 79 d.C. da un lararium, Pompei (VII.6.38). Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Insomma, la familia romana era un’organizzazione di natura patriarcale e verticistica, fondata sul dominio della componente maschile e sull’autorità del capofamiglia, che deteneva nei confronti dei suoi sottoposti una serie di poteri pari a quella di un re. In buona sostanza, solo il pater familias poteva dirsi pienamente un civis Romanus optimo iure, dal momento che non era sottoposto giuridicamente ad alcun altro cittadino libero. In altre parole, il pater era sui iuris (“di proprio diritto”), mentre alieni iuris (“di diritto altrui”) erano i suoi subordinati. Il giurista di epoca severiana (II-III secolo d.C.) Ulpiano riassumeva questa condizione nel modo seguente: Familiam proprio iure dicimus plures personas quae sunt sub unius potestate aut natura («Definiamo “famiglia di diritto proprio” quelle persone che sono soggette per potere o natura a un individuo solo», D. L 16, 195, 2).

L’estensione del potere paterno sui discendenti (maschi e femmine, naturali o adottati) era originariamente illimitata ed è probabile che tale intensità, unitamente a determinate caratteristiche peculiari della familia di età arcaica, dipendesse dalla primordiale inesistenza di un potere statuale: il gruppo familiare, agli albori dell’Urbe, avrebbe tenuto le veci di un potere più ampio, costituendo una struttura di carattere sovrano caratterizzata da una rigida disciplina nei riguardi dei sottoposti al capo.

Una madre che allatta il figlio alla presenza del padre (dettaglio). Rilievo, marmo, 150 d.C. dal sarcofago di M. Cornelio Stazio. Paris, Musée du Louvre.

Il potere del padre sui figli era definito patria potestas e costituiva un potere che, per forza e contenuto, era proprio ed esclusivo del popolo romano, come attesta il giurista Gaio: Fere enim nulli alii sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem qualem nos habemus («Non esiste infatti quasi nessun popolo che conceda una potestas sui figli quale è la nostra», Gai. Inst. I 55). La portata di tale autorità cominciava a manifestarsi sin dal momento in cui il filius familias veniva alla luce. Il primo potere che il pater poteva esercitare sul neonato era quello di decidere autonomamente e insindacabilmente se accettarlo come figlio o rifiutarlo ed esporlo (ius exponendi), vale a dire abbandonarlo al proprio destino. Questo potere veniva sancito da un rituale: quando la donna che aveva assistito al parto (parente, serva o levatrice professionista) aveva terminato di lavare il bambino, doveva mostrarlo al capofamiglia e deporlo a terra ai suoi piedi; il padre poteva accettare o rifiutare il neonato, sollevandolo tra le proprie braccia oppure lasciandolo dov’era stato deposto (tollere o suscipere liberos), senza dare spiegazioni a nessuno.

Nel primo caso, il gesto del capofamiglia equivaleva a un tacito riconoscimento del natus come proprio figlio e l’assunzione di ogni responsabilità sulla creatura: la levatrice doveva, quindi, innalzare immediatamente una preghiera alla dea Levana, il nume che presiedeva all’atto di sollevare il bambino e che sanzionava la sua aggregazione nel gruppo familiare. Decorso un periodo di otto giorni per le femmine e di nove per i maschi, nella casa si celebrava il dies lustricus, nel quale il neonato veniva liberato da tutte le impurità derivate dalla gestazione e dal parto e in quel giorno il pater familias conferiva al figlio il praenomen. Quando si trattava di una bambina, la cerimonia era diversa: se il pater intendeva accoglierla come filia, ordinava semplicemente che fosse allattata (alerei ubere).

Un padre che solleva il figlioletto in braccio (dettaglio). Rilievo, marmo, 150 d.C. dal sarcofago di M. Cornelio Stazio. Paris, Musée du Louvre

Nel secondo caso, invece, con una sconcertante e crudele procedura, i piccoli rifiutati venivano esposti in un luogo pubblico, dove morivano di fame e di freddo, quando non erano divorati da animali randagi, a meno che un passante, mosso da tenerezza e compassione, li raccogliesse e riuscisse a salvarli in tempo (Dion. II 152).

Questa sorta di infanticidio legalizzato aveva forse anche la funzione di controllo delle nascite, al fine di ridurre il numero dei possibili destinatari del patrimonio familiare, o forse aveva anche l’obiettivo di estromettere dal novero dei beneficiari in particolare le figlie femmine. Questa pratica non fu sostanzialmente combattuta a livello di regolamentazione giuridica e, del resto, spesso si trattava di abbandono di figli naturali, di frequente operato dalle madri stesse. L’infante esposto, se sano, era solitamente accolto in un altro contesto familiare, dove veniva allevato o come servus, entrando a pieno titolo nel patrimonium del nuovo gruppo, oppure come un cittadino libero, rimanendo formalmente soggetto alla patria potestas del genitore che lo aveva abbandonato (Dig. XL 4, 29).

Sui figli accolti nella familia il padre esercitava un potere così esteso che è difficile enumerarne tutti gli aspetti, ma a riprova del carattere totalizzante della sua potestas erano ben note e riconosciute alcune facoltà significative. Spettava al pater di scegliere il coniuge ai propri discendenti. Indipendentemente dalla loro età, egli esercitava su di loro un potere disciplinare fortissimo, al punto da metterli a morte cum iusta causa. Questa facoltà, riconosciuta come ius vitae ac necis o vitae necisque potestas, era impugnata di regola sui figli maschi, qualora si fossero resi colpevoli di crimini contro la civitas, più in particolare se avessero commesso proditio o perduellio, vale a dire se avessero attentato alle istituzioni (Dion. II 26, 4; Pap. IV 8, 1 = FIRA II 555). Benché questi reati fossero considerati veri e propri crimina, di pertinenza della res publica, quando erano stati commessi da un filius familias, la civitas si ritraeva di fronte al potere paterno. Sulle figlie femmine, invece, lo ius vitae ac necis si esercitava, di norma, nel caso in cui le ragazze avessero perduto la propria pudicitia, ovvero qualora si fossero macchiate di stuprum, un comportamento illecito che nulla aveva a che fare con il reato oggi così definito: stuprum, infatti, a Roma, era qualunque rapporto sessuale intrattenuto da una donna onesta (cioè di condizione libera) al di fuori del matrimonio o del concubinato.

Ragazza che gioca agli astragali. Marmo, 130-150 d.C., Berlin, Antikenmuseum.

Come per l’esposizione, al capofamiglia era riconosciuta piena facoltà di azione nel caso in cui si fosse trovato nella necessità di allontanare, in forme sempre ritualizzate, i membri più deboli del gruppo, quelli che si intendessero “cedere” a un altro gruppo, o quelli che, in qualche modo, si fossero resi invisi al gruppo di provenienza. Un ulteriore potere che il pater familias poteva esercitare sui suoi sottoposti era infatti il diritto di cederli a terzi (ius vendendi), probabilmente per ragioni economiche, ma anche per trasferire un membro del proprio gruppo a un altro di pari rango, talvolta per cementare alleanze politiche tra le familiae, in una situazione formalmente diversa dalla servitù, ma nei fatti identica a questa (causa mancipi). In epoca più arcaica, a quanto sembra, questa facoltà doveva essere esercitata più volte: la patria potestas era così forte che la vendita del figlio non era sufficiente a estinguerlo. Se dopo essere stato ceduto il figlio veniva affrancato dall’acquirente o per qualunque altra ragione usciva dalla sua potestas (per esempio, se il compratore moriva senza eredi), il pater che lo aveva venduto riacquistava la pienezza dei propri poteri sul figlio. Ma le leggi delle XII Tavole stabilirono che si pater filium ter uenum duuit, filius a patre liber esto («Se un padre avrà venduto il figlio per tre volte, il figlio sia sciolto dalla patria potestà», XII Tav. IV 2b). In altre parole, se un padre vendeva un figlio per tre volte, dopo la terza cessione il figlio usciva dalla patria potestas. Nel corso dell’età repubblicana questa norma fu impugnata per creare all’interno dei gruppi familiari nuove possibilità, soprattutto in seno alla nobilitas, per garantire una maggiore autonomia ai maschi adulti. I patres, insomma, realizzavano così tre finte vendite (mancipationes) del filius a un amico compiacente, per ottenere l’uscita del sottoposto dalla propria potestà e renderlo, a sua volta, un pater a tutti gli effetti (Gai. Inst. I 132): il relativo negozio giuridico (emancipatio) consentiva ai giovani di belle speranze e ai più intraprendenti la possibilità di avviare in proprio le loro iniziative economico-sociali, senza doverne poi rendere conto al proprio pater. Questa progressiva emancipazione dei filii in potestate sembra derivare dalla crescente mobilità sociale avutasi fra IV e II secolo a.C., durante l’epoca delle conquiste, dalla creazione di nuove colonie e dalle conseguenti necessità economiche a cui divenne indispensabile ovviare.

Giovane nobile con l’himation. Statua, bronzo, età augustea, da Rodi. New York, Metropolitan Museum of Art.

In altre circostanze, il pater poteva affidare un figlio a un altro capofamiglia (noxae deditio), qualora il sottoposto avesse commesso un illecito lesivo delle sostanze o della persona di quest’ultimo: in questo modo spettava all’offeso o ai suoi familiari comminare la punizione al colpevole, mentre il pater si esimeva da ogni responsabilità (Gai. Inst. IV 75-76; FIRA II 224; Dig. IX 4).

Ai sottoposti al pater familias, discendenti naturali o acquisiti, ma anche alla donna sulla quale il marito esercitasse quel particolare potere che nelle fonti è chiamato manus, il diritto romano riconosceva determinate facoltà: i maschi in potestate e alieni iuris potevano accedere sia a rapporti di diritto privato sia a quelli di diritto pubblico; mentre le donne alieni iuris e quelle nella manus dello sposo o del suocero potevano negoziare rapporti giuridici di natura esclusivamente privata. In ogni caso, al di là dell’età e del sesso, il referente ultimo delle loro azioni rimaneva il pater familias.

Il piccolo Gaio Cesare si aggrappa alla tunica del padre Agrippa (dettaglio). Rilievo, marmo, 9 a.C. dal fregio della processione (lato sud). Roma, Museo dell’Ara Pacis.

Bisogna, inoltre, ricordare che la famiglia rappresentava non solo un insieme di persone, ma anche il complesso dei beni che facevano capo al pater, il “signore assoluto” della domus.La sottoposizione alla patria potestas infatti comportava per i soggetti anche la dipendenza economica al padre, unico titolare e amministratore del patrimonio: era lui che stabiliva l’impiego della ricchezza e assegnava ai filii i beni di cui potevano disporre (peculium). D’altronde, la parentela civile (adgnatio) era in linea maschile e produceva effetti giuridici ai fini della successione intestata, della tutela, della curatela e persino della vendetta. L’insieme degli adgnati, dopo la morte del comune pater familias, costituiva la familia communi iure. Poteva accadere, però, che i coeredi, dopo la scomparsa del capofamiglia, continuassero a conservare indiviso il patrimonio ereditato, pur risultandone ognuno titolare in solidum: questa forma di comunione (consortium ercto non cito), sorta per ragioni di natura economico-politica, perché garantiva la possibilità ai discendenti di rimanere nella classe censitaria (census) del defunto, si sarebbe estinta sul finire del periodo repubblicano.

Secondo Ulpiano, alla familia iure proprio si apparteneva proprio perché sottoposti alla patria potestas natura aut iure, vale a dire o per “diritto naturale” oppure grazie a un atto previsto a questo scopo dal diritto. Nel primo caso (patria potestas natura), il capofamiglia acquisiva la potestà sui nuovi nati ex iustis nuptiis (“da nozze legittime”), e cioè sui figli nati dal proprio matrimonio e quelli nati dai matrimoni dei propri discendenti (ovviamente maschi); nel secondo caso, invece, (patria potestas iure), un atto rituale, sacrale e giuridico, consentiva al pater di crearsi artificialmente una figliazione, secondo una forma legalmente riconosciuta di adozione. L’adozione era “il titolo giuridico” grazie al quale un individuo estraneo entrava a far parte della familia. Secondo le fonti di II-III secolo d.C., l’adoptio comprendeva l’adrogatio e l’adozione in senso stretto.

Ragazzino avvolto nel suo mantello. Bronzetto, I secolo. Parigi, Musée du Louvre.

L’adrogatio era la forma più antica di questo negozio giuridico, si compiva solo fra persone sui iuris e consisteva in una solenne interrogazione (donde il nome, da adrogare, “richiedere”) con cui il pater familias adottante (adrogans) chiedeva a colui che doveva essere adottato (adrogatus) se accettava di entrare nel proprio gruppo familiare. Il rito si celebrava dinanzi ai comitia curiata convocati e presieduti dal pontifex maximus, cui spettava anche il compito di controllare preventivamente l’opportunità dell’atto. La necessità di questo solenne controllo, al tempo stesso politico e religioso, era dovuta al fatto che colui che veniva adottato – essendo, a sua volta, un pater familias – sottoponendosi all’adottante perdeva per sempre la posizione sui iuris ed era ammesso nel nuovo nucleo familiare come filius, portando con sé i propri sottoposti e tutto il patrimonio. Questo cambiamento di status comportava l’estinzione di una familia con i suoi sacra e, perciò, si rendeva necessario il compimento di un rituale solenne di rinuncia al culto avito (detestatio sacrorum), volta a placare i numi che da quel momento non avrebbero più goduto dei dovuti onori e sacrifici. Compiute tutte le cerimonie, il pontifex sanciva il legittimo sorgere di una nuova filiazione, estinguendo il gruppo familiare dell’adrogatus.

L’adoptio in senso stretto, tramite la quale si davano in adozione solo persone alieni iuris, con il passaggio in potestate di un filius familias da un gruppo all’altro, fu introdotta solo in età post-decemvirale, cioè dopo la redazione delle leggi delle XII Tavole. In origine, infatti, il diritto non ammetteva che la patria potestas fosse trasferita da un pater a un altro. L’istituto dell’adoptio, in pratica, fu introdotto grazie all’interpretazione giurisprudenziale, prendendo le mosse dalla riflessione sulla disposizione, secondo la quale il padre che avesse venuto un figlio per tre volte dopo la terza cessione doveva perdere la propria potestà; era, insomma, legato al negozio dell’emancipazione, in quanto occorreva estinguere la patria potestas del padre che voleva far adottare il figlio. La procedura avveniva dinanzi al praetor, dove l’adottante rivendicava l’adottando, che doveva essere presente, come suo figlio, mentre l’ex padre taceva ritirandosi. A questo punto, il magistrato, riconoscendo la validità dell’atto, pronunziava l’addictio, dichiarando l’avvenuta adozione: l’adottato perdeva immediatamente ogni contatto di agnazione e di gentilità con la familia di provenienza per entrare a pieno titolo in quella dell’adottante. Questa formula giuridica, creando un vincolo di discendenza fittizia, equiparava sotto ogni aspetto gli adottati agli eredi naturali dell’adottante; da qui si deduce come questo istituto servisse, sin dalla sua comparsa, a procurare dei discendenti a qualsiasi cittadino romano che non avesse eredi naturali, così da garantirgli la continuità del nome, dei sacra e del patrimonio.

***

Bibliografia:

B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979.

L. Capogrossi Colognesi, s.v. patria potestas (diritto romano), in EncDir 32 (1982), 242-249.

― , La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia, MEFRA 122 (2010), 147-174.

C. Fayer, La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari, Parte prima, Roma 1994.

G. Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al Principato, Torino 1995³.

P. Voci, Studi di diritto romano, II, Padova 1985.