Il “Commentariolum petitionis”: una guida per le elezioni consolari

Il Commentariolum petitionis, attribuito a Quinto Tullio Cicerone, costituisce un documento di eccezionale importanza, un vero e proprio manuale su come vincere le elezioni. L’autore fornisce al fratello Marco, candidatosi per il consolato del 63 a.C., una serie di consigli e raccomandazioni, descrivendo nei minimi dettagli ogni comportamento e gesto che avrebbe dovuto tenere nei confronti dell’elettorato. Per conseguire la magistratura suprema l’interessato doveva assicurarsi solide basi che sostenessero la sua causa e, in particolare, non poteva fare a meno dell’appoggio degli amici: allargare la propria cerchia di conoscenti voleva dire guadagnarsi nuovi alleati, persone con le quali solo in certi casi si creavano dei legami affettivi che trascendessero l’aspetto politico; era fondamentale, oltretutto, ottenere l’amicitia di uomini di ogni ceto sociale e soprattutto riscuotere il favore delle personalità più cospicue, le quali solo con il loro nome potevano accrescere il prestigio del candidato, e quello degli elettori più influenti nelle centuriae, capaci di spostare molti voti. Pochi anni prima, durante la sua praetura nel 66, Marco era intervenuto a favore della lex Manilia sul conferimento del comando mitridatico a Gneo Pompeo Magno e ciò gli aveva attirato le simpatie «di quell’uomo potentissimo» (Comm. Pet. 5, eum qui plurimum posset).

Per procurarsi il supporto necessario, inoltre, il candidato doveva fare leva sull’emotività delle persone attraverso i beneficia, la speranza riposta nelle promesse e la contiguità d’animo e d’intenti. Spesso anche un piccolo beneficio, un aiuto era sufficiente a guadagnarsi l’amicizia di qualcuno e Marco, che da più di un decennio esercitava abilmente l’avvocatura, poteva valersi di una lunga lista di debitori, che adesso potevano restituirgli il favore appoggiandolo nella campagna elettorale: Cicerone poteva sfruttare l’amicitia di quanti aveva difeso e scagionato negli anni precedenti, ovvero Gaio Fundario, Gaio Orchivio, Gaio Cornelio e Quinto Gallo – tutti processati de peculatu (Comm. Pet. 19-20).

Uomo togato. Statua, marmo, c. 125-250 d.C., da Roma.

In altri casi, era la speranza a muovere l’animo della gente, e solo il pensiero di poter conseguire un guadagno futuro era già una motivazione valida per stringere un accordo, anche se alla fine l’utile concreto non sarebbe mai venuto: le promesse dovevano essere fatte in modo generale e allusivo, in modo che ciascun interessato potesse interpretarle come meglio credesse e il candidato potesse giocare sulle molteplici interpretazioni, se, una volta eletto, non facesse seguire i fatti. L’aspirante, poi, doveva dimostrare un impegno costante nei confronti degli amici, a riprova che il beneficium era duraturo e che il legame con il futuro magistrato avrebbe potuto consolidarsi e trasformarsi in un rapporto più familiare e personale. A tal proposito, Quinto osservava: «… tra tutti gli altri fastidi la candidatura ha pure questo vantaggio: puoi onorevolmente – cosa che non riusciresti a fare in tutte le altre circostanze della vita – associare alla tua amicizia tutte le persone che vuoi, con le quali, se in altro frangente vieni a trattative, affinché abbiano rapporti con te, dai l’impressione di agire in modo stonato; invece, nel caso di una candidatura, se non svolgi questa trattativa sia con molte persone sia con cura scrupolosa, dai l’impressione di non essere affatto un candidato» (Comm. Pet. 25, … in ceteris molestiis habet hoc tamen petitio commodi: potes honeste, quod in cetera vita non queas, quoscumque velis adiungere ad amicitiam, quibuscum si alio tempore agas ut te utantur, absurde facere videare, in petitione autem nisi id agas et cum multis et diligenter, nullus petitor esse videare).

Scena di lettura del testamento davanti al magistrato. Bassorilievo, marmo, I sec. a.C. da un sarcofago.

Quinto assicurava al fratello che la candidatura gli avrebbe portato nuove conoscenze, valide a battere gli altri concorrenti: godere dell’appoggio degli uomini più influenti avrebbe allargato il consenso di Cicerone, perciò era necessario non lasciare nulla al caso e catturare il favore dei ceti emergenti. Così l’autore raccomandava: «Per questo motivo, mediante numerose e svariate amicizie, procura di avere dalla tua parte tutte le centurie. E prima di tutto, cosa che balza all’occhio, lega a te senatori e cavalieri romani, le persone premurose e influenti di tutti gli altri ceti. Molti uomini laboriosi che vivono in città, molti liberi influenti e attivi, frequentano il foro; quelli che per opera tua, quelli che per mezzo degli amici comuni potrai avvicinare, datti da fare con estrema cura, affinché siano tuoi appassionati simpatizzanti: brama questo incontro, fa’ le tue deleghe, mostra di sentirti colmato di un sommo beneficio. Poi tieni conto dell’intera città, della associazioni, dell’area dei colli, dei quartieri periferici, delle zone circonvicine; se renderai partecipi della tua amicizia gli uomini più in vista di quella compagine, con il loro intervento avrai facilmente in tuo potere le rimanenti persone. Successivamente fa’ in modo di tenere a mente e nella memoria l’intera Italia ripartita in tribù e abbracciata nel suo insieme, per non consentire che ci sia nessun municipio, nessuna colonia, nessuna prefettura – insomma, nessun luogo d’Italia – nel quale tu non abbia quanto possa bastare di valido appoggio…» (Comm. Pet. 29-30, Quam ob rem omnis centurias multis et variis amicitiis cura ut confirmatas habeas. Et primum, id quod ante oculos est, senatores equitesque Romanos, ceterorum ‹ordinum› omnium navos homines et gratiosos complectere. multi homines urbani industrii, multi libertini in foro gratiosi navique versantur; quos per te, quos per communis amicos poteris, summa cura ut cupidi tui sint elaborato, appetito, adlegato, summo beneficio te adfici ostendito. Deinde habeto rationem urbis totius, collegiorum, montium, pagorum, vicinitatum; ex his principes ad amicitiam tuam si adiunxeris, per eos reliquam multitudinem facile tenebris. postea totam Italiam fac ut in animo ac memoria tributim discriptam comprehensamque habeas, ne quod municipium, coloniam, praefecturam, locum denique Italiae ne quem esse patiare in quo non habeas firmamenti quod satis esse possit…).

Per quanto concerne l’aspetto propagandistico, nel periodo di campagna elettorale il candidato riuniva attorno a sé un seguito di individui che lo accompagnava ovunque andasse. Quinto classifica questi «simpatizzanti» in tre categorie: salutatores, deductores e adsecatores.

M. Tullio Cicerone (presunto ritratto). Statua (dettaglio del busto), marmo bianco, I sec. d.C. Oxford, Ashmolean Museum.

I salutatores erano coloro che si recavano di buon’ora a casa dei candidati per porgere omaggi: l’interessato, per scalzare la concorrenza e avere più salutatores possibili, doveva mostrarsi amichevole e rassicurante nei loro confronti; i deductores scortavano il proprio beniamino nel foro e lo annunciavano alla folla ovunque andasse; gli adsectatores erano gli accompagnatori assidui, che, volontari o prezzolati, seguivano il candidato in ogni apparizione pubblica: agli uni andava l’eterna gratitudine dell’aspirante, dagli altri si pretendeva un impegno e una partecipazione costanti, al punto che, in caso di indisponibilità, dovevano delegare un parente, affinché il beniamino potesse sempre sfoggiare una gran folla con forte impatto visivo (Fezzi 2007, 20-22).

D’altra parte, frequentare la gente poteva far incappare in un’insidia, cioè trovarsi in mezzo ad agguerriti nemici: quanti erano stati danneggiati da un’arringa giudiziaria e coloro che, supportando altri aspiranti in lizza, non erano legati da amicitia con il candidato. Nei confronti di queste persone occorreva adottare una linea morbida: con i primi bisognava scusarsi direttamente e assicurare che ci si sarebbe occupati anche dei loro affari in cambio dell’amicitia; con i secondi era opportuno infondere loro speranza di agire nel loro interesse, una volta eletti, e provare ad assumere un atteggiamento benevolo nei confronti dell’avversario stesso (Comm. Pet. 40).

Benché fosse usanza comune denigrare il competitore, stando pur sempre nei limiti del possibile, per far cadere su di lui sospetti di ogni tipo, Quinto consigliava a Marco di perseguire la strada del riappacificamento, trattando i concorrenti e i loro sostenitori con rispetto, rivolgendo anche a loro favori e promesse per appianare i contrasti.

Il cosiddetto «Arringatore». Statua, bronzo, fine II-inizi I sec. a.C., da Perugia. Firenze, Museo Archeologico Nazionale.

Da oltre un secolo e mezzo il Commentariolum è stato oggetto dell’analisi di molti studiosi e fin dalla sua scoperta all’interno dei codici contenenti le Epistulae ad Quintum fratrem. Contro l’attribuzione della paternità al fratello di Cicerone si pronunciò per primo Eussner (1892), che evidenziò forti analogie tra il manuale e l’orazione di Marco In toga candida, e si convinse che il Commentariolum fosse opera di un falsario. Gli fece eco Hendrickson (1892; 1904), che trovò delle incongruenze tra il linguaggio tipico di Quinto e quello usato nel testo, sostenendo che fosse riconducibile piuttosto allo stile di Marco. Così Henderson (1950) mise in dubbio la veridicità di alcune sezioni del manualetto, nel quale, per esempio, si sarebbe erroneamente attribuita la povertà del padre di Catilina scambiandolo con quello di Clodio, come allo stesso Clodio e non a Catilina sarebbe imputabile l’accusa di stupro a danno della sorella. A favore dell’attribuzione si schierarono, invece, già Tyrell e Purser (1904); in effetti, gli strali contro l’autenticità, lanciati da Nisbet (1961), non riuscirono a demolire la fiducia della maggioranza degli studiosi nella paternità dello scritto. Comunque, è stato Nardo (1970), in un contributo denso e perspicuo, a fornire una valutazione a favore dell’autenticità del Commentariolum e attribuirlo a Quinto, stabilendo che una certa somiglianza con In toga candida costituisca la prova di una collaborazione pragmatica e ideologica tra i fratelli Cicerone; d’altronde, dal momento che questi ultimi nutrivano un rapporto di stima e di amicizia con Attico, è verosimile che il Commentariolum fosse stato concepito da Marco, scritto da Quinto e pubblicato da Attico. Tra gli assertori di questa teoria, Alexander (2009) ha proposto un’interpretazione originale, definendo l’operina «un vero e proprio attacco satirico alle campagne elettorali romane e non un insieme di consigli sui comportamenti da tenere».

Fin dall’esordio del manuale Quinto sottolineava la novità più clamorosa del fratello: l’essere un homo novus. A tal proposito, lo esortava a ripetersi: «Io sono un homo novus, aspiro al consolato, la comunità è Roma» (Comm. Pet. 2, “Novus sum, consulatum peto, Roma est”). Per raggiungere lo scopo, inoltre, Marco doveva saper giocare e far leva sulla nominis novitas, elevandola con la dicendi gloria (l’eloquenza), l’arte fondamentale di tutti i successi forensi: grazie a questa Cicerone aveva difeso molti publicani e cavalieri, i quali adesso avevano l’occasione di dimostrargli la propria riconoscenza sostenendolo. Oltre a ciò, Quinto raccomandava al fratello di procurarsi il favore di nobiles e consulares, comportandosi in modo tale da apparire al loro cospetto degno della posizione cui aspirava. Infine, lo esortava ad attirare alla sua causa gli adulescentes nobiles, il cui supporto gli avrebbero conferito un prestigio ancor più grande (Comm. Pet. 4-6).

L. Cassio Longino. Denario, Roma 63 a.C. Ar. 3,70 gr. Rovescio: Longin(us) IIIV(ir). Cittadino in atto di votare, stante, verso sinistra, mentre ripone una tabella contrassegnata con U(ti rogas) in una cista.

Quanto ai concorrenti – Gaio Antonio Ibrida e Lucio Sergio Catilina –, per poterli battere sarebbe stato opportuno ricordare alla gente chi fossero: non solo parlare delle origini familiari e della carriera politica di costoro, ma anche e soprattutto puntare il dito contro i reati da quelli commessi per provocare scandalo e denigrarli (Comm. Pet. 8-12).

Durante la campagna elettorale, l’aspirante magistrato naturalmente doveva tenere in massima considerazione anche l’opinione pubblica e garantirsi il favore popolare. A tal proposito, Quinto spiegava che fosse necessario munirsi di un nomenclator (il servo incaricato di ricordare al dominus i nomi delle persone incontrate), dimostrare abilità nel lusingare, assiduità, benevolenza, disporre di voci di propaganda e fare bella apparenza in pubblico (Comm. Pet. 41). In altre parole, il candidato doveva mettere in luce la propria volontà di conoscere le persone (homines noscere), fingendo al punto da dare l’impressione di agire secondo talento naturale. In effetti, a Marco – riconosce il fratello – non mancava «quell’affabilità che è degna di un uomo onesto e dolce di carattere» (comitas… ea quae bono ac suavi homine digna est), ma nel corso della campagna elettorale gli sarebbe stata indispensabile la blanditia («l’arte della lusinga»): il candidato doveva modificare «sia la fronte, sia la linea del volto, sia la conversazione» (et frons et vultus et sermo), adattando al modo di pensare e al volere delle persone che avrebbe incontrato (Comm. Pet. 42).

Scena di vita quotidiana nel foro. Affresco, ante 79 d.C. dalla Casa di Giulia Felice (Pompei). Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

Per rafforzare la propria adsiduitas e dimostrare benignitas nei confronti dell’elettorato, oltre a offrire banchetti sia agli amici sia a invitati passim et tributim («presi qua e là dalle tribù»), Marco doveva consentire agli altri un facile accesso, spalancando loro tanto le porte di casa quanto i recessi del proprio animo, dato che la gente non vuole che le si facciano soltanto promesse ordinarie, ma si sia disposti a largheggiare. Quindi, occorreva chiarezza su ciò che si sarebbe voluto fare, dichiarando di essere pronti a compierlo con zelo e volentieri, ma anche trasparenza su ciò che non si voleva o non si poteva fare, opponendo un garbato rifiuto o non dichiarando alcunché. Le persone, in genere, desiderano che alle parole seguano i fatti; perciò, per non attirarsi l’ira popolare è bene evitare di fare promesse o di accettare richieste che non sarebbe possibile attuare. Se l’elettore, per qualche ragione, si indisporrà, sarà opportuno che ciò accada dopo l’entrata in carica che prima; certamente sarà meno scontento colui che non vedrà realizzata una promessa, se lo si convincerà che la causa della mancata realizzazione è stata un grave imprevisto. In estrema sintesi, Quinto sostiene che «tutto sommato, il primo comportamento è proprio di un uomo onesto, l’altro di un buon candidato» (Comm. Pet. 45, quorum alterum est tamen boni viri, alterum boni petitoris).

L’autore conclude la propria esposizione facendo richiami all’eloquenza del fratello, augurandogli di condurre una campagna elettorale splendida e decorosa, raccomandandogli di mettere in luce gli atteggiamenti sospetti dei suoi competitori, senza dimenticare di sottolineare in pubblico il successo derivatogli dall’oratoria.

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Il fisco a Roma: dalle origini al II secolo d.C.

I cittadini romani non furono sottoposti a un regolare sistema di tassazione sul patrimonio e sulla rendita personale, ma al pagamento di alcune imposte indirette che gravavano sulle merci in vendita e su quelle che transitavano nel circondario dell’Urbe. A partire dall’età regia, sulle derrate in entrata o in uscita dalla res publica fu stabilita una tassa per il transito (portorium) che variava a seconda del tipo di merce; alcuni prodotti di lusso provenienti dall’Oriente, come i tessuti ricamati in oro e le perle, erano gravati da imposte di gran lunga superiori ad altre merci. L’unico reale tributo che lo Stato romano impose in ogni epoca ai suoi cittadini, sulla base del census personale, fu la tassa per sostenere le spese belliche, «a causa della scarsità delle finanze e della frequenza delle guerre» (propter aerarii tenuitatem assiduitatemque bellorum, Cic. off. II 74). Lo storico Livio (I 42-43) informa che tale imposta sarebbe stata istituita già al tempo di re Servio Tullio, «il fondatore di ogni distinzione di classe fra i cittadini» (conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque), quando i Romani furono censiti e suddivisi in cinque classi, «non per testa, come in passato, ma a seconda della condizione finanziaria di ciascuno» (non viritim, ut ante, sed pro habitu pecuniarum), con l’intento di distribuire gli oneri della pace e della guerra tra la popolazione in maniera adeguata all’entità del «reddito» (census) di ognuno. Per esempio, i cittadini appartenenti alla seconda classe dovevano versare una somma di 100.000 assi, mentre quelli della terza 25.000; il censo minimo richiesto era comunque di 11.000 assi. Talvolta, nel caso di un’operazione bellica portata a termine con successo, i Romani potevano recuperare il loro denaro spartendosi fra loro il bottino di guerra e liquidando la propria parte tramite la vendita. Si racconta che tutti i proventi ricavati dalla conquista di Veio (396 a.C.), dopo un lungo e annoso conflitto, finirono nelle mani della popolazione romana accorsa in massa sul campo di battaglia, mentre all’aerarium entrò soltanto il ricavato dalla vendita all’asta dei prigionieri (Liv. IV 59, 11-60, 8). Il tributo bellico continuò a gravare pesantemente sui cittadini romani, divenendo talvolta perfino opprimente (Pol. I 58, 9), e, in seguito, con le costanti guerre di conquista, il conseguente ampliarsi dell’estensione dello Stato, e la necessità di aumentare l’apparato difensivo, in determinate occasioni si fece ricorso all’imposizione di tasse straordinarie.

Tesoretto di Bredon Hill. Radiati, argento, 244-282 d.C. ca. da Bredon Hill (Worcestershire). Worcester City Art Gallery & Museum.

Nel quinto anno della seconda guerra punica (214 a.C.), «poiché mancavano i marinai, i consoli, in seguito a una delibera del Senato, disposero che colui la cui propria sostanza o quella di suo padre fosse dai censori Lucio Emilio e Gaio Flaminio valutata da 50.000 a 100.000 assi, o che in seguito si fosse procurato tale patrimonio fino a 50.000 assi, stipendiasse per sei mesi un marinaio; chi poi avesse un’entrata superiore a 100.000 assi fino a 300.000, ingaggiasse tre marinai con lo stipendio di un anno; chi superava la somma di 300.000 assi fino a 1.000.000, cinque marinai; chi superava il milione, sette marinai; i senatori poi dovevano fornire otto marinai stipendiati per un anno. In virtù di questo decreto furono procurati gli equipaggi armati e riforniti dai loro padroni; essi si imbarcarono con una scorta di vettovaglie per trenta giorni. Allora per la prima volta una flotta fu equipaggiata con marinai pagati e mantenuti con il denaro di privati cittadini» (Liv. XXIV 11, 7-9).

D’altra parte, è pur vero che talvolta si verificarono dei rimborsi sulle imposte esatte, grazie ai ricavati dei bottini di guerra: fu questo il caso di Gneo Manlio Vulsone, che, trionfatore sui Galati nel 187 a.C., riportò dall’Asia ricchezze tali da porre fine all’era dei tributi di guerra (Liv. XXXIX 7, 4-5). D’altra parte, da un accurato esame della documentazione, è stato stimato che la liquidazione dei bottini e le indennità di guerra, dalla guerra annibalica alla terza macedonica, fornirono alla res publica entrate davvero considerevoli, nell’ordine di 250.000.000 di denarii. In particolare, a rendere del tutto superflua l’imposizione del tributum ai cittadini adsidui fu la grandiosità del bottino che Lucio Emilio Paolo conferì al tesoro pubblico a seguito dell’impresa macedonica (Plut. Aem. 38, 1; Plin. NH. XXXIII 56).

Carle Vernet, Trionfo di Emilio Paolo. Olio su tela, 1789. New York, Metropolitan Museum of Art.

Prima delle conquiste di Pompeo Magno in Oriente, le tasse (tributa o vectigalia) corrisposte dalla popolazioni provinciali ammontavano complessivamente a circa 200.000.000 di sesterzi (Plut. Pomp. 45); Cesare stabilì che le tasse per la Gallia fossero pari a 40.000.000 di sesterzi (Suet. Iul. 25, 1). Il documento più importante riguardante l’esazione fiscale nelle province è la terza orazione (de frumento) dell’Actio secunda in Verrem (Cic. Verr. II 3), dove l’avvocato dell’accusa giustifica l’imposizione fiscale come victoriae praemium ac poena belli («prezzo della vittoria e punizione di guerra»). In Sicilia, il compito della riscossione della decuma dei prodotti del suolo, corrisposta dalle città dell’isola, sia foederatae sia immunes, spettava ai cosiddetti decumani. Ogni anno veniva messo all’asta l’appalto delle decumae, dinanzi al pretore, secondo la lex Hieronica, e quindi assegnato agli esattori (Cic. Verr. II 3, 12-15). I decumani, descritti da Cicerone (Cic. Verr. II 3, 76), erano persone modeste, appartenenti al livello più basso dell’ordine dei publicani.

Poiché Roma possedeva solo un ristretto numero di funzionari amministrativi, le varie funzioni pubbliche, come la logistica militare, i grandi progetti edilizi e, infine, la riscossione dei tributi in Asia e in altre province, furono assegnate a singoli cittadini. Nel caso del prelievo fiscale, i publicani, oltre a garantire alla res publica l’ammontare delle imposte determinato da un’asta tenuta davanti ai censori, spesso si permettevano di riscuotere importi supplementari per coprire i propri oneri. Con il tempo, siccome, a causa delle ingenti somme coinvolte, le franchigie non potevano più essere accollate a singoli cittadini, furono create delle societates publicanorum.

A proposito della classificazione tributaria, è noto che, fino all’epoca di Diocleziano (284-305), le imposte dirette (tributa o vectigalia) erano riscosse soltanto nelle province: l’ordinamento fiscale prevedeva l’imposizione di un tributum capitis, un’imposta sugli individui in età lavorativa dai 14 ai 60-65 anni, e la decuma, cioè la corresponsione del 10% delle rendite agricole. Le città che godevano dello ius Italicum o dell’immunitas e i singoli abitanti cui erano stati concessi privilegi personali erano esentati da tali imposte (Dig. 50, 15).

Banco dell’argentarius. Bassorilievo, marmo, c. I-II sec. d.C.

La riscossione delle imposte era motivata dalla dottrina del dominium populi Romani in solo provinciali (cfr. Gai. 2, 7) e si basava sulla dichiarazione del cittadino della propria condizione familiare e dell’ammontare del proprio patrimonio in occasione del censimento, operazione pubblica svoltasi per l’ultima volta sotto Vespasiano (69-79). In seguito, queste mansioni furono demandate ai funzionari imperiali e alle rilevazioni statistiche delle singole province e città. In epoca imperiale, il tributum era abitualmente riscosso dalle comunità locali, che disponevano di mappe catastali (come quella rinvenuta ad Arausio, l’od. Orange) per svolgere tale incombenza. Un’esenzione temporanea dall’imposta poteva essere concessa come aiuto in caso di calamità o come segno di gratitudine per i servizi resi (Tac. Ann. II 47). Quando si prevedeva che il gettito fiscale non fosse sufficiente a colmare le spese pubbliche, le autorità imperiali esigevano delle indictiones, consistenti nell’acquisto obbligatorio da parte dei cittadini di derrate alimentari o altri rifornimenti per gli eserciti e per l’apparato amministrativo: probabilmente questo accadde con una certa frequenza dal II secolo in poi.

Quanto invece alle imposte indirette, le più importanti erano quelle relative alla manomissione (vicesima libertatis, con un’incidenza del 5%), alla vendita dei servi (4%), ai lasciti testamentari (vicesima hereditatum, 5%) e ai ricavati delle aste (centesima rerum venalium, 1%; cfr. Tac. Ann. II 42, 4). Oltre a queste, esistevano anche centinaia di tasse secondarie, alcune di carattere locale, altre a livello provinciale, ma tutte a beneficio della res publica: sul possesso di asini e sulle opere di irrigazione, sulla cera d’api e sull’uso degli archivi, sui servizi di banco e sulle prestazioni delle prostitute. In realtà, le fonti letterarie non ne menzionano quasi nessuna e la maggior parte di esse è attestata solo per l’Egitto (cfr. Suet. Calig. 40). La celebre tassa (centesima venalium), rimproverata da Tito al padre Vespasiano, sull’urina, raccolta nelle latrine pubbliche per essere impiegata dai conciatori e dai tintori (fullones) per i loro processi di lavorazione, è ricordata solo grazie all’aneddoto di Svetonio (Suet. Vesp. 23, 3; cfr. DCass. LXV 14, 5).

Scena di pagamento delle imposte. Rilievo, calcare, fine II sec. d.C. da Neumagen. Trier, Rheinisches Landesmuseum.

Nei primi secoli del periodo repubblicano il tesoro della città di Roma, che era custodito nel tempio di Saturno (aerarium Saturni), era dunque formato dai proventi derivati dalle praedae belliche, dalle imposte versate dai cittadini per le spese di guerra e dagli introiti delle imposte indirette che gravavano sulle derrate in transito. A ciò si aggiungevano anche le rendite derivate dai beni demaniali, che consistevano essenzialmente in terreni agricoli (ager publicus) o da pascolo, concessi in affitto ai privati dietro corresponsione di un canone (vectigal); alla riscossione delle imposte provvedevano direttamente i funzionari cittadini.

Durante il principato di Augusto, all’antico erario repubblicano fu aggiunta una cassa, detta fiscus, a uso esclusivo del princeps, che poteva esercitare una notevole influenza sulla politica attingendo a queste risorse. In questo deposito erano raccolti i proventi della riscossione tributaria in Aegyptus e tutti gli altri redditi che in precedenza spettavano all’erario. L’erede di Cesare se ne servì per sostenere la distribuzione di terre e il vettovagliamento dei suoi soldati (RGDA 16 ss.). Il fiscus ricevette il suo ordinamento definitivo sotto Claudio. L’imperatore amministrava direttamente i fondi depositati nel fiscus e si occupava di registrare su libri contabili le somme incassate e le spese sostenute; qui, tra l’altro, confluivano anche le sostanze di coloro che erano deceduti senza lasciare eredi (bona vacantia), gli averi dei condannati (bona damnatorum) e i proventi delle multe (Tac. Ann. II 48). Spettava, inoltre, al fiscus anche la metà di quei beni che erano stati rinvenuti casualmente e non appartenevano a nessuno (bona caduca). Intorno al 6 d.C., Augusto istituì un fondo speciale, detto aerarium militare, mediante il quale provvide a corrispondere i compensi ai veterani (RGDA 17; Suet. Aug. 49, 2). La dotazione iniziale dell’erario militare fu prelevata dal patrimonio personale del principe e in seguito fu alimentata dalle imposte indirette, come la vicesima e la centesima rerum venalium.

Scena di pagamento delle imposte. Rilievo, calcare, III sec. d.C. Luxembourg, Musée Luxembourgeois.

Proprio quest’ultima imposta colpiva soprattutto il popolo, che ne richiese l’abolizione a Tiberio. Tacito (Tac. Ann. I 78) riferisce che l’imperatore rispose di non essere in grado di soddisfare una simile richiesta, perché l’erario militare era rimpinguato esclusivamente grazie a quell’entrata; il pagamento dell’imposta era quindi necessario per mantenere le forze armate a ferma ventennale.

Fu Caligola, particolarmente vicino alla plebe, ad abrogare nel 38 la centesima rerum venalium almeno in Italia (DCass. LIX 9). Al contrario, la vicesima sulle successioni e sulle donazioni, che colpiva soprattutto le classi più abbienti, fu mantenuta e Plinio il Giovane, nel suo Panegyricus dictus Traiano imperatori, la considerò la tassa più gravosa per i cittadini romani (Plin. Pan. 37-41).

Al periodo flavio risale l’istituzione di una tassa particolare, il fiscus Iudaicus, con cui si volevano colpire gli Ebrei sconfitti da Tito, obbligandoli a corrispondere ogni anno due dracme ciascuno (Jos. BJ VII 6, 6). In seguito, considerata parecchio infamante e vergognosa, l’imperatore Nerva decise di abolirla, come dimostrano alcuni sesterzi coniati nel 96/7 (RIC II 58; 82, fisci Iudaici calumnia sublata), sulla base di un preciso programma volto ad alleggerire la pressione fiscale sugli abitanti dell’Impero.

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Bibliografia:

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H. van Effenterre (éd.), Points de vue sur la fiscalité antique, Paris 1979.

Il superamento delle istituzioni repubblicane

La grandezza di Augusto fu, com’è noto, nella straordinaria capacità di bene amministrare un’eredità e una vittoria. L’eredità era il carisma, i beni e soprattutto le fedeli legioni del padre adottivo, Cesare: un’eredità all’inizio per forza di cose spartita, ma ritornata intera nelle mani del giovane Ottaviano dopo la definitiva vittoria su Antonio. All’indomani della battaglia di Azio, non c’era a Roma alcun avversario che potesse compromettere o minare il suo potere. Lepido era una figura ormai di secondo piano, che visse tuttavia tanto a lungo da irritare forse il princeps, che ambiva a sostituirlo nella dignità di pontifex maximus. La situazione non era dissimile da quella di Cesare vincitore su Pompeo, era anzi più favorevole, trovandosi Ottaviano di fronte a un Senato provato dalle guerre civili e dalle proscrizioni. Tuttavia, a differenza del prozio, il giovane Cesare si guardò bene dall’assumere la dittatura.

Gruppo familiare (dettaglio). Bassorilievo, marmo, 9 a.C., dall’Ara Pacis. Roma, Museo dell’Ara Pacis.

Nel corso del tempo fu anzi percepibile un graduale ma costante allontanamento dalla figura del padre adottivo, assunto in cielo. In questo atteggiamento è chiaramente da vedersi un distacco, già presente nei primi temi, dall’idea di regalità che Cesare, comunque, emanava. La storia delle soluzioni trovate per consolidare, sul piano istituzionale, il potere di Augusto è lunga e complessa. Quale sia stato, nel corso del tempo, il fondamento giuridico dei poteri del princeps è infatti questione che ha da sempre occupato storici e studiosi del diritto.

La constatazione che il potere di Augusto era, in ogni caso, fuori dall’ordinario e, di conseguenza, da ogni schema possibile nella struttura istituzionale repubblicana, dovrebbe in apparenza scoraggiare ogni ricerca riguardo all’esatto contenuto giuridico di questi poteri. Eppure, non si tratta di una questione formale o addirittura cavillosa. Ricostruire con certezza il complesso meccanismo messo a punto in diverse fasi, nel corso del tempo, è in realtà fondamentale per apprendere quale fosse il contenuto che Ottaviano stesso attribuiva al proprio ruolo politico o, in altre parole, come lo giustificasse: seguire le tappe di questo percorso significa quindi, in certo modo, fare luce su tutta un’epoca e, in particolare, sulle aspettative dei cittadini romani e italici, che ad Augusto avevano dato il proprio consenso (coniuratio totius Italiae).

Ottaviano Augusto. Statua equestre (frammento) con paludamentum e parazonium, bronzo, I sec. a.C. dalle acque egee fra Eubea e Agios Efstratios. Atene, Museo Archeologico Nazionale.

I problemi posti sono in ogni caso di difficilissima soluzione: le opinioni degli studiosi si dividono tra il porre l’accento sulla base istituzionale dei poteri di Augusto, in sostanza la somma o l’iterazione – in sé comunque straordinaria – di una serie di prerogative “normali” e, viceversa, il considerare prevalente l’aspetto carismatico del potere di Augusto. Se, con diverse sfumature, ha prevalso l’una o l’altra delle interpretazioni, è certo tuttavia che i due diversi aspetti coesistono, almeno a partire dal 27 a.C.

Nel gennaio di quell’anno si svolse infatti una memorabile seduta del Senato, il cui risultato è efficacemente descritto dallo stesso Ottaviano nelle sue Res Gestae (XXXIV 1): In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in Senatus populisque Romani arbitrium transtuli («Nel mio sesto e settimo consolato, dopo che ebbi estinto le guerre civili, assunto per universale consenso il controllo di tutti gli affari di Stato, trasmisi il governo della Repubblica dal mio potere alla libera volontà del Senato e del popolo romano»). Continua col riferire degli onori a lui decretati dal Senato e conclude (XXXIV 3): Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt («Da allora in poi fui superiore a tutti in autorità, sebbene non avessi maggior potere di tutti gli altri che furono miei colleghi in ciascuna magistratura»).

In quella seduta si è voluto vedere l’atto di ratifica dei poteri eccezionali di Augusto, una specie di sistemazione del suo stato effettivo di “monarca”. Console ormai per la settima volta consecutiva, nella stessa riunione egli si vide affidare un comando decennale per tutte le province imperiali (con il termine erano indicati i territori non ancora completamente sotto controllo, dove potevano essere necessari interventi militari): era l’imperium proconsulare maius, lo status che, aggiunto alle prerogative magistratuali, gli consentiva il pieno controllo della situazione. Di più: rispetto agli altri magistrati che esercitavano il loro potere, Augusto aveva in aggiunta l’auctoritas; questa, infatti, è una delle parole chiave del linguaggio politico augusteo: essa appartiene anche semanticamente alla radice (da augeo, “accresco”) del nomen Augusti. Non a caso questo titolo gli fu conferito pochi giorni dopo quella storica adunata in Senato. Si tratta di un termine difficile da rendere in lingua moderna, dal momento che le rese possibili, come, per esempio, “autorevolezza”, non sono sufficienti a rendere appieno la portata concettuale della parola latina auctoritas. Quello che evoca, comunque, è un potere carismatico, non sconosciuto o straordinario, ma, anzi, un potere legato alla storia più antica e gloriosa della repubblica.

C. Giulio Cesare Ottaviano Augusto. Cammeo (Blacas Cameo), sardonica, c. 20-50 d.C., dal Tesoro dell’Esquilino. London, British Museum.

La seconda data memorabile è il 23 a.C., quando Ottaviano abbandonò il consolato: dopo molti anni rendeva possibile anche ad altri senatori l’accesso alla massima carica. Non si trattava, affatto, naturalmente, di un passo indietro: il suo imperium si estendeva contemporaneamente alle province non militari e, di conseguenza, acquisiva il completo controllo di tutto il territorio romano. Nella stessa occasione assumeva la tribunicia potestas: senza accedere alla gloriosa magistratura plebea del tribunato, Ottaviano godeva comunque di tutte le sue prerogative: la facoltà di convocare il Senato, di porre il veto alle leggi, di trasformare i plebisciti in leggi. Quanto questo potere, accresciuto ovviamente dall’auctoritas, fosse considerato fondamentale è prova nel fatto che tutti gli imperatori dopo di lui computassero gli anni del loro principato attraverso la tribunicia potestas.

Niente era, dunque, da un punto di vista formale, al di fuori della tradizione: non i poteri che, presi singolarmente, rientravano nelle prerogative di ciascuna magistratura. Dove non rivestiva un honos, Augusto conservava tuttavia la potestas della carica medesima, con in più – naturalmente – la sua auctoritas.

Importanza non secondaria ebbero le onorificenze a lui accordate da un Senato che, evidentemente, sapeva ben interpretare i desideri del principe. Egli le registrò scrupolosamente nelle sue Res Gestae, riconoscendone di fatto l’importanza politica (XXXIV 2): Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis causa testatum est per eius clupei inscriptionem («Per questa mia benemerenza, con decreto del Senato ebbi l’appellativo di “Augusto”, la porta della mia casa fu pubblicamente ornata di alloro, e sull’entrata fu affissa una corona civica; nella Curia Giulia fu posto uno scudo d’oro con un’iscrizione attestante che esso mi veniva offerto dal Senato e dal popolo romano in riconoscimento del mio valore, della mia clemenza, della mia giustizia e della mia pietà»).

Clipeus virtutis, marmo di Carrara, 26 a.C. (AE 1952, 165 = AE 1954, 39 = AE 1955, 82 = AE 1994, 27), Arles, Musée de l’Arles antique

Rispetto al carattere straordinario degli onori riconosciuti agli imperatores della tarda repubblica, gli omaggi ad Augusto colpiscono per la loro apparenza dimessa, priva di ogni implicazione “regale”. Al contrario, tali onori rientravano nella tradizione romana più austera ed evocavano dunque un passato glorioso, anche se potevano, all’occasione, prestarsi a interpretazioni differenti. Si tratta dunque di una “povertà” solo apparente, dal momento che attraverso questi onori si propagandavano nel modo più ampio possibile i messaggi politici più importanti per Ottaviano. I ramoscelli d’alloro a ornare la casa del princeps indicavano naturalmente la Vittoria: pianta da tempi remoti utilizzata per ornare i vincitori, le corone e i rami d’alloro evocavano il dio Apollo e, posti in perpetuo a ornamento di un’abitazione “privata”, inevitabilmente richiamavano sull’edificio e sui suoi abitanti un alone di sacralità. La corona civica in foglie di quercia, pianta sacra a Giove, invece, era usualmente conferita a chi si distingueva in battaglia, salvando la vita dei propri concittadini: nel caso di Augusto veniva a lui offerta nella qualità di salvatore della patria.

Tra gli onori ricevuti particolare significato assunse quello del clupeus virtutis, lo scudo sul quale erano incise le virtù cardinali del principe: la virtus, la clementia, la iustitia e la pietas erano la ragione per la quale i cittadini consideravano Ottaviano Augusto un loro superiore e gli accordavano l’auctoritas. Con qualche minima variazione queste virtù saranno poi apprezzate da tutti i buoni principi, come attestano le monete circolanti per tutto l’Impero.

Nel 12 a.C. Augusto, morto Lepido, poté finalmente assumere il ruolo di pontifex maximus. Nella maturità e nella vecchiaia il ruolo del princeps andava assumendo una dimensione paterna: infatti, nel 2 a.C. il Senato e il popolo romano gli conferirono il titolo di pater patriae.

L’azione politica di Augusto fu geniale e ambigua al tempo stesso, ma ebbe la caratteristica principale di essere in grado di interpretare al meglio le esigenze dei suoi tempi. Era in atto da decenni un logoramento delle istituzioni tradizionali e, più in generale, una trasformazione profonda nella società romana: le antiche e gloriose soluzioni, che avevano reso grande Roma, non erano più all’altezza dei mutamenti intervenuti.

Bibliografia:

F. Rohr Vio, Verso una riorganizzazione dello Stato tra secondo triumvirato e nuovo assetto augusteo: anni 44 a.C.-14 d.C., in R. Cristofoli, A. Galimberti, F. Rohr Vio (eds.), Dalla repubblica al principato. Politica e potere in Roma antica, Roma 2014, 101-182.

I processi nell’antica Roma

I processi, allora come oggi, potevano essere di natura civile o penale. Nel primo caso si trattava di controversie che coinvolgevano cittadini privati, perciò rientravano nella categoria degli iudicia privata, e la riparazione per un torto inflitto (delictum) consisteva in una sanzione pecuniaria (multa). Nei processi penali, invece, erano presi in esame reati (crimina) che colpivano l’interesse pubblico – afferivano, quindi, agli iudicia publica – e le pene previste potevano essere anche molto severe.

Le istruttorie si svolgevano in genere nel Foro (in caso di maltempo, all’interno delle aule delle basilicae). La giustizia a Roma era amministrata dai praetores: il praetor urbanus presiedeva le cause riguardanti i cittadini romani, mentre il praetor peregrinus le contese tra Romani e forestieri. Nelle province l’amministrazione dei processi penali era affidata agli stessi promagistrati, coadiuvati da un consilium formato da cittadini romani; nella cause civili, il governatore, non gestiva direttamente le udienze, ma aveva facoltà di nominare di volta in volta, a suo arbitrio, i giudici della controversia.

A Roma per il processo penale furono istituiti, probabilmente a partire dal II secolo a.C., dei tribunali permanenti (detti quaestiones perpetuae), presieduti da senatori (o da esponenti dell’ordine equestre), istruttorie che avevano ciascuna un diverso ambito di pertinenza. Tra i principali capi d’accusa, o almeno tra i più frequenti, si possono citare: crimen maiestatis (lesa maestà nei confronti del popolo romano); crimen perduellionis (alto tradimento); ambitus (brogli elettorali); peculatus (sottrazione indebita di denaro pubblico); crimen de falso (frode o falsificazione); parricidium (uccisione del padre, di un parente, di un pari); pecuniae repetundae (lett. “denaro che dev’essere reclamato” da alleati e sudditi di Roma, dopo che è stato sottratto abusivamente e con estorsione dal promagistrato di una provincia); sacrilegium (furto sacrilego a danno di un tempio o di un culto); crimen de sicariis et veneficis (omicidio e avvelenamento); crimen de vi publica et privata (violenza pubblica o privata); crimen iniuriarum (reato di diffamazione); crimen de civitate (appropriazione illecita del diritto di cittadinanza).

M. Tullio Cicerone (presunto ritratto). Statua (dettaglio del busto), marmo bianco, I sec. d.C. Oxford, Ashmolean Museum.

Nel sistema giuridico repubblicano non esistevano magistrati professionisti, né giudici o avvocati, né pubblici ministeri; non esisteva neppure il procedimento d’ufficio, con cui oggi l’autorità giudiziaria è in alcuni casi tenuta a perseguire il colpevole per il semplice fatto di aver ricevuto notizia del crimine. La presidenza delle quaestiones perpetuae era, appunto, affidata a un praetor, vale a dire un uomo politico, eletto dal popolo nei comitia e investito della iurisdictio necessaria ad amministrare la giustizia. Parimenti, le giurie erano formate solo da “giudici popolari”.

Le fasi preliminari di un processo (iniure) iniziavano con una querela di parte e lo stesso querelante (actor), che nei processi penali rappresentava l’interesse pubblico, sosteneva direttamente l’accusa. Per procedere contro un cittadino l’accusatore presentava un’istanza (postulatio) al magistrato; questi effettuava tutti gli accertamenti del caso, verificando l’onorabilità del postulante, ascoltava le due parti in causa e decideva di respingere la denuncia oppure di procedere. In quest’ultimo caso, aveva luogo la formale presentazione dell’accusa, solitamente sottoscritta anche da amici e collaboratori dell’accusatore: da quel momento, egli assumeva la funzione di “pubblico ministero”, con poteri d’indagine ai fini del giudizio.

Se più persone muovevano la medesima accusa contro il medesimo imputato, si ricorreva alla divinatio: il magistrato doveva “indovinare”, ascoltando le argomentazioni dei potenziali accusatori, chi avesse i requisiti (affidabilità, onestà, competenza) per svolgere al meglio il delicato ruolo di actor. Con l’accettazione dell’accusa da parte del magistrato, si iscriveva il nome dell’accusato nel ruolo dei giudicabili, precisando il procedimento (actio) da effettuare.

Scena di lettura del testamento davanti al magistrato. Bassorilievo, marmo, I sec. a.C. da un sarcofago.

Si stabiliva la data del dibattimento (il vero e proprio iudicium), garantendo a chi sosteneva l’accusa un periodo utile per svolgere le necessarie indagini. Nella causa contro Gaio Verre, nel 70 a.C., per esempio, Cicerone chiese e ottenne 110 giorni per recarsi in Sicilia per le sue indagini. La legge forniva all’actor l’autorità per imporre a chiunque l’esibizione di documenti, effettuare perquisizioni domiciliari, assicurarsi la comparsa dei testimoni. D’altra parte, l’accusatore era tenuto a svolgere con serietà il suo incarico: un’accusa falsa o infondata era considerata un’offesa all’amministrazione giudiziaria; la pena era l’impressione a fuoco di una C (= calumniator) sulla fronte. Inoltre, lo scarso zelo dell’accusatore nell’esplicazione delle proprie incombenze era punibile con la perdita della civica onorabilità (infamia).

Quanto all’imputato, rendeva manifesta la propria condizione di reus portando fino alla fine dell’istruttoria un abito dimesso (se non vestendo addirittura a lutto); inoltre, subiva alcune limitazioni ai diritti civili: non poteva candidarsi per alcuna carica politica né poteva in alcun processo assumere il ruolo di accusatore. Prima dello svolgimento del processo, alla presenza delle parti in causa, si procedeva alla costituzione della giuria mediante sorteggio, dando facoltà all’accusa e alla difesa di respingere le persone che non fossero di loro gradimento.

Nel giorno fissato per lo svolgimento del processo, accusatore e accusato erano chiamati (citati) a intervenire nella sede del giudizio. Aveva quindi inizio il dibattimento, con l’actor che pronunciava un discorso d’accusa che non doveva essere interrotto (oratio perpetua), cui potevano seguire le orazioni di altri cittadini che si erano uniti all’actor al momento della formalizzazione dell’accusa, in qualità di subscriptores. Veniva poi la replica del reus o, più spesso, dei suoi difensori. Queste figure erano distinte in tre categorie: i patroni, cioè quanti supportavano l’imputato con le arringhe in suo favore, contando sul proprio prestigio personale, sulla competenza giuridica e sull’abilità oratoria; gli advocati, personaggi particolarmente influenti, che, pur senza prendere direttamente la parola, comparivano in tribunale a fianco dell’accusato allo scopo di condizionare i giudici con la propria autorevole e tacita presenza; i laudatores, cioè coloro ai quali spettavano brevi discorsi in elogio dell’imputato, a prescindere dall’argomento del processo. Ciò era ammesso, perché nel mondo romano non si giudicava un reus solo sulla scorta dei capi d’accusa, ma si formulava nei suoi confronti un giudizio complessivo; di conseguenza, il fatto di aver precedentemente agito per il bene dello Stato, di godere di buona fama e di poter esibire amicizie importanti (gli advocati) poteva esercitare una notevole influenza sulla giuria e, naturalmente, sul verdetto stesso (anche in presenza di crimini manifesti!).

Un oratore che parla in un’aula di tribunale o un predicatore cristiano (?). Rilievo, marmo, IV sec. d.C. dal tempio di Ercole. Ostia, Museo Archeologico.

I discorsi di accusa e di difesa potevano protrarsi per diverse ore, entro un tempo fissato in precedenza dal presidente del tribunale. Eccezionalmente, per abbreviare i tempi, l’actor aveva facoltà di rinunciare all’oratio perpetua, per passare direttamente all’interrogatorio (excussio) dei testimoni, costringendo in questo modo anche l’avversario a passare direttamente alla fase successiva.

Dopo le orationes dell’accusa e della difesa iniziava l’altercatio, un dibattito con brevi domande e risposte per chiarire singoli punti. Si passava, quindi, all’esame delle prove (probatio). Accusa e difesa sostenevano i rispettivi assunti, affidandosi soprattutto alle presunzioni logiche (argumenta), che emergevano da fatti accertati e acclarati, e alle dichiarazioni dei testes, i quali, vincolati da giuramento, erano interrogati dalle due parti.

Erano considerati meno probanti, ma comunque utili, anche i documenti scritti, che talvolta però potevano essere sospettati di alterazioni, e le dichiarazioni che non si riferivano direttamente all’oggetto del processo, ma che riguardavano comunque la moralità dell’accusato. Ovviamente, era fondamentale l’autorevolezza comprovata di chi si spendeva a favore dell’imputato e l’attendibilità dei testimoni era strettamente legata alla loro condizione sociale: spettava ai giudici valutare caso per caso il peso da attribuire alle testimonianze di stranieri, donne e impuberi. Concluso il dibattimento, la corte passava a emettere la sentenza (sententia): ciascun giurato inseriva in un’urna una tabula cerata recante la lettera A (= absolvo) o la lettera C (= condemno) 𝐶, oppure ancora la sigla NL (= non liquet), «non risulta chiaro» (per cui si indicava la necessità di un supplemento d’indagine). Alla fine, il presidente del tribunale, ordinato lo spoglio dei voti, dichiarava l’esito dello scrutinio: la sententia si limitava all’affermazione della colpevolezza o dell’innocenza dell’accusato, mentre la poena era determinata in misura fissa dalla legge e non poteva essere modificata dai giudici in relazione alla gravità del reato commesso. Per certi illeciti (come il peculato o la concussione), alla causa principale seguiva un giudizio accessorio per fissare l’entità del risarcimento dovuto dal condannato.

La congiura di Catilina e la rivolta degli esclusi dal potere

da R. CRISTOFOLI, Storie e parabole del potere personale al tramonto dell’antica Repubblica romana: anni 107-44 a.C.,in ID., A. GALIMBERTI, F. ROHR VIO (eds.), Dalla Repubblica al Principato. Politica e potere in Roma antica, Roma 2014, 43-49 [con modifiche].

Se per la prima parte dei I secolo a.C. si parla del potere, delle sue basi e di coloro che, raggiungendolo e concependolo in maniera diversa, lo detennero effettivamente, ora con la figura di Catilina si apre invece una luce su quanti si trovarono, a un certo punto della propria carriera politica, a non essere più in grado di aspirarvi, e tentarono una rivolta uscendo prima dalle regole non scritte dell’ortodossia politica, poi dalla legalità. Non si trattò, appunto, di un povero o di un uomo di umili origini, ma di un aristocratico in declino, il quale, animato dal disegno di tornare a competere per il potere, guardò al popolo e agli indigenti non solo dell’Urbe, nonché ad altri aristocratici male in arnese, come a una base di sostegno e a un bacino di reclutamento militare: la sua coniuratio, che minacciava un rovesciamento violento, non fu che un tentativo estremo di imporre una svolta all’interno di un quadro in cui, con l’avvicinamento tra optimates ed equites e lo stemperarsi delle tensioni della guerra civile e degli anni Settanta, la sola preoccupazione per un sistema politico e istituzionale sempre più ristretto alla partecipazione di poche famiglie erano ormai i paventati tentativi autocratici dei signori della guerra.

L. Cassio Longino. Denario, Roma 63 a.C. Ar. 3,70 gr. Rovescio: Longin(us) IIIV(ir). Un cittadino in atto di votare, stante, verso sinistra, mentre ripone una tabella, riportante l’abbreviazione U(ti rogas), in una cista.

Lucio Catilina, della famiglia ormai in declino dei Sergii, nacque a Roma nel 108/7. Il matrimonio con Gratiana lo portò ad avvicinarsi a Mario (la donna era sua nipote), ma, dopo la militanza con Gneo Pompeo Strabone, nell’88 passò al seguito di Silla nella prima guerra mitridatica (87-85); al ritorno, fu un sostenitore così accanito di Silla da massacrare il cognato Mario Gratidiano. Il cursus honorum di Catilina prese avvio nel 78 con la questura e proseguì nel 71 con l’edilità, mentre più importanti cariche arrivarono all’inizio degli anni Sessanta: è del 68 la pretura, e del 67-66 il governatorato provinciale in Africa. Erano, quelli, gli anni in cui la competizione elettorale si restringeva ai facoltosi: la propaganda dei candidati e la possibilità di ben figurare una volta eletti in alcune cariche (soprattutto l’edilità) dipendevano strettamente dalle risorse economiche dei singoli, e così era frequente che i membri delle famiglie non più al culmine della prosperità si indebitassero in maniera anche molto rilevante. Tale era la situazione di Catilina, anche per una tendenza allo sperpero cominciata fin dagli anni giovanili, e in quell’epoca tipica di molti rampolli della gioventù capitolina di alto rango.

Tornato a Roma dall’Africa e pendendo su di lui un processo de repetundis (come capitava spesso ai governatori indebitati che si trovavano preposti a una provincia ricca), accusato di aver sfruttato indegnamente quel territorio, Lucio Catilina si candidò nel 66 al consolato per l’anno successivo: l’occasione era propizia, perché i consoli già eletti per il 65, Autronio Peto e Publio Cornelio Silla (nipote di Silla Felix), furono accusati de ambitu e deposti, cosicché Catilina, da poco tornato dall’Africa, poté partecipare alla gara elettorale supplementare, anche sperando di sfuggire così al processo (il diritto romano non consentiva di portare alla sbarra chi avesse cominciato una magistratura, fino allo scadere del mandato). Tuttavia, oltre alla causa incombente, proprio i suoi temuti trascorsi – che includevano uno scandalo con le Vestali! – minarono le sue possibilità e frustrarono il suo tentativo: si decise di non ammettere alla candidatura, pretestuosamente, quanti non fossero già stati candidati alle prime elezioni, e furono così eletti consoli Lucio Aurelio Cotta e Lucio Manlio Torquato.

Ritratto virile, detto ‘Cicerone’. Busto, marmo bianco, I sec. d.C. Firenze, Galleria degli Uffizi

A questo punto Sallustio (Cat. 18, 4 ss.; ma cfr., tra l’altro, DCass. XXXVI 44, 3 ss.) di una cosiddetta «prima congiura di Catilina», con Catilina e Autronio Peto che avrebbero coinvolto Gaio Pisone in una trama contro la vita dei nuovi consoli Cotta e Torquato, da attuarsi il 1° gennaio del 65 alla loro entrata in carica; compiuto l’assassinio, Pisone sarebbe poi dovuto andare con un esercito a occupare le due Hispaniae. La congiura fu posticipata al 5 febbraio perché trapelata, e in quell’occasione la strage avrebbe dovuto riguardare anche molti senatori: ma quel giorno lo scarso numero di adesioni e il segnale dato da Catilina troppo presto fecero fallire tutto. Pisone andò in Spagna lo stesso, come governatore e con l’appoggio del neocensore Crasso (Sall. Cat. 19, 1), ma lì venne assassinato. Nessuna indagine acclarò i fatti del 65, e la maggioranza degli studiosi moderni non accorda molta fiducia alla loro realtà; se fu Cicerone nel 64, con l’orazione per la sua candidatura, a dare origine alle illazioni su tale presunta trama, reiterandole in discorsi successivi, va detto che in effetti Sallustio, Livio (ma la Per. 101 non fa il nome di Catilina) e Cassio Dione le considerarono molto seriamente, andando oltre lo stesso oratore per quanto riguarda la costruzione di una vera e propria congiura. È con Svetonio che il quadro si arricchisce di un dato significativo, che la tradizione ostile a Cesare aveva conservato: al cap. 9 della sua biografia leggiamo infatti che Cesare, pochi giorni prima di assumere l’edilità del 65, venne sospettato di aver dato vita a una congiura insieme a Crasso e ai due consoli vincitori delle prime elezioni del 66, Silla e Autronio. La congiura – poi naufragata per pavidità o per un ripensamento di Crasso – sarebbe stata finalizzata all’uccisione degli avversari in Senato, dopodiché Crasso avrebbe dovuto assumere la dittatura con Cesare come magister equitum, e riattribuire il consolato a Silla e Autronio. Notevole però il fatto che, in questo ramo della tradizione confluito in Svetonio, non si facesse menzione di Catilina: di vero può esserci soprattutto l’avvicinamento di Crasso e Cesare, preoccupati dai successi di Pompeo in Oriente.

Catilina venne assolto dall’accusa di concussione (de repetundis) che pendeva su di lui, ma troppo tardi per poter presentare la candidatura al consolato del 64; tornò in lizza per quello del 63, questa volta con possibilità accresciute grazie al sostegno di importanti personaggi, tra i quali probabilmente Crasso e forse Cesare, entrambi annoverati da Asconio Pediano (nel commento all’orazione ciceroniana In toga candida 74, p. 83 Clark) come sostenitori di Catilina, e che è possibile presupporre interessati – in un’ottica di perseguimento del proprio utile, che nell’aristocrazia del tempo si faceva sempre più preponderante rispetto a qualsiasi coerente ideologia – a un programma parzialmente “popolare”, nell’intento di fronteggiare la paventata elezione del candidato pompeiano e conservatore Marco Tullio Cicerone.

M. Tullio Cicerone (?). Statua, marmo, II sec. d.C. Oxford, Ashmolean Museum.

Si può presumere che il programma di Catilina contenesse sì delle aperture riformiste e delle misure volte ad alleviare la crisi finanziaria che colpiva il popolino e la plebe rurale, ma non ancora i disegni di riforme ad alto impatto che avrebbero contraddistinto l’ultima parte della sua attività politica e che in questa fase sarebbero stati ancora prematuri, in quanto lo avrebbero privato dell’appoggio di Crasso, legato al ceto imprenditoriale-finanziario e quindi sordo a qualsiasi misura inerente a condoni di debiti e a trasformazioni sociali radicali: ha senz’altro ragione Syme (1968, 92-93) a rimarcare che Sallustio, in realtà, anticipa nella sua narrazione i piani rivoluzionari del personaggio.

Catilina e i suoi fautori dovettero mobilitarsi per questa competizione elettorale per il consolato del 63 e indulgere alla pratica, del resto diffusa, dell’ambitus («broglio»); ma le cose non andarono come essi si auguravano, e furono eletti Cicerone, appoggiato dalla maggioranza degli optimates (spaventati dalle manovre di Crasso e Cesare) e degli equites, e, tra coloro che facevano capo al sostegno elettorale di Crasso, il solo Gaio Antonio Hybrida, un sillano.

Non ancora disposto a rassegnarsi, Catilina tentò per la terza volta di raggiungere la suprema magistratura e si candidò per le elezioni del 63 per il consolato del 62, senza più l’appoggio di Crasso: Catilina, che almeno alle elezioni precedenti aveva goduto ancora del sostegno di potenti personaggi – i quali intendevano avvalersi di lui come di uno strumento per la loro politica – ed era stato a un passo dal coronamento della carriera dell’alta aristocrazia, da questo momento può invece essere considerato un escluso dal potere, che come tale cerca di ovviare alla propria situazione e alle difficoltà della sopravvenuta indigenza, cavalcando il malcontento di quanti non appartenevano da sempre, e di quanti non appartenevano più, alla ristretta élite dominante.

La sua è una rivolta che comincia fin dal programma: in sé legittimo, pur se questa volta radicale, e imperniato sulla remissione dei debiti pregressi (tabulae novae) come su una bandiera anche ideologica, in qualche modo mirata a far presa trasversalmente, in quanto teoricamente in grado di attrarre nel favore a essa la plebe e i piccoli proprietari terrieri italici, ma anche non pochi patrizi indebitati per lo stile di vita o per l’ambizione politica. La base di consenso di Catilina vantava infatti ancora degli optimates (ma per la maggiore in difficoltà), tra i quali Publio Cornelio Lentulo Sura (cos. 71), espulso dal Senato nel 70, e Lucio Cassio Longino (praet. 66), mentre la sua base sociale era composta in larga parte dalla plebe urbana, da giovanotti ambiziosi e pieni di debiti, da piccoli proprietari soprattutto dell’Etruria e da ex soldati di Silla. Nondimeno, Catilina andò incontro all’ennesima sconfitta elettorale.

Joseph-Marie Vien, La congiura di Catilina. Olio su tela, c. 1809.

La maggioranza dell’aristocrazia ottimate e la pressoché totalità dei cavalieri si erano infatti date molto da fare alla luce di quella che Catilina aveva configurato come la sua azione politica in caso di elezione consolare; l’immagine di Catilina fu dai suoi avversari propagandisticamente deformata e presentata come quella di un dissoluto ispirato da intenti sovversivi, che giungeva al punto di cibarsi delle viscere di bambini immolati a suggello di sacrifici (DCass. XXXVII 30, 3). Catilina, deciso allora a giocarsi il tutto per tutto uscendo dalla legalità, passò alla soluzione estrema (il «piano B»: Waters 1970, 198 ss.) di ordire un complotto a danno di Cicerone e di arruolare un esercito di veterani in Etruria, comprendente, oltre ai sostenitori della prima ora e ai braccianti, anche bande paramilitari e servi: Gaio Manlio agì per conto di Catilina proprio a tal scopo.

La nuova sconfitta nella competizione per il consolato era nata soprattutto dall’abbandono da parte di Crasso, nonché dal differimento – non si sa quanto lungo, forse fino all’autunno – dei comitia attuato da Cicerone, che impedì di votare alla plebe rurale (Plut. Cic. 14, 5); ma va rilevato che anche un’ampia percentuale della plebe urbana indipendente (soprattutto i tabernarii, secondo Yavetz 1969) dovette distaccarsi da lui, in piccola parte già prima e in parte maggiore dopo le elezioni, a mano a mano che Cicerone pronunciava i suoi discorsi contro Catilina, intrisi di rivelazioni circa i suoi progetti eversivi e l’inevitabile sconvolgimento dell’ordine pubblico, cui il temuto reclutamento di servi – mentre era ancor viva la memoria di Spartaco – offriva conferma. La plebs di Roma, non tutta indigente, che non si entusiasmò davanti alla lex agraria proposta da Rullo (appoggiata da Cesare e da Crasso, che volevano togliere a Pompeo il controllo delle assegnazioni di terreno, e per questo osteggiata da Cicerone), in quanto niente affatto sedotta dalla prospettiva di dover abbandonare l’Urbe per andare in colonie di nuova fondazione, dovette togliere il proprio favore a Catilina con buona probabilità per effetto della martellante propaganda, che oltre alle accuse di cui sopra arrivò ad attribuirgli anche quella di voler incendiare la città (Sall. Cat. 43, 2 ss., e altre fonti). Tutto ciò non era controbilanciato dall’attrattiva dell’abolizione dei debiti, che pur se realizzata non avrebbe comunque evitato ai disperati di contrarne di nuovi, in assenza di una reale e adeguata riforma economico-finanziaria (Yavetz 1969). Sallustio (Cat. 48) fa infatti notare come, dopo la scoperta della congiura, la plebe urbana avesse cambiato il suo modo di vedere le cose (mutata mente), maledicendo i progetti di Catilina e portando alle stelle Cicerone (Catilinae consilia exsecrari, Ciceronem ad caelum tollere), timorosa soprattutto della prospettiva che fossero appunto appiccati incendi (per facilitare l’invasione della città da parte dei catilinari), particolarmente temibili per chi possedeva solo utensili e vestiti. Faremmo inoltre rilevare che per una parte non piccola della platea dei poveri esisteva ormai anche la prospettiva dell’arruolamento militare professionale post-mariano, che certo aveva ridotto il numero degli uomini sui quali potesse far presa un progetto rivoluzionario e rischioso, basato su misure che in ultima analisi erano palliative.

Cesare Maccari, Cicerone denuncia la congiura di Catilina in Senato. Affresco, 1882-88. Roma, Palazzo di Villa Madama.

Il 27 ottobre del 63 in Etruria avvenne l’insurrezione, mentre il 6 novembre a Roma i catilinari pianificarono l’assassinio del console Cicerone per la nottata. L’azione contro il magistrato fu però sventata, e la risposta del console non si fece attendere: l’8 e il 9 novembre egli tenne in Senato le prime due orationes in Catilinam, che poco più di una settimana dopo sortirono gli effetti della dichiarazione di Catilina come hostis publicus e dell’emanazione di un Senatus consultum ultimum. Catilina fu costretto a fuggire dall’Urbe e a cercare scampo presso i suoi in Etruria; nella disperata ricerca di nuove alleanze, era entrato in trattative perfino con gli Allobrogi, ma alcuni loro esponenti furono sorpresi a Roma con messaggi per Catilina e confessarono. La terza e la quarta delle Catilinariae, pronunciate rispettivamente il 3 e il 5 dicembre subito dopo la scoperta della corrispondenza segreta, se valsero a Cicerone il titolo di «salvatore della patria», costarono l’accusa di perduellio ai congiurati che erano ancora a Roma, e l’esecuzione in tutta fretta nel carcere Mamertino, senza che fosse loro concessa la provocatio ad populum.

Cesare aveva parlato in Senato contro l’opportunità di una condanna a morte almeno così immediata, e a favore invece della confisca dei beni e della prigionia per gli arrestati in attesa della sconfitta di Catilina e di un processo con tutti i crismi e le garanzie costituzionali; prevalsero però i pareri dell’ottimate emergente Marco Porcio Catone il Giovane e di Cicerone. Catilina, con eroismo eternato da Sallustio nel suo «ritratto paradossale» (La Penna 1976) del personaggio, morì nel gennaio del 62 a Pistoia, combattendo contro l’esercito condotto da Petreio.

Alcide Segoni, Il ritrovamento del corpo di Catilina dopo la battaglia di Pistoia. Olio su tela, 1871. Firenze, Galleria dell’Arte.

Anche fra gli studiosi moderni – una parte dei quali ritiene di ridimensionare l’importanza della vicenda – si trovano quanti danno credito alle fonti antiche e presentano quello di Catilina come il tentativo di destabilizzare lo Stato romano a opera di un dissoluto manovrato da politici potenti, e quanti, invece, hanno guardato a lui come a un leader con un’ambizione politica autonoma, che certamente trovò poi anche l’appoggio di personaggi influenti; ma non sono mancati neanche alcuni che, con buona dose di esagerazione, hanno annoverato il personaggio tra gli autentici riformatori sociali dell’antica Roma.

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