ΟYΤΩΣ AΤΑΛΑIΠΩΡΟΣ ΤΟIΣ ΠΟΛΛΟIΣ H ΖHΤΗΣΙΣ ΤHΣ AΛΗΘΕIΑΣ, ΚΑI EΠI ΤA EΤΟIΜΑ ΜAΛΛΟΝ ΤΡEΠΟΝΤΑΙ. «Così poco faticosa è per i più la ricerca della verità e molti si volgono volentieri verso ciò che è più a portata di mano». (Thuc. I 20, 3)
Elagabalo, che, divenuto imperatore nel 218, si era autoproclamato figlio naturale di Caracalla, di cui aveva assunto i nomi, si era rivelato un vero fallimento: il giovane imperatore scandalizzava Roma e gli ambienti più conservatori del Senato comportandosi da bardassa anche in pubblico; avevano suscitato maggiore ripulsa e sdegno le grottesche cerimonie religiose che Elagabalo voleva imporre a tutto l’Impero, approfittando della sua posizione al vertice dello Stato per estendere a tutti i popoli l’unico culto del dio Sole di Emesa. Sua nonna, Giulia Mesa, aveva cercato invano di intercedere per lui presso il Senato e il popolo di Roma, ma il giovane, eludendo la linea seguita dall’augusta parente, si era perfino macchiato di blasfemia, prendendo in sposa una vestale (DCass. LXXIX 5, 1 ss.; Herodian. V 6, 1). Alla fine, l’anziana matrona convinse Elagabalo ad adottare come legittimo erede e a nominarlo Caesar l’altro nipote, figlio della figlia Giulia Mamea e del procuratore Gessio Marciano, Gessio Giulio Bassiano Alessiano (Herodian. V 7, 1-3; 8, 3-4; DCass. LXXIX 19, 1-4): la scusa era che una spartizione del fardello imperiale avrebbe consentito a Elagabalo di avere più tempo per dedicarsi al culto solare (SHA Alex. Sev. 1, 2; DCass. LXXVIII 30, 3).
M. Aurelio Antonino Augusto Elagabalo. Busto, marmo, inizi III sec. d.C. ca. Roma, Musei Capitolini.
Alessiano era nato ad Arca Caesarea in Phoenicia (CIL I 255; 274; Herodian. V 7, 4; Aur. Vict. Caes. 24, 1; SHA Alex. Sev. 1, 2) e a Emesa, come suo cugino, aveva esercitato la dignità di sacerdote del dio Sole (El-Gabal). L’adozione e la sua associazione al trono imperiale avvenne nel giugno del 211: Alessiano assunse il nome di Marco Aurelio Alessandro Severo (DCass. LXXIX 17-18). Elagabalo comprese in ritardo il raggiro della nonna e stava per ordinare l’esecuzione del cugino, quando Giulia Mesa e Giulia Mamea pagarono lautamente ai pretoriani l’assassinio di lui e della madre Soemia, il 13 marzo 222 (DCass. LXXIX 19-21; SHA Heliogab. 16, 5-17, 2; SHAAlex. Sev. 1, 1-3).
Giulia Mamea. Dupondio, Roma 228. Æ 10,04 g. Recto: Iulia Mamaea Augusta, busto diademato e drappeggiato dell’imperatrice, voltato a destra.
L’indomani dell’uccisione di Elagabalo, Alessiano ricevette dal Senato i titoli di Augustus, pater patriae e pontifex maximus e assunse ufficialmente il nome di Severo Alessandro, figlio del Divus Magnus Antoninus. Siccome, però, aveva solo tredici anni e un’indole insicura, egli divenne docile strumento di mamma e nonna, la cui politica congiunta consentì loro di tenere insieme Senato ed esercito e a consolidare il potere della dinastia severiana. Per assistere l’augusto figlio negli affari di Stato fu istituito un consilium, di cui si ignora l’effettiva composizione quanto al numero dei membri e alla loro estrazione sociale, ma il potere fu effettivamente esercitato dalle due donne (Herodian. VI 1, 2).
Ad Alessandro è attribuito un gran numero di riforme di tipo istituzionale, amministrativo, economico e tributario. La fonte principale di queste informazioni è la biografia dell’imperatore contenuta nell’Historia Augusta, ma è scarsamente attendibile: se non inventa, l’autore Elio Lampridio distorce e travisa le questioni in modo da rendere davvero difficile comprendere la natura o la portata di tali provvedimenti.
Giulia Mamea. Busto, marmo, III sec. d.C. Roma, Musei Capitolini.
In ogni caso, di sicuro resta che il primissimo periodo di governo di Severo Alessandro è dominato dalla figura del grande giurista Domizio Ulpiano, al quale erano stati delegati diversi incarichi pubblici in precedenza. Stimatissimo dal giovane imperatore, a questo giureconsulto spetta l’indubbio merito di aver compilato, divulgato e pubblicato opere di insigni predecessori; di lui, in particolare, restano due imponenti compilazioni: gli oltre ottanta libri sugli editti pretori e i cinquanta libri di commentarii ad Sabinum. Divenuto praefectus praetorio nel 222 per volontà di Giulia Mesa (Cod. Iust. IV 65, 4, 1), Ulpiano non ebbe però il sostegno dei militari, che lo assassinarono l’anno successivo (DCass. LXXX 1, 1-2,2; P. Oxy. 2565). In seguito, nel 226, sarebbe venuta a mancare anche Giulia Mesa, la figura più importante per la stabilità dinastica: la figlia Giulia Mamea, madre dell’imperatore, ne ereditò in parte la funzione, non certo le capacità (cfr. Herodian. V 8, 10; VI 1, 1-10; SHA Alex. Sev. 14, 7; 26, 9; 60, 2).
Nel frattempo, problemi esterni di ordine geopolitico contribuivano ad accelerare la crisi in cui da tempo allignava l’Impero romano: in Oriente, nel cuore del Regno dei Parti, negli stessi anni (224-228), la casata degli Arsacidi veniva rovesciata dalla ribellione di un feudatario iranico, Ardašīr. Costui si proclamò “Re dei Re” e, assunto il potere, diede inizio alla dinastia dei Sassanidi. Il nuovo sovrano impresse al dominio persiano un’impronta fortemente accentratrice ed espansionistica.
Ardaxšīr I. Dracma, Hamadan 224-238. AR 4,23 g. Recto: busto del sovrano voltato a destra, diademato e indossante il korymbos.
Si trattò di un cambiamento epocale: la frantumata compagine orientale si andava consolidando sotto un potere centrale forte e aggressivo. Forse, in un periodo meno caotico e convulso, il mondo romano avrebbe potuto comprendere il pericolo e correre ai ripari. Nel 230, consolidato il suo potere, Ardašīr mosse alla testa dei suoi eserciti e attaccò prima il Regno d’Armenia, quindi invase le province romane di Mesopotamia e Syria, superando la frontiera sull’Eufrate. Le autorità imperiali furono colte del tutto impreparate: ci volle quasi un anno intero per organizzare una controffensiva e recuperare i territori occupati dai Persiani.
Severo Alessandro e sua madre mossero contro il nemico nel 231 (Herodian. VI 4): una battaglia sull’Eufrate agli inizi dell’anno seguente consentì ai Romani di ricacciare i Sassanidi entro i loro confini (Herodian. VI 5-7). L’esito della spedizione orientale fu, però, piuttosto modesto: l’imperatore, in realtà, aveva trascorso gran parte della campagna nel quartiere generale di Antiochia; come generale, del resto, non fu granché apprezzato dai quadri dell’esercito, perché si era rivelato troppo giovane e indeciso, troppo debole. Ciononostante, l’intervento militare aveva riportato le province occupate sotto il controllo romano e il giovane imperatore si era potuto fregiare del titolo di Persicus Maximus.
Legionario degli eserciti di epoca severiana. Illustrazione in Mattesini (2006).
Mentre era impegnato in Oriente, Severo Alessandro fu raggiunto da notizie ancora più inquietanti dall’altro confine vulnerabile dell’Impero: gli Alamanni, i Marcomanni e i Franchi stavano rinnovando la loro pressione sulla frontiera renano-danubiana. Ancora una volta Alessandro diede prova di tentennamenti e scarsa iniziativa, ancora una volta i tempi per organizzare una spedizione furono lenti e macchinosi. La propaganda ufficiale trasmette notizie di ingenti preparativi militari, ma è possibile che i ritardi fossero in realtà volti a cercare una via d’uscita diplomatica. Tra le legioni, comunque, serpeggiava il malumore: la politica filo-senatoria perseguita anche da Giulia Mamea aveva destato non poche inquietudini presso i militari, mentre lo stesso Alessandro aveva bruciato in poco tempo l’immenso patrimonio di consenso e fiducia dell’esercito, legato a una dinastia che aveva fondato il suo potere proprio sulla fedeltà e la dedizione dei soldati. Nella crisi generale le forze armate romane si strinsero attorno a un “uomo forte”, Giulio Vero Massimino, un ufficiale di origine tracia.
Il 19 marzo 235 un ammutinamento delle legioni sul Regno, a Mogontiacum (od. Mainz), depose Severo Alessandro e innalzò alla porpora Massimino Trace. Il giovane imperatore e sua madre poco dopo furono eliminati (Herodian. VI 9, 7; SHA Alex. Sev. 59, 6).
M. Aurelio Antonino Augusto Severo Alessandro. Busto, bronzo, 222-235 d.C. Dion, Αρχαιολογικό Μουσείο.
Riferimenti bibliografici:
J. Babelon, Impératrices syriennes, Paris 1957.
C. Chad, Les dynastes d’Emèse, Beyrouth 1972.
G. Dareggi, Severo Alessandro, “Romanus Alexander”, e il complesso santuariale di Thugga, Latomus 53 (1994), 848-858.
Ca. Davenport, Iterated Consulships and the Government of Severus Alexander, ZPE 177 (2011), 281-288.
S. Dušanić, Severus Alexander as Elagabalus’s Associate, Historia 13 (1964), 487-498.
F. Grosso, Il papiro Oxy. 2565 e gli avvenimenti del 222-224, RAL 23 (1968), 205-220.
A.M. Honoré, Ulpian: Pioneer of Human Rights, Oxford 1982.
E. Kettenhofen, Die syrischen Augustae in der historischen Überlieferung, Bonn 1979.
D. Kienast, Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 2004.
E. Kosmetatou, The Public Image of Julia Mamaea. An Epigraphic and Numismatic Inquiry, Latomus 61 (2002), 398-414.
J.H. Oliver, On the Edict of Severus Alexander (P. Fayum 20), AJPh 99 (1978), 474-485.
V. Marotta, Ulpiano e l’Impero, I-II, Napoli 2000.
R. Syme, Emperors and Biography: Studies in the Historia Augusta, Oxford 1971.
In due passi dell’Heautontimorumenos – il dialogo tra Menedemo e Cremete a proposito del modello educativo adatto a crescere i figli (vv. 53-168) e le esternazioni di Clitifonte contro l’eccessiva severità dei padri (vv. 213-229) – ricorre un tema centrale in tutta l’opera di Terenzio: il contrasto generazionale tra genitori troppo severi e autoritari, da una parte, e figli che vorrebbero invece godere di un maggior grado di libertà e di autodeterminazione, dall’altra. Pur ambientando i propri drammi nel mondo greco, Terenzio si richiama, in scene di questo tipo, al diritto familiare vigente nella Roma del suo tempo. E per meglio comprendere le dinamiche descritte dal poeta, occorre perciò capire quanto fosse ampia l’autorità del capofamiglia romano nei confronti non solo dei propri figli, ma anche di tutti gli altri membri della familia.
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Cod. Vat. lat. 3868, P. Terenti Afri Comoediae VI (sec. IX), f. 46v. Dialogo fra Menedèmo e Cremete.
La familia, che insieme alla gens costituiva, fin dai tempi più remoti, uno dei pilastri su cui si fondava l’organizzazione sociale di Roma antica, era il nucleo più piccolo, che comprendeva tutti coloro che erano soggetti all’autorità del maschio più anziano (il pater familias), vale a dire la moglie, i figli, i nipoti, le nuore, i beni materiali (terre, animali, case, ecc.) e i servi, che, almeno nei primi secoli dell’Urbe, erano ancora poco numerosi. Lo status familiae era infatti la condizione giuridica propria dei membri di una medesima unità familiare (familia proprio iure) costituita intorno al suo capo.
Mentre le gentes esprimevano complessivamente l’originaria classe dirigente, le familiae costituivano la base della società stessa. Il termine latino familia derivava probabilmente dall’osco faama, che indicava in un primo tempo l’insieme di tutti i servi o famuli, che costituivano il patrimonio; in seguito, però, il significato della parola si condensò come definizione di gruppo familiare, ovvero l’insieme di tutte le persone residenti nella domus. Ecco allora la presenza di differenze ben marcate tra l’organizzazione familiare in tutte le sue forme e la gens: la familia aveva un capostipite reale, mentre quello dei gentiles era spesso mitico-divino; la parentela familiare, a differenza di quella gentilizia, era stabilita per gradi; il carattere della familia era essenzialmente potestativo, mentre quello della gens era comunitario e solidaristico. Siccome, poi, la familia era considerata un istituto sacro, di essa facevano parte anche i Lares, cioè i numi tutelari della casa, e i Penates, demoni protettori della dispensa e di tutti i membri del gruppo; i riti religiosi erano gestiti e officiati dal pater e riguardavano unicamente gli antenati, mentre il culto gentilizio celebrava non solo gli avi comuni, ma anche le divinità. Quanto al sistema onomastico, il nomen gentilicium preceduto da un praenomen identificava l’appartenenza dell’individuo a una gens, mentre una familia era ben distinta dalle altre dal cognomen portato ed ereditato dai suoi membri.
Lari e scena di sacrificio (dettaglio). Affresco, ante 79 d.C. da un lararium, Pompei (VII.6.38). Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Insomma, la familia romana era un’organizzazione di natura patriarcale e verticistica, fondata sul dominio della componente maschile e sull’autorità del capofamiglia, che deteneva nei confronti dei suoi sottoposti una serie di poteri pari a quella di un re. In buona sostanza, solo il pater familias poteva dirsi pienamente un civis Romanus optimo iure, dal momento che non era sottoposto giuridicamente ad alcun altro cittadino libero. In altre parole, il pater era sui iuris (“di proprio diritto”), mentre alieni iuris (“di diritto altrui”) erano i suoi subordinati. Il giurista di epoca severiana (II-III secolo d.C.) Ulpiano riassumeva questa condizione nel modo seguente: Familiam proprio iure dicimus plures personas quae sunt sub unius potestate aut natura («Definiamo “famiglia di diritto proprio” quelle persone che sono soggette per potere o natura a un individuo solo», D. L 16, 195, 2).
L’estensione del potere paterno sui discendenti (maschi e femmine, naturali o adottati) era originariamente illimitata ed è probabile che tale intensità, unitamente a determinate caratteristiche peculiari della familia di età arcaica, dipendesse dalla primordiale inesistenza di un potere statuale: il gruppo familiare, agli albori dell’Urbe, avrebbe tenuto le veci di un potere più ampio, costituendo una struttura di carattere sovrano caratterizzata da una rigida disciplina nei riguardi dei sottoposti al capo.
Una madre che allatta il figlio alla presenza del padre (dettaglio). Rilievo, marmo, 150 d.C. dal sarcofago di M. Cornelio Stazio. Paris, Musée du Louvre.
Il potere del padre sui figli era definito patria potestas e costituiva un potere che, per forza e contenuto, era proprio ed esclusivo del popolo romano, come attesta il giurista Gaio: Fere enim nulli alii sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem qualem nos habemus («Non esiste infatti quasi nessun popolo che conceda una potestas sui figli quale è la nostra», Gai. Inst. I 55). La portata di tale autorità cominciava a manifestarsi sin dal momento in cui il filius familias veniva alla luce. Il primo potere che il pater poteva esercitare sul neonato era quello di decidere autonomamente e insindacabilmente se accettarlo come figlio o rifiutarlo ed esporlo (ius exponendi), vale a dire abbandonarlo al proprio destino. Questo potere veniva sancito da un rituale: quando la donna che aveva assistito al parto (parente, serva o levatrice professionista) aveva terminato di lavare il bambino, doveva mostrarlo al capofamiglia e deporlo a terra ai suoi piedi; il padre poteva accettare o rifiutare il neonato, sollevandolo tra le proprie braccia oppure lasciandolo dov’era stato deposto (tollere o suscipere liberos), senza dare spiegazioni a nessuno.
Nel primo caso, il gesto del capofamiglia equivaleva a un tacito riconoscimento del natus come proprio figlio e l’assunzione di ogni responsabilità sulla creatura: la levatrice doveva, quindi, innalzare immediatamente una preghiera alla dea Levana, il nume che presiedeva all’atto di sollevare il bambino e che sanzionava la sua aggregazione nel gruppo familiare. Decorso un periodo di otto giorni per le femmine e di nove per i maschi, nella casa si celebrava il dies lustricus, nel quale il neonato veniva liberato da tutte le impurità derivate dalla gestazione e dal parto e in quel giorno il pater familias conferiva al figlio il praenomen. Quando si trattava di una bambina, la cerimonia era diversa: se il pater intendeva accoglierla come filia, ordinava semplicemente che fosse allattata (alerei ubere).
Un padre che solleva il figlioletto in braccio (dettaglio). Rilievo, marmo, 150 d.C. dal sarcofago di M. Cornelio Stazio. Paris, Musée du Louvre
Nel secondo caso, invece, con una sconcertante e crudele procedura, i piccoli rifiutati venivano esposti in un luogo pubblico, dove morivano di fame e di freddo, quando non erano divorati da animali randagi, a meno che un passante, mosso da tenerezza e compassione, li raccogliesse e riuscisse a salvarli in tempo (Dion. II 152).
Questa sorta di infanticidio legalizzato aveva forse anche la funzione di controllo delle nascite, al fine di ridurre il numero dei possibili destinatari del patrimonio familiare, o forse aveva anche l’obiettivo di estromettere dal novero dei beneficiari in particolare le figlie femmine. Questa pratica non fu sostanzialmente combattuta a livello di regolamentazione giuridica e, del resto, spesso si trattava di abbandono di figli naturali, di frequente operato dalle madri stesse. L’infante esposto, se sano, era solitamente accolto in un altro contesto familiare, dove veniva allevato o come servus, entrando a pieno titolo nel patrimonium del nuovo gruppo, oppure come un cittadino libero, rimanendo formalmente soggetto alla patria potestas del genitore che lo aveva abbandonato (Dig. XL 4, 29).
Sui figli accolti nella familia il padre esercitava un potere così esteso che è difficile enumerarne tutti gli aspetti, ma a riprova del carattere totalizzante della sua potestas erano ben note e riconosciute alcune facoltà significative. Spettava al pater di scegliere il coniuge ai propri discendenti. Indipendentemente dalla loro età, egli esercitava su di loro un potere disciplinare fortissimo, al punto da metterli a morte cum iusta causa. Questa facoltà, riconosciuta come ius vitae ac necis o vitae necisque potestas, era impugnata di regola sui figli maschi, qualora si fossero resi colpevoli di crimini contro la civitas, più in particolare se avessero commesso proditio o perduellio, vale a dire se avessero attentato alle istituzioni (Dion. II 26, 4; Pap. IV 8, 1 = FIRA II 555). Benché questi reati fossero considerati veri e propri crimina, di pertinenza della res publica, quando erano stati commessi da un filius familias, la civitas si ritraeva di fronte al potere paterno. Sulle figlie femmine, invece, lo ius vitae ac necis si esercitava, di norma, nel caso in cui le ragazze avessero perduto la propria pudicitia, ovvero qualora si fossero macchiate di stuprum, un comportamento illecito che nulla aveva a che fare con il reato oggi così definito: stuprum, infatti, a Roma, era qualunque rapporto sessuale intrattenuto da una donna onesta (cioè di condizione libera) al di fuori del matrimonio o del concubinato.
Ragazza che gioca agli astragali. Marmo, 130-150 d.C., Berlin, Antikenmuseum.
Come per l’esposizione, al capofamiglia era riconosciuta piena facoltà di azione nel caso in cui si fosse trovato nella necessità di allontanare, in forme sempre ritualizzate, i membri più deboli del gruppo, quelli che si intendessero “cedere” a un altro gruppo, o quelli che, in qualche modo, si fossero resi invisi al gruppo di provenienza. Un ulteriore potere che il pater familias poteva esercitare sui suoi sottoposti era infatti il diritto di cederli a terzi (ius vendendi), probabilmente per ragioni economiche, ma anche per trasferire un membro del proprio gruppo a un altro di pari rango, talvolta per cementare alleanze politiche tra le familiae, in una situazione formalmente diversa dalla servitù, ma nei fatti identica a questa (causa mancipi). In epoca più arcaica, a quanto sembra, questa facoltà doveva essere esercitata più volte: la patria potestas era così forte che la vendita del figlio non era sufficiente a estinguerlo. Se dopo essere stato ceduto il figlio veniva affrancato dall’acquirente o per qualunque altra ragione usciva dalla sua potestas (per esempio, se il compratore moriva senza eredi), il pater che lo aveva venduto riacquistava la pienezza dei propri poteri sul figlio. Ma le leggi delle XII Tavole stabilirono che si pater filium ter uenum duuit, filius a patre liber esto («Se un padre avrà venduto il figlio per tre volte, il figlio sia sciolto dalla patria potestà», XII Tav. IV 2b). In altre parole, se un padre vendeva un figlio per tre volte, dopo la terza cessione il figlio usciva dalla patria potestas. Nel corso dell’età repubblicana questa norma fu impugnata per creare all’interno dei gruppi familiari nuove possibilità, soprattutto in seno alla nobilitas, per garantire una maggiore autonomia ai maschi adulti. I patres, insomma, realizzavano così tre finte vendite (mancipationes) del filius a un amico compiacente, per ottenere l’uscita del sottoposto dalla propria potestà e renderlo, a sua volta, un pater a tutti gli effetti (Gai. Inst. I 132): il relativo negozio giuridico (emancipatio) consentiva ai giovani di belle speranze e ai più intraprendenti la possibilità di avviare in proprio le loro iniziative economico-sociali, senza doverne poi rendere conto al proprio pater. Questa progressiva emancipazione dei filii in potestate sembra derivare dalla crescente mobilità sociale avutasi fra IV e II secolo a.C., durante l’epoca delle conquiste, dalla creazione di nuove colonie e dalle conseguenti necessità economiche a cui divenne indispensabile ovviare.
Giovane nobile con l’himation. Statua, bronzo, età augustea, da Rodi. New York, Metropolitan Museum of Art.
In altre circostanze, il pater poteva affidare un figlio a un altro capofamiglia (noxae deditio), qualora il sottoposto avesse commesso un illecito lesivo delle sostanze o della persona di quest’ultimo: in questo modo spettava all’offeso o ai suoi familiari comminare la punizione al colpevole, mentre il pater si esimeva da ogni responsabilità (Gai. Inst. IV 75-76; FIRA II 224; Dig. IX 4).
Ai sottoposti al pater familias, discendenti naturali o acquisiti, ma anche alla donna sulla quale il marito esercitasse quel particolare potere che nelle fonti è chiamato manus, il diritto romano riconosceva determinate facoltà: i maschi in potestate e alieni iuris potevano accedere sia a rapporti di diritto privato sia a quelli di diritto pubblico; mentre le donne alieni iuris e quelle nella manus dello sposo o del suocero potevano negoziare rapporti giuridici di natura esclusivamente privata. In ogni caso, al di là dell’età e del sesso, il referente ultimo delle loro azioni rimaneva il pater familias.
Il piccolo Gaio Cesare si aggrappa alla tunica del padre Agrippa (dettaglio). Rilievo, marmo, 9 a.C. dal fregio della processione (lato sud). Roma, Museo dell’Ara Pacis.
Bisogna, inoltre, ricordare che la famiglia rappresentava non solo un insieme di persone, ma anche il complesso dei beni che facevano capo al pater, il “signore assoluto” della domus.La sottoposizione alla patria potestas infatti comportava per i soggetti anche la dipendenza economica al padre, unico titolare e amministratore del patrimonio: era lui che stabiliva l’impiego della ricchezza e assegnava ai filii i beni di cui potevano disporre (peculium). D’altronde, la parentela civile (adgnatio) era in linea maschile e produceva effetti giuridici ai fini della successione intestata, della tutela, della curatela e persino della vendetta. L’insieme degli adgnati, dopo la morte del comune pater familias, costituiva la familia communi iure. Poteva accadere, però, che i coeredi, dopo la scomparsa del capofamiglia, continuassero a conservare indiviso il patrimonio ereditato, pur risultandone ognuno titolare in solidum: questa forma di comunione (consortium ercto non cito), sorta per ragioni di natura economico-politica, perché garantiva la possibilità ai discendenti di rimanere nella classe censitaria (census) del defunto, si sarebbe estinta sul finire del periodo repubblicano.
Secondo Ulpiano, alla familia iure proprio si apparteneva proprio perché sottoposti alla patria potestas natura aut iure, vale a dire o per “diritto naturale” oppure grazie a un atto previsto a questo scopo dal diritto. Nel primo caso (patria potestas natura), il capofamiglia acquisiva la potestà sui nuovi nati ex iustis nuptiis (“da nozze legittime”), e cioè sui figli nati dal proprio matrimonio e quelli nati dai matrimoni dei propri discendenti (ovviamente maschi); nel secondo caso, invece, (patria potestas iure), un atto rituale, sacrale e giuridico, consentiva al pater di crearsi artificialmente una figliazione, secondo una forma legalmente riconosciuta di adozione. L’adozione era “il titolo giuridico” grazie al quale un individuo estraneo entrava a far parte della familia. Secondo le fonti di II-III secolo d.C., l’adoptio comprendeva l’adrogatio e l’adozione in senso stretto.
Ragazzino avvolto nel suo mantello. Bronzetto, I secolo. Parigi, Musée du Louvre.
L’adrogatio era la forma più antica di questo negozio giuridico, si compiva solo fra persone sui iuris e consisteva in una solenne interrogazione (donde il nome, da adrogare, “richiedere”) con cui il pater familias adottante (adrogans) chiedeva a colui che doveva essere adottato (adrogatus) se accettava di entrare nel proprio gruppo familiare. Il rito si celebrava dinanzi ai comitia curiata convocati e presieduti dal pontifex maximus, cui spettava anche il compito di controllare preventivamente l’opportunità dell’atto. La necessità di questo solenne controllo, al tempo stesso politico e religioso, era dovuta al fatto che colui che veniva adottato – essendo, a sua volta, un pater familias – sottoponendosi all’adottante perdeva per sempre la posizione sui iuris ed era ammesso nel nuovo nucleo familiare come filius, portando con sé i propri sottoposti e tutto il patrimonio. Questo cambiamento di status comportava l’estinzione di una familia con i suoi sacra e, perciò, si rendeva necessario il compimento di un rituale solenne di rinuncia al culto avito (detestatio sacrorum), volta a placare i numi che da quel momento non avrebbero più goduto dei dovuti onori e sacrifici. Compiute tutte le cerimonie, il pontifex sanciva il legittimo sorgere di una nuova filiazione, estinguendo il gruppo familiare dell’adrogatus.
L’adoptio in senso stretto, tramite la quale si davano in adozione solo persone alieni iuris, con il passaggio in potestate di un filius familias da un gruppo all’altro, fu introdotta solo in età post-decemvirale, cioè dopo la redazione delle leggi delle XII Tavole. In origine, infatti, il diritto non ammetteva che la patria potestas fosse trasferita da un pater a un altro. L’istituto dell’adoptio, in pratica, fu introdotto grazie all’interpretazione giurisprudenziale, prendendo le mosse dalla riflessione sulla disposizione, secondo la quale il padre che avesse venuto un figlio per tre volte dopo la terza cessione doveva perdere la propria potestà; era, insomma, legato al negozio dell’emancipazione, in quanto occorreva estinguere la patria potestas del padre che voleva far adottare il figlio. La procedura avveniva dinanzi al praetor, dove l’adottante rivendicava l’adottando, che doveva essere presente, come suo figlio, mentre l’ex padre taceva ritirandosi. A questo punto, il magistrato, riconoscendo la validità dell’atto, pronunziava l’addictio, dichiarando l’avvenuta adozione: l’adottato perdeva immediatamente ogni contatto di agnazione e di gentilità con la familia di provenienza per entrare a pieno titolo in quella dell’adottante. Questa formula giuridica, creando un vincolo di discendenza fittizia, equiparava sotto ogni aspetto gli adottati agli eredi naturali dell’adottante; da qui si deduce come questo istituto servisse, sin dalla sua comparsa, a procurare dei discendenti a qualsiasi cittadino romano che non avesse eredi naturali, così da garantirgli la continuità del nome, dei sacra e del patrimonio.
***
Bibliografia:
B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979.
L. Capogrossi Colognesi, s.v. patria potestas (diritto romano), in EncDir 32 (1982), 242-249.
― , La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia, MEFRA 122 (2010), 147-174.
C. Fayer, La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari, Parte prima, Roma 1994.
G. Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al Principato, Torino 1995³.
P. Voci, Studi di diritto romano, II, Padova 1985.
M. Giunio Bruto (oppure C. Sosio?). Obolo, Provincia di Syria, I sec. a.C. AE 18, 04 gr. Verso: tre attributi del magistrato – l’hasta, la sella quaestoria e il fiscus. In exergo: Q(uaestor).
Dopo i “consoli” (ἄρχοντες, στρατηγοί, ὕπατοι), i primi magistrati menzionati da Dione sono i questori, di cui la nostra fonte parla subito dopo l’accenno all’esilio di Tarquinio il Superbo a Cuma. Dal contesto del racconto di Zonara (VII 13) sembra che la notizia spetti al 509 vulg. (o comunque ai primissimi anni della repubblica):
«E Publicola destinò l’amministrazione del tesoro ad altri, affinché quelli che detenevano il consolato non acquisissero troppo potere, essendone responsabili. Allora per la prima volta cominciarono ad esserci i tesorieri. Li chiamavano “questori”. Essi in un primo tempo giudicavano nei processi capitali, da cui hanno ricevuto anche la loro denominazione, perché interrogavano [quaerere] e perché cercavano la verità per mezzo delle loro domande. In seguito ottennero anche l’amministrazione del tesoro pubblico e furono chiamati tesorieri. Più tardi i giudizi vennero riservati ad altri ed essi rimasero i responsabili del tesoro».
Dione si riferisce dunque ad una doppia funzione di questi magistrati, quella giudiziaria e quella amministrativa, che rimase più tardi l’unico compito dei questori. La funzione giudiziaria è evidentemente quella attribuita ai cosiddetti quaestores parricidii[1], da cui si distinguono i quaestores (aerarii) propriamente detti.
A questa doppia funzione dei questori sembra riferirsi una breve allusione di Varrone (ling. V 81), riguardante l’etimologia del nome: quaestores a quaerendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt. Ma Dione non si limita ad affermare che i questori potevano svolgere funzioni diverse; egli, più esattamente, distingue tre fasi nell’evoluzione della magistratura: una prima fase (πρῶτον), in cui le competenze dei questori sono soltanto di natura giudiziaria; una seconda fase (ὕστερον), in cui vi si aggiungono le competenze amministrative; e infine una terza (μετὰ ταῦτα), in cui solo queste ultime sopravvivono[2]. Qui ci troviamo, evidentemente, nella seconda fase: lo si ricava dal confronto fra ὅτε πρῶτον οἱ ταμίαι γίνεσθαι ἤρξαντο e il successivo καὶ ταμίαι προσωνομάσθησαν: è chiaro dunque che per Dione i questori esistevano già nell’epoca dei re[3].
Questa ricostruzione inserisce la nostra fonte in una tradizione abbastanza ben attestata, a livello giuridico e antiquario. Infatti, diverse altre fonti (Giunio Graccano, citato nel De officio quaestoris di Ulpiano, Tacito ed Ulpiano stesso) pongono i questori già in età monarchica, anche se le loro opinioni divergono riguardo al meccanismo della nomina di questi magistrati: da parte del popolo già sotto i re secondo Graccano; prima da parte dei re, poi dei “consoli”, infine del popolo secondo Tacito (Ulpiano non fornisce indicazioni al riguardo):
Tacito ann. XI 22, 4: sed quaestores regibus etiam tum imperantibus insituti sunt, quod lex curiata ostendit a L. Bruto repetita. Mansitque consulibus potestas deligendi, donec eum quoque honorem populus mandaret. Creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactos [secondo la cronologia tradizionale, nel 446], ut rem militarem comitarentur[4].
Ulpiano D. 1.13.1.pr. -1: origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, qui non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores. Et a genere quaerendi quaestores initio dictos et Iunius et Trebatius et Fenestella dicunt[5].
Aesillas, questore. Tetradramma, Provincia di Macedonia, 85-70 a.C. Ar 16, 37 gr. Verso: cassa monetale, clava e sella quaestoria all’interno di una corona di quercia.
In Zonara, l’uso del verbo γίνεσθαι non permette di comprendere se qui Dione pensasse ad una nomina da parte dei “consoli” o ad una elezione[6].
Mentre Graccano, Tacito ed Ulpiano sono concordi nell’attribuire a questa magistratura un’origine risalente all’epoca monarchica, pur divergendo nei particolari, diversa è invece la tradizione attestata nell’Enchiridion di Pomponio (D. 1.2.2.22-23):
deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae causa creati erant. Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum.
Pomponio pone l’origine dei questori nella prima metà del V secolo, dopo i tribuni della plebe e gli edili (di cui parla subito prima) e prima dei decemviri[7]. La tradizione da cui il giurista dipende faceva a quanto sembra coincidere la nascita dei quaestores aerarii e quella dei quaestores parricidii[8], a differenza di Dione che come si è detto conosce una scansione cronologica più articolata. Anzi, l’etimologia del nome viene fatta risalire da Pomponio proprio alle competenze finanziarie dei questori, non a quelle in materia giudiziaria, come invece troviamo in Dione e in Festo[9].
***
C’è infine la testimonianza di Plutarco (Publ. 12, 3–4), che presenta diversi punti di contatto con Dione e su cui dobbiamo soffermarci maggiormente, anche perché, come si è detto, è l’altra fonte di cui Zonara si serve per questa sezione:
«Publicola fu lodato anche per la legge finanziaria. Poiché infatti bisognava che i cittadini contribuissero con le loro sostanze alle spese di guerra e non volendo egli amministrare quelle entrate né lasciare che lo facessero i suoi amici, né che, in genere, il pubblico denaro andasse a finire in casa di un cittadino privato, fissò come pubblico erario il tempio di Saturno, di cui fino a oggi continuano a servirsi, e dette al popolo la facoltà di eleggere due uomini nuovi come questori [ταμίας]. Furono eletti per primi a questa carica Publio Veturio e Marco Minucio, e furono raccolti ingenti somme; i censiti furono 130.000, essendo stati esentati dal tributo gli orfani e le vedove»[10].
Colonne del tempio di Saturno. Roma, fori imperiali.
I punti di contatto con Dione/Zonara sono due: anzitutto la data, coincidente col primo anno della repubblica[11]; e poi, la premessa, che è simile, anche se non identica: Publicola non vuole amministrare le entrate dello stato, né vuole che lo facciano i suoi amici (Zonara dice che Publicola non vuole che lo facciano gli ἄρχοντες). Altri particolari in Zonara mancano (la precisazione sulla elezione da parte del popolo, il nome dei primi questori, l’accenno all’aerarium Saturni, che parrebbe anacronistico[12]); in Plutarco invece manca l’excursus sulla “doppia funzione” dei questori e l’etimologia del nome.
All’origine delle due notizie di Plutarco e di Dione sembra esserci una tradizione comune (che collocava i primi ταμίαι all’inizio della repubblica) diversamente confluita nei due autori, che a mio avviso attingono a fonti diverse. Mentre a Plutarco interessa più da vicino il ruolo di Publicola nella creazione di questi nuovi magistrati, Dione nega che la magistratura sia nata con Publicola (cfr. l’accenno, assente in Plutarco, ai quaestores parricidii di età monarchica) ed è più attento ai risvolti storico-costituzionali della notizia.
Mi sembra significativo il fatto che per Dione la questura (i quaestores aerarii) nasca come una prima limitazione dei poteri esercitati dai “consoli” (καὶ τὴν τῶν χρημάτων διοίκησιν ἄλλοις ἀπένειμεν, ἵνα μὴ τούτῶν ἐγκρατεῖς ὄντες οἱ ὑπατεύοντες μέγα δύνωνται), a loro volta diretta derivazione dei poteri dei re. Emerge dunque nuovamente che per Dione la nascita delle magistrature repubblicane, al di là dell’occasione materiale che la determina (la rivolta contro i Tarquini), non costituisce, sotto il profilo giuridico, un fatto rivoluzionario. Su questo tema l’orientamento della nostra fonte sembra molto netto e preciso e le sue affermazioni del tutto coerenti[13].
Vale infine la pena di notare che Dione non dipende certamente né da Dionigi né da Livio, che non accennano alla costituzione della magistratura. Tuttavia Dionigi ammette implicitamente, come Dione, l’origine proto-repubblicana dei questores aerarii (di cui parla subito dopo la partenza di Porsenna da Roma)[14], mentre Livio ammette per lo meno l’esistenza, a quest’epoca, dei questores parricidii (di cui parla in relazione all’uccisione di Spurio Cassio, del 485)[15]. Inoltre, tra tutte le fonti che ci parlano della questura, Dione è l’unico ad individuare tre fasi evolutive di questa magistratura. A prescindere dalla sua attendibilità, il forte interesse della fonte di Dione e di Dione stesso per la storia costituzionale arcaica sembra chiaramente confermato.
C. Publilio. Obolo, Provincia di Macedonia, 168-167 a.C. AE 11, 89 gr. Verso: la leggenda “ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΑΜΙΟΥ ΓΑΙΟΥ ΠΟΠΛΙΛΙΟΥ” iscritta su tre linee all’interno di una corona di quercia.
[3] Cfr. J.D. Cloud, Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis, ZRG 88 (1971), p. 4.
[4] Secondo S. Mazzarino (Intorno all’origine della repubblica romana e delle magistrature, ANRW 1.1 [1972], p. 459) l’indicazione temporale post Tarquinios exactos «è sicura indicazione che ci troviamo dinanzi a un filone di pensiero giuridico che poi, per varie connessioni, arriverà a Ioannes Lydus» e segnale quindi l’impiego di una fonte antiquaria-giuridica («recht glaubwürdig» secondo G. Wesener, Questor, in RE XXIV, 1963, cc. 811-812).
[5] Da questo passo deriva, con ogni evidenza, Giovanni Lido (mag. I 24), che pure afferma di utilizzare direttamente Graccano, ma corrisponde ad Ulpiano anche nella menzione di Graccano, Trebazio e Fenestella (Ἰούνιος καὶ Τρεβάτιος καὶ Φενεστέλλας εἶπον) e comunque cita Ulpiano subito dopo (ταῦτα μὲν ὁ Ἰούνιος, ὁ νομικὸς δὲ Οὐλπιανὸς ἐν τῷ De Officio Quaestoris, … περὶ κυαὶστωρος ἀποχρώντως διαλέγεται). È invece più complesso il problema relativo alla fonte di un successivo passo di Lido riguardante, di nuovo, i questori (mag. I 26; cfr. infra n. 8). Su Graccano, Trebazio e Fenestella, cfr. infra pp. 183-185; 188-189.
[6] A. Lintott (The constitution of the Roman republic, Oxford 1999, p. 134), citando anche Zonara (ma trascurando Plutarco), parla senz’altro di “elezione”: ma il nostro testo non consente di accettare senza riserve questa lettura.
[7] Non proprio quindi nel periodo «immediately following the expulsion of Tarquinius Superbus», come scrive Cloud, Parricidium…, p. 4.
[8] Dalla descrizione di Pomponio sembrerebbe trattarsi di due magistrature distinte fin dall’inizio (così Wesener, Quaestor, c. 811; De Sanctis, Storia…, I, pp. 404-405; cfr. anche M. D’Orta, Trebazio Testa e la questura, SDHI 59 [1993], p. 280), non di un’unica magistratura con più funzioni (come afferma Dione): tuttavia è per lo meno singolare che Pomponio ponga la nascita delle “due” magistrature nello stesso periodo, perché ciò suggerisce implicitamente un legame. A questo passo sembra da collegarsi una notizia di Giovanni Lido (mag. I 26) in cui l’autore ritorna sulla nascita dei quaestores aerarii, aggiungendo però una notizia sui quaestores parricidii: «ὡς δὲ τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ δήμου εἰς ἐπίδοσιν ἦλθεν, προεχειρίσθησαν κυαίστωρες ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ φροντίδος ἀπὸ τῆς περιποιήσεως καὶ φυλακῆς τῶν χρημάτων οὕτως ὀνομασθέντες. ἐπειδὴ δὲ περὶ κεφαλικῆς τιμωρίας οὐκ ἐξῆν τοῖς ἄρχουσι κατὰ Ῥωμαίου πολίτου ψηφίσασθαι, προεβλήθησαν κυαίστωρες παρρικιδίου, ὡς ἂν εἰ κριταὶ καὶ δικασταὶ τῶν πολίτας ἀνελόντων («quando il tesoro del popolo venne a crescere, elessero dei questori che se ne occupassero, avendoli chiamati così perché raccoglievano e conservavano le ricchezze. E poiché nei processi capitali non era consentito ai magistrati votare contro un cittadino romano, furono costituiti i questori parricidii, affinché fossero arbitri e giudici di chi avesse ucciso dei cittadini»). Lido cita espressamente la sua fonte: si tratterebbe del commentario di Gaio alle Dodici tavole, che egli dice di aver citato alla lettera (Γάϊος τοίνυν ὁ νομικὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ παρ’ αὐτοῦ Ad Legem XII Tabularum – οἷον Εἰς τὸν Νόμον τοῦ ∆υοκαιδεκαδέλτου – αὐτοῖς ῥήμασι πρὸς ἑρμηνείαν ταῦτά φησιν, «il giurista Gaio nel suo commento alle Dodici tavole fornisce questa spiegazione, con queste precise parole…»). Gli editori hanno in genere rilevato come il passo presenti notevoli somiglianze con il testo di Pomponio citato sopra (anzi la prima parte è del tutto identica a D. 1.2.2.22), concludendo che qui in realtà Lido sbaglia a citare la sua fonte, che sarebbe appunto Pomponio, non Gaio. All’origine dell’errore ci sarebbe il fatto che il testo di Pomponio fa parte del secondo, lungo frammento del titolo De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium del Digesto (D. 1.2.2), mentre il primo frammento (1.2.1) è proprio derivato dal primo libro di Gaio ad legem duodecim tabularum, Lido non si sarebbe accorto del cambio di fonte tra primo e secondo frammento e da qui sarebbe derivata la citazione erronea di Gaio al posto di Pomponio. Cloud (Parricidium…, pp. 18-26) ritiene invece che la citazione di Lido sia attendibile e che quindi la sua fonte sia proprio Gaio, mettendo in evidenza alcune differenze tra i due testi che, in effetti, riguardano la parte relativa ai quaestores parricidii (una in particolare ha un certo rilievo per noi: dove in Pomponio leggiamo consules, nella citazione gaiana di Lido troviamo ἄρχουσι): secondo Cloud, Gaio utilizzava Pomponio, modificandolo dove lo riteneva necessario, oppure utilizzava la stessa fonte di Pomponio. È evidente in ogni caso che questa notizia appartiene, se non altro per la differente cronologia, ad una tradizione diversa rispetto a quella confluita in Dione e poi in Zonara.
[9] In Varrone troviamo invece una sintesi delle due posizioni. Che Dione faccia risalire il termine alle competenze giudiziarie dei questori è coerente con la sua ricostruzione secondo cui appunto questa funzione era originariamente la sola da essi ricoperta.
[10] Traduzione di A. Traglia (Torino 1992). La notizia relativa al censimento pare un po’ strana in questo contesto, dato che la nostra fonte non sta parlando dei censori e che comunque prima della loro istituzione i loro compiti erano svolti dai consoli (cfr. infra n. 13). È interessante osservare qui che per Pomponio i primi magistrati creati dopo i consoli furono proprio i censori (D. 1.2.2.17: postdeinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt). Mi chiedo se non ci sia un legame tra questa notizia (dopo i consoli vengono creati i censori) e quella di Plutarco (dopo i consoli vengono creati i questori, che procedono al censimento): si noti che la notizia di questo censimento si trova anche in Dionigi (V 75, 3), senza però riferimenti ai questori (la cifra dei censiti è ritenuta attendibile da T. Frank, Roman census statistic from 508 to 225 b.C., AJPh 51 [1930], pp. 313-316).
[11] Secondo F. De Martino (Storia della costituzione romana, I, Napoli 1958, p. 231) sarebbe questa l’unica notizia che ponga l’origine della questura nel primo anno della repubblica. Questa era in realtà anche la cronologia di Dione, almeno per quanto riguarda i quaestores aerarii.
[12] L’accenno all’aerarium si trova anche in Pomponio, dove però non si forniscono date assolute. La data della dedica dell’aedes Saturni, sede dell’aerarium, è controversa nelle nostre fonti (Cn. Gell., fr. 24; Varro, in Macr. Sat. 1 8, 1; Liv. II 21, 2; e soprattutto Dion. Hal. VI 1, 4 che menziona esplicitamente differenti versioni a lui note): la datazione più alta è comunque quella proposta da Varrone, sotto la dittatura di Larcio (quindi, come vedremo, nel 501 o nel 498 vulg.). Per un’analisi critica di queste notizie, cfr. W. Kunkel, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, II, München 1995, pp. 510-512.
[13] Sulle nuove magistrature repubblicane concepite come definizione e limitazione progressiva dei poteri dei “consoli”, Dione tornerà, e in modo esplicito, quando parlerà della creazione dei censori, decisa perché i consoli non erano più in grado di adempiere le funzioni legati al censimento dei cittadini (Zon. VII 19: χειροτόνηντο δὲ ὅτι οἱ ὕπατοι ἀδύνατοι ἐπὶ πάντας διὰ τὸ πλῆθος ἐξαρκεῖν ἦσαν. τὰ γὰρ τοῖς τιμηταῖς ἀπονεμηθέντα προνόμια ἐκεῖνοι μέχρι τότε ἐποίουν, «furono eletti perché i consoli non erano in grado di adempiere tutti i loro compiti, dato il gran numero di questi. Fino ad allora infatti erano stati i consoli a svolgere i compiti attribuiti ai censori»; abbiamo visto già in Pomponio un’affermazione analoga, cfr. supra n. 10). Sui primi censimenti, cfr. A. Giovannini, Il passaggio dalle istituzioni monarchiche alle istituzioni repubblicane, in AA. VV., Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. In memoria di Ferdinando Castagnoli (Roma, 3-4 giugno 1991), Roma 1993, p. 92: «Non sappiamo chi fosse stato, nell’età regia, responsabile del censimento; ma c’è poco dubbio che agli inizi della repubblica furono proprio i praetores a farlo e a prendere il giuramento d’ubbidienza che integrava […] i cittadini nel corpo civico con i doveri e i diritti corrispondenti»: in effetti, questa ipotesi è sostenibile anche sulla base della nostra fonte. Sui censori in Dione cfr. infra. pp. 136-155.
[14] Dion. Hal. V 34, 4: οὐ μικρὰν τῇ πόλει χαρισάμενος εἰς χρημάτων λόγον δωρεάν. ἐδήλωσε δ᾽ ἡ πράσις, ἣν ἐποιήσαντο μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βασιλέως οἱ ταμίαι («egli [scil. Porsenna] offrì quindi alla città un dono di valore non certo scarso: lo dimostrò, in seguito, la vendita effettuata dai questori dopo la partenza del re»). Qui e infra la traduzione è di F. Cantarelli (Milano 1984).
[15] Liv. II 41, 11: invenio apud quosdam, idque propius fidem est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio diem dictam perduellonis, damnatum populi iudicio, dirutas publice aedes (una versione che, secondo H.S. Jones – H. Last, La prima repubblica, in AA.VV., Le monarchie ellenistiche e l’ascesa di Roma (= Cambridge Ancient History VII1), edd. S.A. Cook – F.E. Adcock – M.P. Charlesworth, trad. it., Milano 1974, p. 538, «possiamo tranquillamente trascurare»). Sotto il 421 Livio registrerà una proposta di allargamento del collegio (IV 43, 4): in urbe ex tranquillo necopinata moles discordiarum inter plebem ac patres exorta est, coepta ab duplicando quaestorum numero. Quam rem, praeter duos urbanos ‹ ut alii crearentur › quaestores duo, qui consulibus ad ministeria belli praesto essent, a consulibus relatam cum et patres summa ope adprobassent, tribuni plebi certamen intulerunt ut pars quaestorum – nam ad id tempus patricii creati erant – ex plebe fieret…
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.