I cittadini romani non furono sottoposti a un regolare sistema di tassazione sul patrimonio e sulla rendita personale, ma al pagamento di alcune imposte indirette che gravavano sulle merci in vendita e su quelle che transitavano nel circondario dell’Urbe. A partire dall’età regia, sulle derrate in entrata o in uscita dalla res publica fu stabilita una tassa per il transito (portorium) che variava a seconda del tipo di merce; alcuni prodotti di lusso provenienti dall’Oriente, come i tessuti ricamati in oro e le perle, erano gravati da imposte di gran lunga superiori ad altre merci. L’unico reale tributo che lo Stato romano impose in ogni epoca ai suoi cittadini, sulla base del census personale, fu la tassa per sostenere le spese belliche, «a causa della scarsità delle finanze e della frequenza delle guerre» (propter aerarii tenuitatem assiduitatemque bellorum, Cic. off. II 74). Lo storico Livio (I 42-43) informa che tale imposta sarebbe stata istituita già al tempo di re Servio Tullio, «il fondatore di ogni distinzione di classe fra i cittadini» (conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque), quando i Romani furono censiti e suddivisi in cinque classi, «non per testa, come in passato, ma a seconda della condizione finanziaria di ciascuno» (non viritim, ut ante, sed pro habitu pecuniarum), con l’intento di distribuire gli oneri della pace e della guerra tra la popolazione in maniera adeguata all’entità del «reddito» (census) di ognuno. Per esempio, i cittadini appartenenti alla seconda classe dovevano versare una somma di 100.000 assi, mentre quelli della terza 25.000; il censo minimo richiesto era comunque di 11.000 assi. Talvolta, nel caso di un’operazione bellica portata a termine con successo, i Romani potevano recuperare il loro denaro spartendosi fra loro il bottino di guerra e liquidando la propria parte tramite la vendita. Si racconta che tutti i proventi ricavati dalla conquista di Veio (396 a.C.), dopo un lungo e annoso conflitto, finirono nelle mani della popolazione romana accorsa in massa sul campo di battaglia, mentre all’aerarium entrò soltanto il ricavato dalla vendita all’asta dei prigionieri (Liv. IV 59, 11-60, 8). Il tributo bellico continuò a gravare pesantemente sui cittadini romani, divenendo talvolta perfino opprimente (Pol. I 58, 9), e, in seguito, con le costanti guerre di conquista, il conseguente ampliarsi dell’estensione dello Stato, e la necessità di aumentare l’apparato difensivo, in determinate occasioni si fece ricorso all’imposizione di tasse straordinarie.

Nel quinto anno della seconda guerra punica (214 a.C.), «poiché mancavano i marinai, i consoli, in seguito a una delibera del Senato, disposero che colui la cui propria sostanza o quella di suo padre fosse dai censori Lucio Emilio e Gaio Flaminio valutata da 50.000 a 100.000 assi, o che in seguito si fosse procurato tale patrimonio fino a 50.000 assi, stipendiasse per sei mesi un marinaio; chi poi avesse un’entrata superiore a 100.000 assi fino a 300.000, ingaggiasse tre marinai con lo stipendio di un anno; chi superava la somma di 300.000 assi fino a 1.000.000, cinque marinai; chi superava il milione, sette marinai; i senatori poi dovevano fornire otto marinai stipendiati per un anno. In virtù di questo decreto furono procurati gli equipaggi armati e riforniti dai loro padroni; essi si imbarcarono con una scorta di vettovaglie per trenta giorni. Allora per la prima volta una flotta fu equipaggiata con marinai pagati e mantenuti con il denaro di privati cittadini» (Liv. XXIV 11, 7-9).
D’altra parte, è pur vero che talvolta si verificarono dei rimborsi sulle imposte esatte, grazie ai ricavati dei bottini di guerra: fu questo il caso di Gneo Manlio Vulsone, che, trionfatore sui Galati nel 187 a.C., riportò dall’Asia ricchezze tali da porre fine all’era dei tributi di guerra (Liv. XXXIX 7, 4-5). D’altra parte, da un accurato esame della documentazione, è stato stimato che la liquidazione dei bottini e le indennità di guerra, dalla guerra annibalica alla terza macedonica, fornirono alla res publica entrate davvero considerevoli, nell’ordine di 250.000.000 di denarii. In particolare, a rendere del tutto superflua l’imposizione del tributum ai cittadini adsidui fu la grandiosità del bottino che Lucio Emilio Paolo conferì al tesoro pubblico a seguito dell’impresa macedonica (Plut. Aem. 38, 1; Plin. NH. XXXIII 56).
Prima delle conquiste di Pompeo Magno in Oriente, le tasse (tributa o vectigalia) corrisposte dalla popolazioni provinciali ammontavano complessivamente a circa 200.000.000 di sesterzi (Plut. Pomp. 45); Cesare stabilì che le tasse per la Gallia fossero pari a 40.000.000 di sesterzi (Suet. Iul. 25, 1). Il documento più importante riguardante l’esazione fiscale nelle province è la terza orazione (de frumento) dell’Actio secunda in Verrem (Cic. Verr. II 3), dove l’avvocato dell’accusa giustifica l’imposizione fiscale come victoriae praemium ac poena belli («prezzo della vittoria e punizione di guerra»). In Sicilia, il compito della riscossione della decuma dei prodotti del suolo, corrisposta dalle città dell’isola, sia foederatae sia immunes, spettava ai cosiddetti decumani. Ogni anno veniva messo all’asta l’appalto delle decumae, dinanzi al pretore, secondo la lex Hieronica, e quindi assegnato agli esattori (Cic. Verr. II 3, 12-15). I decumani, descritti da Cicerone (Cic. Verr. II 3, 76), erano persone modeste, appartenenti al livello più basso dell’ordine dei publicani.
Poiché Roma possedeva solo un ristretto numero di funzionari amministrativi, le varie funzioni pubbliche, come la logistica militare, i grandi progetti edilizi e, infine, la riscossione dei tributi in Asia e in altre province, furono assegnate a singoli cittadini. Nel caso del prelievo fiscale, i publicani, oltre a garantire alla res publica l’ammontare delle imposte determinato da un’asta tenuta davanti ai censori, spesso si permettevano di riscuotere importi supplementari per coprire i propri oneri. Con il tempo, siccome, a causa delle ingenti somme coinvolte, le franchigie non potevano più essere accollate a singoli cittadini, furono create delle societates publicanorum.
A proposito della classificazione tributaria, è noto che, fino all’epoca di Diocleziano (284-305), le imposte dirette (tributa o vectigalia) erano riscosse soltanto nelle province: l’ordinamento fiscale prevedeva l’imposizione di un tributum capitis, un’imposta sugli individui in età lavorativa dai 14 ai 60-65 anni, e la decuma, cioè la corresponsione del 10% delle rendite agricole. Le città che godevano dello ius Italicum o dell’immunitas e i singoli abitanti cui erano stati concessi privilegi personali erano esentati da tali imposte (Dig. 50, 15).
La riscossione delle imposte era motivata dalla dottrina del dominium populi Romani in solo provinciali (cfr. Gai. 2, 7) e si basava sulla dichiarazione del cittadino della propria condizione familiare e dell’ammontare del proprio patrimonio in occasione del censimento, operazione pubblica svoltasi per l’ultima volta sotto Vespasiano (69-79). In seguito, queste mansioni furono demandate ai funzionari imperiali e alle rilevazioni statistiche delle singole province e città. In epoca imperiale, il tributum era abitualmente riscosso dalle comunità locali, che disponevano di mappe catastali (come quella rinvenuta ad Arausio, l’od. Orange) per svolgere tale incombenza. Un’esenzione temporanea dall’imposta poteva essere concessa come aiuto in caso di calamità o come segno di gratitudine per i servizi resi (Tac. Ann. II 47). Quando si prevedeva che il gettito fiscale non fosse sufficiente a colmare le spese pubbliche, le autorità imperiali esigevano delle indictiones, consistenti nell’acquisto obbligatorio da parte dei cittadini di derrate alimentari o altri rifornimenti per gli eserciti e per l’apparato amministrativo: probabilmente questo accadde con una certa frequenza dal II secolo in poi.
Quanto invece alle imposte indirette, le più importanti erano quelle relative alla manomissione (vicesima libertatis, con un’incidenza del 5%), alla vendita dei servi (4%), ai lasciti testamentari (vicesima hereditatum, 5%) e ai ricavati delle aste (centesima rerum venalium, 1%; cfr. Tac. Ann. II 42, 4). Oltre a queste, esistevano anche centinaia di tasse secondarie, alcune di carattere locale, altre a livello provinciale, ma tutte a beneficio della res publica: sul possesso di asini e sulle opere di irrigazione, sulla cera d’api e sull’uso degli archivi, sui servizi di banco e sulle prestazioni delle prostitute. In realtà, le fonti letterarie non ne menzionano quasi nessuna e la maggior parte di esse è attestata solo per l’Egitto (cfr. Suet. Calig. 40). La celebre tassa (centesima venalium), rimproverata da Tito al padre Vespasiano, sull’urina, raccolta nelle latrine pubbliche per essere impiegata dai conciatori e dai tintori (fullones) per i loro processi di lavorazione, è ricordata solo grazie all’aneddoto di Svetonio (Suet. Vesp. 23, 3; cfr. DCass. LXV 14, 5).

Nei primi secoli del periodo repubblicano il tesoro della città di Roma, che era custodito nel tempio di Saturno (aerarium Saturni), era dunque formato dai proventi derivati dalle praedae belliche, dalle imposte versate dai cittadini per le spese di guerra e dagli introiti delle imposte indirette che gravavano sulle derrate in transito. A ciò si aggiungevano anche le rendite derivate dai beni demaniali, che consistevano essenzialmente in terreni agricoli (ager publicus) o da pascolo, concessi in affitto ai privati dietro corresponsione di un canone (vectigal); alla riscossione delle imposte provvedevano direttamente i funzionari cittadini.
Durante il principato di Augusto, all’antico erario repubblicano fu aggiunta una cassa, detta fiscus, a uso esclusivo del princeps, che poteva esercitare una notevole influenza sulla politica attingendo a queste risorse. In questo deposito erano raccolti i proventi della riscossione tributaria in Aegyptus e tutti gli altri redditi che in precedenza spettavano all’erario. L’erede di Cesare se ne servì per sostenere la distribuzione di terre e il vettovagliamento dei suoi soldati (RGDA 16 ss.). Il fiscus ricevette il suo ordinamento definitivo sotto Claudio. L’imperatore amministrava direttamente i fondi depositati nel fiscus e si occupava di registrare su libri contabili le somme incassate e le spese sostenute; qui, tra l’altro, confluivano anche le sostanze di coloro che erano deceduti senza lasciare eredi (bona vacantia), gli averi dei condannati (bona damnatorum) e i proventi delle multe (Tac. Ann. II 48). Spettava, inoltre, al fiscus anche la metà di quei beni che erano stati rinvenuti casualmente e non appartenevano a nessuno (bona caduca). Intorno al 6 d.C., Augusto istituì un fondo speciale, detto aerarium militare, mediante il quale provvide a corrispondere i compensi ai veterani (RGDA 17; Suet. Aug. 49, 2). La dotazione iniziale dell’erario militare fu prelevata dal patrimonio personale del principe e in seguito fu alimentata dalle imposte indirette, come la vicesima e la centesima rerum venalium.
Proprio quest’ultima imposta colpiva soprattutto il popolo, che ne richiese l’abolizione a Tiberio. Tacito (Tac. Ann. I 78) riferisce che l’imperatore rispose di non essere in grado di soddisfare una simile richiesta, perché l’erario militare era rimpinguato esclusivamente grazie a quell’entrata; il pagamento dell’imposta era quindi necessario per mantenere le forze armate a ferma ventennale.
Fu Caligola, particolarmente vicino alla plebe, ad abrogare nel 38 la centesima rerum venalium almeno in Italia (DCass. LIX 9). Al contrario, la vicesima sulle successioni e sulle donazioni, che colpiva soprattutto le classi più abbienti, fu mantenuta e Plinio il Giovane, nel suo Panegyricus dictus Traiano imperatori, la considerò la tassa più gravosa per i cittadini romani (Plin. Pan. 37-41).
Al periodo flavio risale l’istituzione di una tassa particolare, il fiscus Iudaicus, con cui si volevano colpire gli Ebrei sconfitti da Tito, obbligandoli a corrispondere ogni anno due dracme ciascuno (Jos. BJ VII 6, 6). In seguito, considerata parecchio infamante e vergognosa, l’imperatore Nerva decise di abolirla, come dimostrano alcuni sesterzi coniati nel 96/7 (RIC II 58; 82, fisci Iudaici calumnia sublata), sulla base di un preciso programma volto ad alleggerire la pressione fiscale sugli abitanti dell’Impero.
***
Bibliografia:
R. Alston, Roman Military Pay from Caesar to Diocletian, JRS 84 (1994), 113-123.
J. Bleicken, In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris, Chiron 4 (1974), 359-414.
P.A. Brunt, The “Fiscus” and Its Development, JRS 56 (1966), 75-91.
T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, I. Rome and Italy of the Republic, Baltimore 1959 (rist.).
A. Giardina, A. Schiavone (eds.), Società romana e produzione schiavistica, I-II, Bari 1981.
F. Grelle, Diritto e società nel mondo romano, Roma 2005.
F. Millar, The Fiscus in the First Two Centuries, JRS 53 (1963), 29-42.
C. Nicolet, Tributum: recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine,Bonn 1976.
W. Scheidel, S. Friesen, The Size of the Economy and the Distribution of Income in the Roman Empire, JRS 99 (2009), 61-91.
B. Shaw, Roman Taxation, in M. Grant, R. Kitzinger (eds.), Civilization of the Ancient Mediterranean: Greece and Rome, II, New York 1988, 809-827.
M.A. Speidel, Roman Army Pay Scales, in JRS 82 (1992), 87-106.
H. van Effenterre (éd.), Points de vue sur la fiscalité antique, Paris 1979.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.