di G. Urso, Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana, Milano 2005, pp. 37-43.

Dopo i “consoli” (ἄρχοντες, στρατηγοί, ὕπατοι), i primi magistrati menzionati da Dione sono i questori, di cui la nostra fonte parla subito dopo l’accenno all’esilio di Tarquinio il Superbo a Cuma. Dal contesto del racconto di Zonara (VII 13) sembra che la notizia spetti al 509 vulg. (o comunque ai primissimi anni della repubblica):
καὶ τὴν τῶν χρημάτων διοίκησιν ἄλλοις ἀπένειμεν [scil. Ποπλικόλας], ἵνα μὴ τούτῶν ἐγκρατεῖς ὄντες οἱ ὑπατεύοντες μέγα δύνωνται. ὅτε πρῶτον οἱ ταμίαι γίνεσθαι ἤρξαντο· κοιαίστωρας δ’ ἐκάλουν αὐτούς. οἲ πρῶτον μὲν τὰς θανασίμους δίκας ἐδίκαζον, ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαυ ταύτην διὰ τὰς ἀνακρίσεις ἐσχήκασι καὶ διὰ τὴν τῆς ἀληθείας ἐκ τῶν ἀνακρίσεων ζήτησιν· ὕστερον δὲ καὶ τὴν τῶν κοινόν χρημάτων διοίκησιν ἔλαχον, καὶ ταμίαι προσωνομάσθησαν. μετὰ ταῦτα δ’ ἑτέροις μὲν ἐπετράπη τὰ δικαστήρια, ἐκεῖνοι δὲ τῶν χρημάτων ἤσαν διοικηταί.
«E Publicola destinò l’amministrazione del tesoro ad altri, affinché quelli che detenevano il consolato non acquisissero troppo potere, essendone responsabili. Allora per la prima volta cominciarono ad esserci i tesorieri. Li chiamavano “questori”. Essi in un primo tempo giudicavano nei processi capitali, da cui hanno ricevuto anche la loro denominazione, perché interrogavano [quaerere] e perché cercavano la verità per mezzo delle loro domande. In seguito ottennero anche l’amministrazione del tesoro pubblico e furono chiamati tesorieri. Più tardi i giudizi vennero riservati ad altri ed essi rimasero i responsabili del tesoro».
Dione si riferisce dunque ad una doppia funzione di questi magistrati, quella giudiziaria e quella amministrativa, che rimase più tardi l’unico compito dei questori. La funzione giudiziaria è evidentemente quella attribuita ai cosiddetti quaestores parricidii[1], da cui si distinguono i quaestores (aerarii) propriamente detti.
A questa doppia funzione dei questori sembra riferirsi una breve allusione di Varrone (ling. V 81), riguardante l’etimologia del nome: quaestores a quaerendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt. Ma Dione non si limita ad affermare che i questori potevano svolgere funzioni diverse; egli, più esattamente, distingue tre fasi nell’evoluzione della magistratura: una prima fase (πρῶτον), in cui le competenze dei questori sono soltanto di natura giudiziaria; una seconda fase (ὕστερον), in cui vi si aggiungono le competenze amministrative; e infine una terza (μετὰ ταῦτα), in cui solo queste ultime sopravvivono[2]. Qui ci troviamo, evidentemente, nella seconda fase: lo si ricava dal confronto fra ὅτε πρῶτον οἱ ταμίαι γίνεσθαι ἤρξαντο e il successivo καὶ ταμίαι προσωνομάσθησαν: è chiaro dunque che per Dione i questori esistevano già nell’epoca dei re[3].
Questa ricostruzione inserisce la nostra fonte in una tradizione abbastanza ben attestata, a livello giuridico e antiquario. Infatti, diverse altre fonti (Giunio Graccano, citato nel De officio quaestoris di Ulpiano, Tacito ed Ulpiano stesso) pongono i questori già in età monarchica, anche se le loro opinioni divergono riguardo al meccanismo della nomina di questi magistrati: da parte del popolo già sotto i re secondo Graccano; prima da parte dei re, poi dei “consoli”, infine del popolo secondo Tacito (Ulpiano non fornisce indicazioni al riguardo):
Tacito ann. XI 22, 4: sed quaestores regibus etiam tum imperantibus insituti sunt, quod lex curiata ostendit a L. Bruto repetita. Mansitque consulibus potestas deligendi, donec eum quoque honorem populus mandaret. Creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactos [secondo la cronologia tradizionale, nel 446], ut rem militarem comitarentur[4].
Ulpiano D. 1.13.1.pr. -1: origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, qui non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores. Et a genere quaerendi quaestores initio dictos et Iunius et Trebatius et Fenestella dicunt[5].

In Zonara, l’uso del verbo γίνεσθαι non permette di comprendere se qui Dione pensasse ad una nomina da parte dei “consoli” o ad una elezione[6].
Mentre Graccano, Tacito ed Ulpiano sono concordi nell’attribuire a questa magistratura un’origine risalente all’epoca monarchica, pur divergendo nei particolari, diversa è invece la tradizione attestata nell’Enchiridion di Pomponio (D. 1.2.2.22-23):
deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae causa creati erant. Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum.
Pomponio pone l’origine dei questori nella prima metà del V secolo, dopo i tribuni della plebe e gli edili (di cui parla subito prima) e prima dei decemviri[7]. La tradizione da cui il giurista dipende faceva a quanto sembra coincidere la nascita dei quaestores aerarii e quella dei quaestores parricidii[8], a differenza di Dione che come si è detto conosce una scansione cronologica più articolata. Anzi, l’etimologia del nome viene fatta risalire da Pomponio proprio alle competenze finanziarie dei questori, non a quelle in materia giudiziaria, come invece troviamo in Dione e in Festo[9].
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C’è infine la testimonianza di Plutarco (Publ. 12, 3–4), che presenta diversi punti di contatto con Dione e su cui dobbiamo soffermarci maggiormente, anche perché, come si è detto, è l’altra fonte di cui Zonara si serve per questa sezione:
ἐπῃνέθη δὲ καὶ διὰ τὸν ταμιευτικὸν νόμον [scil. Ποπλικόλας]. ἐπεὶ γὰρ ἔδει χρήματα πρὸς τὸν πόλεμον εἰσενεγκεῖν ἀπὸ τῶν οὐσιῶν τοὺς πολίτας, οὔτ᾽ αὐτὸς ἅψασθαι τῆς οἰκονομίας οὔτε τοὺς φίλους ἐᾶσαι βουλόμενος οὔθ᾽ ὅλως εἰς οἶκον ἰδιώτου παρελθεῖν δημόσια χρήματα, ταμιεῖον μὲν ἀπέδειξε τὸν τοῦ Κρόνου ναόν, ᾧ μέχρι νῦν χρώμενοι διατελοῦσι, ταμίας δὲ τῷ δήμῳ δύο τῶν νέων ἔδωκεν ἀποδεῖξαι καὶ ἀπεδείχθησαν οἱ πρῶτοι Πούπλιος Οὐετούριος καὶ Μινούκιος Μᾶρκος καὶ χρήματα συνήχθη πολλά, τρισκαίδεκα γὰρ ἀπεγράψαντο μυριάδες, ὀρφανοῖς παισὶ καὶ χήραις γυναιξὶν ἀνεθείσης τῆς εἰσφορᾶς.
«Publicola fu lodato anche per la legge finanziaria. Poiché infatti bisognava che i cittadini contribuissero con le loro sostanze alle spese di guerra e non volendo egli amministrare quelle entrate né lasciare che lo facessero i suoi amici, né che, in genere, il pubblico denaro andasse a finire in casa di un cittadino privato, fissò come pubblico erario il tempio di Saturno, di cui fino a oggi continuano a servirsi, e dette al popolo la facoltà di eleggere due uomini nuovi come questori [ταμίας]. Furono eletti per primi a questa carica Publio Veturio e Marco Minucio, e furono raccolti ingenti somme; i censiti furono 130.000, essendo stati esentati dal tributo gli orfani e le vedove»[10].

I punti di contatto con Dione/Zonara sono due: anzitutto la data, coincidente col primo anno della repubblica[11]; e poi, la premessa, che è simile, anche se non identica: Publicola non vuole amministrare le entrate dello stato, né vuole che lo facciano i suoi amici (Zonara dice che Publicola non vuole che lo facciano gli ἄρχοντες). Altri particolari in Zonara mancano (la precisazione sulla elezione da parte del popolo, il nome dei primi questori, l’accenno all’aerarium Saturni, che parrebbe anacronistico[12]); in Plutarco invece manca l’excursus sulla “doppia funzione” dei questori e l’etimologia del nome.
All’origine delle due notizie di Plutarco e di Dione sembra esserci una tradizione comune (che collocava i primi ταμίαι all’inizio della repubblica) diversamente confluita nei due autori, che a mio avviso attingono a fonti diverse. Mentre a Plutarco interessa più da vicino il ruolo di Publicola nella creazione di questi nuovi magistrati, Dione nega che la magistratura sia nata con Publicola (cfr. l’accenno, assente in Plutarco, ai quaestores parricidii di età monarchica) ed è più attento ai risvolti storico-costituzionali della notizia.
Mi sembra significativo il fatto che per Dione la questura (i quaestores aerarii) nasca come una prima limitazione dei poteri esercitati dai “consoli” (καὶ τὴν τῶν χρημάτων διοίκησιν ἄλλοις ἀπένειμεν, ἵνα μὴ τούτῶν ἐγκρατεῖς ὄντες οἱ ὑπατεύοντες μέγα δύνωνται), a loro volta diretta derivazione dei poteri dei re. Emerge dunque nuovamente che per Dione la nascita delle magistrature repubblicane, al di là dell’occasione materiale che la determina (la rivolta contro i Tarquini), non costituisce, sotto il profilo giuridico, un fatto rivoluzionario. Su questo tema l’orientamento della nostra fonte sembra molto netto e preciso e le sue affermazioni del tutto coerenti[13].
Vale infine la pena di notare che Dione non dipende certamente né da Dionigi né da Livio, che non accennano alla costituzione della magistratura. Tuttavia Dionigi ammette implicitamente, come Dione, l’origine proto-repubblicana dei questores aerarii (di cui parla subito dopo la partenza di Porsenna da Roma)[14], mentre Livio ammette per lo meno l’esistenza, a quest’epoca, dei questores parricidii (di cui parla in relazione all’uccisione di Spurio Cassio, del 485)[15]. Inoltre, tra tutte le fonti che ci parlano della questura, Dione è l’unico ad individuare tre fasi evolutive di questa magistratura. A prescindere dalla sua attendibilità, il forte interesse della fonte di Dione e di Dione stesso per la storia costituzionale arcaica sembra chiaramente confermato.
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[1] Fest. 221M (247L): parricidii quaestores appellabantur qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum.
[2] Il problema dell’originaria identità, oppure della reciproca indipendenza, dei quaestores parricidii e dei quaestores aerarii è variamente risolto dai moderni. A favore dell’originaria unicità della magistratura, E. Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung, I, Leipzig 1884, p. 816; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Lepizig 1885, p. 257; T. Mommsen, Römische Forschungen, II, Hildesheim 1962 (= Berlin 1879), p. 538; E.S. Staveley, Provocatio during the fifth and fourth centuries B.C., Historia 3 (1954-1955), p. 425; G. De Sanctis, Storia dei Romani, I, Firenze 19562, pp. 404-405 (nota che l’identità dei quaestores parricidii ed aerarii è affermata esplicitamente da Varrone e da Dione, ma implicitamente da tutta la tradizione tranne Pomponio, su cui però cfr. infra pp. 39-41); B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano 1989, p. 33. Contra, K. Latte, The origin of the Roman quaestorship, TAPhA 67 (1936), pp. 24-33 (che però non tiene conto né di Dione, né di Varrone); J. Bleicken, Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v.Chr., München 1955, p. 112 (che cita tutte le fonti tranne proprio Dione); W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962, pp. 37-45 (a p. 44 rovescia, in un certo senso, le affermazioni di De Sanctis: solo Dione attesta esplicitamente l’originaria identità; e il passo di Varrone, tutto incentrato sull’etimologia del nome, è troppo breve per consentire conclusioni sicure); Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, II, München 1995, pp. 510-512; M. Kaser, Römische Rechtsgeschichte, Göttingen 19672, p. 46 («Mit den schon der Frühzeit angehörigen quaestores parricidii… haben sie offenbar [sic!] nichts zu tun»); A Drummond, Rome in the fifth century. II. The citizen community, in AA.VV., Cambridge ancient history, VII.2, edd. F.W. Walbank – A.E. Astin – M.W. Frederiksen – R.M. Ogilvie, Cambridge (ecc.) 19892, p. 196.
[3] Cfr. J.D. Cloud, Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis, ZRG 88 (1971), p. 4.
[4] Secondo S. Mazzarino (Intorno all’origine della repubblica romana e delle magistrature, ANRW 1.1 [1972], p. 459) l’indicazione temporale post Tarquinios exactos «è sicura indicazione che ci troviamo dinanzi a un filone di pensiero giuridico che poi, per varie connessioni, arriverà a Ioannes Lydus» e segnale quindi l’impiego di una fonte antiquaria-giuridica («recht glaubwürdig» secondo G. Wesener, Questor, in RE XXIV, 1963, cc. 811-812).
[5] Da questo passo deriva, con ogni evidenza, Giovanni Lido (mag. I 24), che pure afferma di utilizzare direttamente Graccano, ma corrisponde ad Ulpiano anche nella menzione di Graccano, Trebazio e Fenestella (Ἰούνιος καὶ Τρεβάτιος καὶ Φενεστέλλας εἶπον) e comunque cita Ulpiano subito dopo (ταῦτα μὲν ὁ Ἰούνιος, ὁ νομικὸς δὲ Οὐλπιανὸς ἐν τῷ De Officio Quaestoris, … περὶ κυαὶστωρος ἀποχρώντως διαλέγεται). È invece più complesso il problema relativo alla fonte di un successivo passo di Lido riguardante, di nuovo, i questori (mag. I 26; cfr. infra n. 8). Su Graccano, Trebazio e Fenestella, cfr. infra pp. 183-185; 188-189.
[6] A. Lintott (The constitution of the Roman republic, Oxford 1999, p. 134), citando anche Zonara (ma trascurando Plutarco), parla senz’altro di “elezione”: ma il nostro testo non consente di accettare senza riserve questa lettura.
[7] Non proprio quindi nel periodo «immediately following the expulsion of Tarquinius Superbus», come scrive Cloud, Parricidium…, p. 4.
[8] Dalla descrizione di Pomponio sembrerebbe trattarsi di due magistrature distinte fin dall’inizio (così Wesener, Quaestor, c. 811; De Sanctis, Storia…, I, pp. 404-405; cfr. anche M. D’Orta, Trebazio Testa e la questura, SDHI 59 [1993], p. 280), non di un’unica magistratura con più funzioni (come afferma Dione): tuttavia è per lo meno singolare che Pomponio ponga la nascita delle “due” magistrature nello stesso periodo, perché ciò suggerisce implicitamente un legame. A questo passo sembra da collegarsi una notizia di Giovanni Lido (mag. I 26) in cui l’autore ritorna sulla nascita dei quaestores aerarii, aggiungendo però una notizia sui quaestores parricidii: «ὡς δὲ τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ δήμου εἰς ἐπίδοσιν ἦλθεν, προεχειρίσθησαν κυαίστωρες ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ φροντίδος ἀπὸ τῆς περιποιήσεως καὶ φυλακῆς τῶν χρημάτων οὕτως ὀνομασθέντες. ἐπειδὴ δὲ περὶ κεφαλικῆς τιμωρίας οὐκ ἐξῆν τοῖς ἄρχουσι κατὰ Ῥωμαίου πολίτου ψηφίσασθαι, προεβλήθησαν κυαίστωρες παρρικιδίου, ὡς ἂν εἰ κριταὶ καὶ δικασταὶ τῶν πολίτας ἀνελόντων («quando il tesoro del popolo venne a crescere, elessero dei questori che se ne occupassero, avendoli chiamati così perché raccoglievano e conservavano le ricchezze. E poiché nei processi capitali non era consentito ai magistrati votare contro un cittadino romano, furono costituiti i questori parricidii, affinché fossero arbitri e giudici di chi avesse ucciso dei cittadini»). Lido cita espressamente la sua fonte: si tratterebbe del commentario di Gaio alle Dodici tavole, che egli dice di aver citato alla lettera (Γάϊος τοίνυν ὁ νομικὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ παρ’ αὐτοῦ Ad Legem XII Tabularum – οἷον Εἰς τὸν Νόμον τοῦ ∆υοκαιδεκαδέλτου – αὐτοῖς ῥήμασι πρὸς ἑρμηνείαν ταῦτά φησιν, «il giurista Gaio nel suo commento alle Dodici tavole fornisce questa spiegazione, con queste precise parole…»). Gli editori hanno in genere rilevato come il passo presenti notevoli somiglianze con il testo di Pomponio citato sopra (anzi la prima parte è del tutto identica a D. 1.2.2.22), concludendo che qui in realtà Lido sbaglia a citare la sua fonte, che sarebbe appunto Pomponio, non Gaio. All’origine dell’errore ci sarebbe il fatto che il testo di Pomponio fa parte del secondo, lungo frammento del titolo De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium del Digesto (D. 1.2.2), mentre il primo frammento (1.2.1) è proprio derivato dal primo libro di Gaio ad legem duodecim tabularum, Lido non si sarebbe accorto del cambio di fonte tra primo e secondo frammento e da qui sarebbe derivata la citazione erronea di Gaio al posto di Pomponio. Cloud (Parricidium…, pp. 18-26) ritiene invece che la citazione di Lido sia attendibile e che quindi la sua fonte sia proprio Gaio, mettendo in evidenza alcune differenze tra i due testi che, in effetti, riguardano la parte relativa ai quaestores parricidii (una in particolare ha un certo rilievo per noi: dove in Pomponio leggiamo consules, nella citazione gaiana di Lido troviamo ἄρχουσι): secondo Cloud, Gaio utilizzava Pomponio, modificandolo dove lo riteneva necessario, oppure utilizzava la stessa fonte di Pomponio. È evidente in ogni caso che questa notizia appartiene, se non altro per la differente cronologia, ad una tradizione diversa rispetto a quella confluita in Dione e poi in Zonara.
[9] In Varrone troviamo invece una sintesi delle due posizioni. Che Dione faccia risalire il termine alle competenze giudiziarie dei questori è coerente con la sua ricostruzione secondo cui appunto questa funzione era originariamente la sola da essi ricoperta.
[10] Traduzione di A. Traglia (Torino 1992). La notizia relativa al censimento pare un po’ strana in questo contesto, dato che la nostra fonte non sta parlando dei censori e che comunque prima della loro istituzione i loro compiti erano svolti dai consoli (cfr. infra n. 13). È interessante osservare qui che per Pomponio i primi magistrati creati dopo i consoli furono proprio i censori (D. 1.2.2.17: post deinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt). Mi chiedo se non ci sia un legame tra questa notizia (dopo i consoli vengono creati i censori) e quella di Plutarco (dopo i consoli vengono creati i questori, che procedono al censimento): si noti che la notizia di questo censimento si trova anche in Dionigi (V 75, 3), senza però riferimenti ai questori (la cifra dei censiti è ritenuta attendibile da T. Frank, Roman census statistic from 508 to 225 b.C., AJPh 51 [1930], pp. 313-316).
[11] Secondo F. De Martino (Storia della costituzione romana, I, Napoli 1958, p. 231) sarebbe questa l’unica notizia che ponga l’origine della questura nel primo anno della repubblica. Questa era in realtà anche la cronologia di Dione, almeno per quanto riguarda i quaestores aerarii.
[12] L’accenno all’aerarium si trova anche in Pomponio, dove però non si forniscono date assolute. La data della dedica dell’aedes Saturni, sede dell’aerarium, è controversa nelle nostre fonti (Cn. Gell., fr. 24; Varro, in Macr. Sat. 1 8, 1; Liv. II 21, 2; e soprattutto Dion. Hal. VI 1, 4 che menziona esplicitamente differenti versioni a lui note): la datazione più alta è comunque quella proposta da Varrone, sotto la dittatura di Larcio (quindi, come vedremo, nel 501 o nel 498 vulg.). Per un’analisi critica di queste notizie, cfr. W. Kunkel, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, II, München 1995, pp. 510-512.
[13] Sulle nuove magistrature repubblicane concepite come definizione e limitazione progressiva dei poteri dei “consoli”, Dione tornerà, e in modo esplicito, quando parlerà della creazione dei censori, decisa perché i consoli non erano più in grado di adempiere le funzioni legati al censimento dei cittadini (Zon. VII 19: χειροτόνηντο δὲ ὅτι οἱ ὕπατοι ἀδύνατοι ἐπὶ πάντας διὰ τὸ πλῆθος ἐξαρκεῖν ἦσαν. τὰ γὰρ τοῖς τιμηταῖς ἀπονεμηθέντα προνόμια ἐκεῖνοι μέχρι τότε ἐποίουν, «furono eletti perché i consoli non erano in grado di adempiere tutti i loro compiti, dato il gran numero di questi. Fino ad allora infatti erano stati i consoli a svolgere i compiti attribuiti ai censori»; abbiamo visto già in Pomponio un’affermazione analoga, cfr. supra n. 10). Sui primi censimenti, cfr. A. Giovannini, Il passaggio dalle istituzioni monarchiche alle istituzioni repubblicane, in AA. VV., Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. In memoria di Ferdinando Castagnoli (Roma, 3-4 giugno 1991), Roma 1993, p. 92: «Non sappiamo chi fosse stato, nell’età regia, responsabile del censimento; ma c’è poco dubbio che agli inizi della repubblica furono proprio i praetores a farlo e a prendere il giuramento d’ubbidienza che integrava […] i cittadini nel corpo civico con i doveri e i diritti corrispondenti»: in effetti, questa ipotesi è sostenibile anche sulla base della nostra fonte. Sui censori in Dione cfr. infra. pp. 136-155.
[14] Dion. Hal. V 34, 4: οὐ μικρὰν τῇ πόλει χαρισάμενος εἰς χρημάτων λόγον δωρεάν. ἐδήλωσε δ᾽ ἡ πράσις, ἣν ἐποιήσαντο μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βασιλέως οἱ ταμίαι («egli [scil. Porsenna] offrì quindi alla città un dono di valore non certo scarso: lo dimostrò, in seguito, la vendita effettuata dai questori dopo la partenza del re»). Qui e infra la traduzione è di F. Cantarelli (Milano 1984).
[15] Liv. II 41, 11: invenio apud quosdam, idque propius fidem est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio diem dictam perduellonis, damnatum populi iudicio, dirutas publice aedes (una versione che, secondo H.S. Jones – H. Last, La prima repubblica, in AA.VV., Le monarchie ellenistiche e l’ascesa di Roma (= Cambridge Ancient History VII1), edd. S.A. Cook – F.E. Adcock – M.P. Charlesworth, trad. it., Milano 1974, p. 538, «possiamo tranquillamente trascurare»). Sotto il 421 Livio registrerà una proposta di allargamento del collegio (IV 43, 4): in urbe ex tranquillo necopinata moles discordiarum inter plebem ac patres exorta est, coepta ab duplicando quaestorum numero. Quam rem, praeter duos urbanos ‹ ut alii crearentur › quaestores duo, qui consulibus ad ministeria belli praesto essent, a consulibus relatam cum et patres summa ope adprobassent, tribuni plebi certamen intulerunt ut pars quaestorum – nam ad id tempus patricii creati erant – ex plebe fieret…
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